FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 189/AA del 09/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CALABRIA – AC MILAN
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 274 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Davide CALABRIA e della società A.C. MILAN S.P.A. avente ad oggetto la seguente condotta:
DAVIDE CALABRIA, in violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara del campionato di Serie A
F.C. Internazionale Milano S.p.A. – A.C. Milan S.p.A., disputata allo Stadio San Siro in data 17 ottobre 2020, esultato per la vittoria conseguita dalla propria squadra, indirizzando nei confronti della tifoseria della squadra avversaria un plateale gesto volgare ed offensivo, mostrando con la mano sinistra il dito medio in atteggiamento di provocazione verso la tifoseria avversaria, comprovante un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà e probità dettati dal Codice di Giustizia Sportiva;
A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al proprio tesserato;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide CALABRIA, e dal Sig. Ivan Efthimios GAZIDIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.P.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila) di ammenda per il Sig. Davide CALABRIA, e di € 4.000,00 (quattromila) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina