T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 155/2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III ter

composto da

         dr. Francesco Corsaro                                       Presidente

         dr. Umberto Realfonzo                                       Consigliere-rel.

         dr. Stefania Santoleri                                          Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. (…) R.G. proposto da OMISSIS, cui sono subentrati quali eredi, la vedova OMISSIS, (anche in qualità rappresentante dei figli minori OMISSIS),

e

OMISSIS, e OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Filippo Longo, presso il cui studio in Roma sono elettivamente domiciliati in P. Marina n.1;

contro

la Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente p.t., costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avv. M. Costa;

per l'annullamento

del Regolamento Esecutivo nel testo aggiornano al 31 luglio 1990.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Visti gli atti di  costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’Avv. S. Cecilia su delega Avv. Longo e l’Avv. M. Costa.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con l’unico profilo del presente gravame la parte ricorrente impugna la norma del Regolamento Esecutivo della Federazione Pallacanestro, nel testo aggiornano al 31 luglio 1990, che non consentiva ai giocatori stranieri divenuti cittadini italiani di essere tesserati come italiani. Per l’originario ricorrente tale disposizione avrebbe violato l’art. 3 della Costituzione in quanto avrebbe discriminato gli italiani per nascita dagli italiani divenuti tali per concessione della cittadinanza.

La Federazione si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e nel merito l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 284/1991 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Con deposito del 19 marzo 2004 gli eredi hanno provveduto a riassumere il giudizio a seguito del decesso del ricorrente.

All'udienza pubblica di discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Anteriormente alla proposizione del ricorso, il ricorrente (che aveva sempre giocato nei quattro anni precedenti), anche per la stagione 1990-1991 aveva richiesto – ed ottenuto -- di essere tesserato per la società OMISSIS , per la quale aveva regolarmente giocato.

In tale direzione è dunque evidente che non sussistevano le necessarie condizioni dell'azione, per l’assenza in origine di un interesse alla decisione.

In conclusione il ricorso è inammissibile.

Sussistono sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :

1) dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe

2) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2004.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it