T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10954/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Maria Tripodi e Simona Tripodi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Conca d’Oro n. 206;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del provvedimento n. 2009000 342, emesso dal Questore della Provincia di Roma il 22 dicembre 2009 e notificato in data 26 gennaio 2010, con il quale viene fatto diniego, per anni due, al ricorrente di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello e negli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alla medesime competizioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato destinatario del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 2009000 342 del 22.12.2009, notificato il 26.1.2010, con il quale allo stesso è stato fatto divieto, per due anni, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni. In tale provvedimento si specificavano le aree interessate solo in relazione allo stadio olimpico di Roma.

Il divieto de quo traeva origine dalla circostanza che in data 6.12.2009, in occasione dell’incontro calcistico disputatosi presso lo stadio olimpico tra Roma e Lazio, il Sig. OMISSIS  era sorpreso a scavalcare la recinzione esterna, in prossimità del settore Monte Mario, ed s introdursi all’interno del predetto stadio senza regolare biglietto.

Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 7.1.2010, per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 2, della legge n. 401/1989, nei confronti dello stesso e di altri due imputati per il medesimo reato è stata disposta la condanna a mesi uno e giorni 10 di arresto ed a € 700,00 di ammenda, con concessione della sospensione condizionale della pena.

Il richiamato provvedimento amministrativo adottato dal Questore della Provincia di Roma è stato gravato col presente ricorso, fondato sui seguenti vizi:

1) violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento - violazione dell’art. 24 Cost.: non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, adducendosi particolari esigenze connesse alla celerità del provvedimento e la necessità e l’urgenza dello stesso, mentre tali ragioni di urgenza non troverebbero alcuna giustificazione, tenuto conto che il ricorrente non ha assunto un comportamento né violento né pericoloso per l’incolumità altrui, e perciò gli sarebbe stata preclusa la partecipazione, in assenza di giustificazioni;

2) eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto e per violazione del principio di tipicità e determinatezza delle sanzioni: il divieto ha un ambito applicativo molto vasto, mentre, trattandosi di misura che incide sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, andrebbe riferito a manifestazioni e luoghi ben determinati;

3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità: pur essendo vero che il ricorrente si è reso responsabile dello scavalcamento della recinzione esterna dello stadio Olimpico di Roma, introducendosi al suo interno senza biglietto, è altresì vero che lo stesso non avrebbe preso parte ad episodi di violenza né avrebbe determinato situazioni di disordine.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, il quale ha depositato documentazione, ivi compresa una relazione sui fatti accaduti.

Con ordinanza 29.4.2010, n. 1914, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 17.10.2013 il ricorso in esame è stato chiamato in decisione.

Entrando nell’esame del ricorso, va in primo luogo rammentato che il ricorrente era stato sottoposto alla restrizione vista, mediante il provvedimento datato 22.12.2009, emanato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, in quanto denunciato (e, successivamente all’adozione del provvedimento stesso, condannato con pena su richiesta delle parti) per aver scavalcato la recinzione esterna dello stadio Olimpico di Roma, introducendosi al suo interno senza biglietto, in occasione dell’incontro calcistico disputatosi in data 6.12.2009 presso lo stadio olimpico di Roma tra Roma e Lazio.

Ciò costituisce una delle ipotesi previste dall’art. 6 della legge n. 401/1989, atteso che integra il reato di cui all’art. 6 bis, comma 2, della medesima legge.

Si tratta di una misura precauzionale, il cui potere di inflizione è attribuito al Questore dal citato art. 6 della legge n. 401/1989.

Nella specie, diversamente da quanto assunto in ricorso, emerge che detta Autorità ha eseguito una valutazione circa il pericolo pubblico che ha determinato il su richiamato comportamento, così come si desume dal provvedimento, nel quale testualmente si legge: “considerato che le circostanze di cui sopra fanno fondatamente ritenere che l’accesso del predetto ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni dportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica”.

Per quanto concerne la dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento, deve evidenziarsi che sussistono ragioni di urgenza, legate alla tipologia ed alla natura della misura irrogata, esplicitate in provvedimento, le quali ex lege esonerano l’Amministarzione da tale onere.

Il provvedimento è, tuttavia, illegittimo, nella parte in cui indica in modo del tutto generico i luoghi ai quali si riferisce la misura interdittiva in parola.

Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, il divieto deve concernere i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché quelli, anch’essi specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

La necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto risponde ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione dello stesso con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ed altresì di garanzia della stessa esigibilità del comando, altrimenti di difficile esecuzione.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto solo nei limiti suindicati ed il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua.

In considerazione della peculiarità della questione disaminata e dell’accoglimento parziale del gravame, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 17 ottobre e 12 dicembre 2013, con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 18/12/2013

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