FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 185/AA del 09/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: MARKU – GSD FLARIAGAFIR BELLARIVA

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 24 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Klaudio MARKU e della società G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

KLAUDIO MARKU, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in data 18/11/2019, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere;

 

G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell’interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Klaudio MARKU e dal Sig. Paolo Ricci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. FLORIAGRAFIR BELLARIVA;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Klaudio MARKU, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società

G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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