FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 193/AA del 10/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: Alessandro AGRIFOGLIO, Lorenzo AGUZZI, Claudio BURIOLI, Oreste CAVALIERE, Gianluca CHIELLINI, Fabio MARCHESE

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 945 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro AGRIFOGLIO, Lorenzo AGUZZI, Claudio BURIOLI, Oreste CAVALIERE, Gianluca CHIELLINI,  Fabio  MARCHESE,  e  delle  società  A.S.D.  A.V.C.  VOGHERESE  1919  e A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO AGRIFOGLIO, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto attività nella stagione 2019/2020 per la società ASD Polisportiva Vogherese nonostante fosse tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919 per la medesima stagione sportiva;

 

LORENZO AGUZZI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore per la società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività nella stagione 2019/2020 per la società ASD Polisportiva Vogherese, nonostante fosse tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919 per la medesima stagione sportiva;

 

CLAUDIO BURIOLI, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Polisportiva Vogherese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto l’accordo con la ASD AVC Vogherese 1919, non trasmesso alla Federazione e, pertanto, avente valenza unicamente tra le parti, in base al quale la società ASD Polisportiva Vogherese ha assunto la conduzione senza titolo del settore di base della predetta ASD AVC Vogherese 1919, introitando le somme derivanti dall’iscrizione dei calciatori; ed altresì in relazione all’art. 37, comma 1, della NOIF, per aver utilizzato i sigg.ri Fabio Marchese e Lorenzo Aguzzi, soggetti tesserati in qualità di Dirigenti accompagnatori per la società ASD AVC Vogherese 1919 nella stessa stagione sportiva, e all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver impiegato i sigg.ri Gianluca Chiellini e Alessandro Agrifoglio, soggetti tesserati in qualità di Tecnici per la società ASD AVC Vogherese 1919 nella stessa stagione sportiva;

 

ORESTE CAVALIERE, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43 delle NOIF ed al C.U. n. 1 s.s. 2019/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver permesso che il calciatore Filippo Pietro Ventrella, di anni 12 compiuti, svolgesse attività sprovvisto di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per mesi due, ovvero dalla data del tesseramento in data 13.09.2019 alla data del certificato 13.11.2019; altresì in relazione all’art. 37, comma 1 delle NOIF per aver favorito l’impiego da parte della ASD Polisportiva Vogherese, mediante la sottoscrizione dell’accordo datato 30.07.2018 con quest’ultima società, dei sigg.ri Fabio Marchese e Lorenzo Aguzzi, soggetti tesserati in qualità di Dirigenti accompagnatori per la società ASD AVC Vogherese 1919 nella stessa stagione sportiva, e all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver favorito l’impiego da parte


della ASD Polisportiva Vogherese, mediante la sottoscrizione dell’accordo datato 30.07.2018 con quest’ultima società, i sigg.ri Gianluca Chiellini e Alessandro Agrifoglio, soggetti tesserati in qualità di Tecnici per la società ASD AVC Vogherese 1919 nella stessa stagione sportiva;

 

GIANLUCA CHIELLINI, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 4, delle NOIF e all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività nella stagione 2019/2020 per la società ASD Polisportiva Vogherese, nonostante fosse tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919 per la medesima stagione sportiva;

 

FABIO MARCHESE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore per la società ASD AVC Vogherese 1919, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per aver svolto attività nella stagione 2019/2020 per la società ASD Polisportiva Vogherese, nonostante fosse tesserato per la società ASD AVC Vogherese 1919 per la medesima stagione sportiva;

 

A.S.D. A.V.C. VOGHERESE 1919, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

 

A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro AGRIFOGLIO, Lorenzo AGUZZI, Claudio BURIOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE, Oreste CAVALIERE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. A.V.C. VOGHERESE 1919, Gianluca CHIELLINI e Fabio MARCHESE;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro AGRIFOGLIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo AGUZZI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Claudio BURIOLI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Oreste CAVALIERE, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gianluca CHIELLINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio MARCHESE,  di € 500 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. A.V.C. VOGHERESE 1919, e di € 500 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083


(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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