FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 183/AA del 04/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: BUJOR – ASD FC MERIDIEN LARCIANO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 27 pfi 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Arina BUJOR e della società ASD FC MERIDIEN LARCIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ARINA BUJOR, presidente e legale rappresentante della ASD FC MERIDIEN LARCIANO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver apposto le firme apocrife del calciatore minore Castiglione Nicholaus e dei suoi genitori (signori Castiglione Marco e Ferrara Rosita) sul modulo di aggiornamento della posizione di trasferimento utilizzato per richiedere il passaggio di status da SGS a DILETTANTE, realizzando così un tesseramento dichiarato nullo dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti con decisione del 9.3.2020 (confermata dalla Corte Federale d’Appello con sentenza del 26.6.2020);

 

 

ASD FC MERIDIEN LARCIANO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto ascritto alla Sig.ra ARINA BUJOR;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Arina BUJOR in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC MERIDIEN LARCIANO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la sig.ra Arina BUJOR, e di € 600,00 (seicento) di ammenda per la società ASD FC MERIDIEN LARCIANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it