T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1591 DEL 2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione Terza Ter -

composto dai signori magistrati:

Dott. Francesco Corsaro        Presidente

Dott. Umberto Realfonzo      Consigliere                                                                                                              

Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                          

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) , proposto da OMISSIS , rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini ed elettivamente domiciliato presso  lo studio dell’Avv. G. Giuffrè sito in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 13.

contro

l’UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE – U.N.I.R.E. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Prosseda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4.

e nei confronti di

OMISSIS in qualità di titolare della scuderia Maximm rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Castiello con studio in Cercola (Na) Via Luca Giordano n. 123

la società OMISSIS S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Magaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Abbamonte sito in Roma, Via G. Porro n. 8

per l'annullamento

a) del provvedimento ruolo n. 118/01, Dec. n. 165/2001 del 20/8/2001, con cui la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell’UNIRE – Area Trotto – ha applicato a seguito di procedimento disciplinare “al proprietario OMISSIS  la sanzione della sospensione dalla qualifica per mesi due compreso il sofferto; ha disposto “la comunicazione degli atti all’UNIRE per i provvedimenti di competenza in ordine al ricorso del OMISSIS  sulla validità della procedura di reclamo e sulle inadempienze regolamentari della Società OMISSIS e sulla istanza della Scuderia OMISSIS  di consegna della cavalla reclamata”; ha confermato “la sospensione dell’erogazione del premio vinto dalla cavalla OMISSIS, in attesa degli ulteriori provvedimenti dell’UNIRE”;

b), ove occorra, del provvedimento della Commissione di Disciplina ruolo n. 118/01 del 18/7/01, solo parzialmente revocato, con cui è stata disposta la sospensione del premio vinto;

c) di tutti gli atti presupposti , tra questi, del provvedimento del 17/7/01, con cui la Giuria in funzione presso l’Ippodromo del OMISSIS, in data 17/7/01, ha dichiarato regolare la pretesa declamazione, effettuata dalla Scuderia OMISSIS, della cavalla OMISSIS appartenente alla scuderia del ricorrente;

d) ove esista, del provvedimento sconosciuto negli estremi e nel contenuto, con cui la cavalla Brigitte Luis è stata iscritta nei registri dell’UNIRE come di proprietà della Scuderia OMISSIS  anziché della scuderia OMISSIS;

e) ove e per quanto occorra, dell’art. 50 comma XIV, del Regolamento delle corse dell’ex ENCAT, ove è previsto che la “mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà il deferimento della parte inadempiente per i conseguenti provvedimenti disciplinari”.

nonché per  la condanna

al risarcimento danni, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L. n. 1034/71, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205/2000.

         Visto il ricorso con i relativi allegati;

         Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente, della società Ippodromi OMISSIS e della Sig.ra OMISSIS ;

         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

         Visti tutti gli atti di causa;

         Relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2003 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. G. Marone su delega dell’Avv. Lentini per la parte ricorrente.

         Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO.

Premette il ricorrente di essere proprietario di tre cavalli e titolare della Scuderia OMISSIS.

In data 17/7/01 il suo cavallo OMISSIS ha partecipato, vincendo, la 7^ corsa “a reclamare” in programma presso l’Ippodromo del OMISSIS.

Le corse a reclamare, sono disciplinate dall’art. 50 del Regolamento delle Corse dell’ex ENCAT, che prevede il rispetto di rigide procedure tra le quali si evidenziano l’obbligo di predisporre l’urna dove collocare l’offerta per l’acquisto del cavallo (o per difenderne la proprietà) non soltanto presso le scuderie, ma anche nella zona destinata al pubblico.

A causa di dette irregolarità, non essendo stata collocata l’urna nella zona destinata al pubblico, e non essendo stato possibile per il ricorrente, nei dieci minuti a disposizione, raggiungere l’unica urna collocata presso le scuderie per effettuare l’offerta a difesa del proprio cavallo, la cavalla OMISSIS  è stata aggiudicata alla scuderia OMISSIS  con un’offerta di £. 18.200.000 (a fronte del prezzo di partenza di £. 18.000.000) sebbene fossero riscontrabili ulteriori irregolarità, poiché l’offerta di acquisto della cavalla era stata proposta da un soggetto non titolare, né allenatore dei cavalli della suddetta scuderia.

A causa di queste gravi irregolarità, il ricorrente ha rifiutato di consegnare il cavallo “OMISSIS” alla scuderia OMISSIS, nonostante la Giuria avesse ritenuto regolare il procedimento.

Il ricorrente è stato quindi deferito alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, che dapprima ha adottato un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della Scuderia OMISSIS da ogni attività ippica, e poi, ha revocato la sospensione a tempo indeterminato irrogando, in via definitiva, la sospensione della qualifica per due mesi, compreso il sofferto, sospensione scadente il 10/10/2001, nella quale è stato inibito al ricorrente di partecipare a qualunque corsa con i suoi cavalli.

Avverso detto provvedimento, ed avverso gli atti indicati in epigrafe, il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione di legge (art. 50 comma 14 del Regolamento delle Corse in relazione all’art. 1326 c.c. ed art. 650 c.p. – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento, difetto del presupposto, perplessità. Violazione dell’art. 94 del Regolamento.

L’irrogazione della sanzione, presuppone, secondo il ricorrente, la formazione del contratto.

In questo caso per le gravi irregolarità già denunciate, il contratto non si sarebbe formato e non vi sarebbe alcun inadempimento per il quale potrebbe essere irrogata la sanzione disciplinare.

Mancherebbe quindi il presupposto per l’adozione della misura disciplinare.

2) Violazione dell’art. 50 commi 2, 3, 4, 6, 8 del Regolamento in relazione agli art.. 1326 e 1399 c.c. – Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento, difetto del presupposto, perplessità.

L’offerta presentata da Sig. OMISSIS, non avente alcuna legittimazione, sarebbe stata invalida e quindi non idonea alla perfezione del contratto; la mancata predisposizione dell’urna nella zona destinata al pubblico avrebbe impedito al ricorrente di presentare l’offerta a difesa del proprio cavallo.

Dette irregolarità renderebbero illegittimo il provvedimento della Giuria, e conseguentemente il provvedimento sanzionatorio dell’UNIRE.

3) Violazione di legge (art. 98 del Regolamento Corse) – Violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari

Deduce il ricorrente l’illegittimità della sospensione del premio vinto dalla cavalla OMISSIS nella corsa in questione, non essendo prevista detta sanzione nel regolamento.

4) Violazione dell’art. 50 del Regolamento Corse in relazione agli artt. 42, 24 e 113 Cost.

Sostiene il ricorrente che l’art. 50 del Regolamento, se interpretato diversamente da quanto espresso, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali sopra indicati.

Deduce, infine, il ricorrente che l’eventuale provvedimento di iscrizione del cavallo in questione come di proprietà della Scuderia OMISSIS, sarebbe affetto da illegittimità derivata.

Conclude, quindi, per l’accoglimento del ricorso.

Si sono costituite in giudizio le parti intimate che hanno eccepito singolarmente, l’inammissibilità e l’improponibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto per infondatezza.

Con decreto presidenziale in data 11/9/01 è stato sospeso il provvedimento di irrogazione della sanzione.

Detto decreto è stato poi confermato con ordinanza 5860/01 in data 26/9/01 del Tribunale.

Successivamente, il Segretario Generale dell’UNIRE, conformandosi al parere dell’ufficio legale dell’Ente, ha adottato il provvedimento n. 2181 del 19/2/2002 con il quale ha annullato l’ufficio il provvedimento amministrativo della Giuria e di tutti gli atti successivi comunque connessi.

Il cavallo OMISSIS è rimasto intestato alla Scuderia del ricorrente.

Il responsabile dell’ufficio legale dell’UNIRE ha offerto in via transattiva al ricorrente la somma di £. 15.000.000 a parziale ristoro dei danni subiti.

Non essendosi perfezionato l’accordo, il ricorrente nella memoria del 20/11/02, ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta.

Ha chiesto inoltre la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine ai provvedimenti rubricati sub lett. c) e d) nell’epigrafe del ricorso e l’accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento ruolo n. 118/2001, decisione n. 165/2001 preso in data 20/8/2001 dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell’UNIRE.

Con memoria depositata il 7/6/2002 il difensore dell’UNIRE ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnativa di tutti i provvedimenti.

Per ciò che concerne invece la pretesa patrimoniale, la difesa dell’Ente ha eccepito la sua inammissibilità in sede giurisdizionale per effetto dell’applicazione dell’art. 6 del Regolamento ex ENCAT, secondo cui le questioni patrimoniali devono essere definite mediante collegio arbitrale.

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2002, su richiesta di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Come più puntualmente dedotto in punto di fatto, oggetto del presente processo è l’impugnazione del provvedimento ruolo n. 118/2001, Dec. N. 165 del 20/8/2001 con il quale la Commissione di disciplina di prima istanza dell’UNIRE ha applicato al ricorrente la sanzione della sospensione della qualifica per mesi due, compreso il sofferto, per violazione dell’art. 50 del Regolamento Corse ex ENCAT per non aver consegnato la cavalla “OMISSIS” alla reclamante scuderia OMISSIS.

Come già ricordato, il provvedimento impugnato è stato adottato in seguito alla comunicazione del 17/7/01 della Giuria dell’Ippodromo ove si era svolta la corsa, che aveva ritenuto del tutto regolare la procedura nonostante i reclami avanzati dal ricorrente.

Preliminarmente, ritiene il Collegio di potersi limitare a richiamare i principi giurisprudenziali in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione in questa materia.

L’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’UNIRE nella memoria depositata il 20/9/2001, è stata poi di fatto rinunciata dalla stessa Amministrazione, che ha riconosciuto con il provvedimento adottato in autotutela (determinazione del Segretario Generale dell’Ente del 19/2/2002 n. 2181) la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

La stessa Amministrazione, infatti, richiamando le deduzioni svolte al riguardo dall’Ufficio Legale dell’Ente, ha affermato che per giurisprudenza ormai pacifica l’impugnazione di sanzioni disciplinari a carattere pecuniario irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell’ente, trattandosi di atti adottati da un soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica nei cui confronti sono rinvenibili posizioni di interesse legittimo, attengono alla giurisdizione del giudice amministrativo (C.d.S. Sez. VI 20/12/93 n. 996; 30/9/95 n. 1050; ecc.).

L’UNIRE ha poi chiarito che in detta materia non opera il cosiddetto “vincolo di giustizia” che attiene soltanto alle controversie di carattere civilistico e non si estende a quelle relative a lesioni di interessi legittimi di competenza del giudice amministrativo (C.d.S. Sez. VI 30/9/95 n. 1050).

In sintesi, quindi, ritiene il Collegio di dover riaffermare la propria giurisdizione in ordine alla presente controversia.

Occorre a questo punto esaminare le prospettazioni rese dalle parti in ordine alla dedotta cessazione della materia del contendere, poiché, mentre la difesa dell’Amministrazione ritiene che a seguito dell’adozione del provvedimento del Segretario Generale dell’Ente in data 19/2/02 n. 2181 sarebbe cessata totalmente la materia del contendere (eccetto per ciò che concerne propriamente la questione risarcitoria), secondo il ricorrente residuerebbe l’interesse alla decisione del ricorso avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione, poiché l’annullamento in autotutela riguarderebbe soltanto  la determinazione della Giuria e non si estenderebbe anche al provvedimento di sospensione dalla qualifica per due mesi.

La tesi dell’Amministrazione è condivisibile.

Nel provvedimento in autotutela il Segretario Generale ha disposto l’annullamento d’ufficio non soltanto del provvedimento amministrativo della Giuria ma anche a tutti gli atti successivi comunque connessi: poiché l’adozione della misura sanzionatoria trova il suo unico fondamento nella deliberazione della Giuria annullata in sede di autotutela, se ne deve dedurre che nel concetto di atti successivi comunque connessi (anch’essi annullati in autotutela), non possa che rientrarvi anche il provvedimento con il quale è stata irrogata la sospensione della qualifica per due mesi.

Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tutti i provvedimenti per i quali era stata proposta l’azione di annullamento, essendo stati tutti annullati in sede di autotutela, avendo l’Amministrazione accertato l’illegittimità dei propri atti ritenendo fondati i rilievi espressi dal ricorrente.

Residua l’obbligo di pronuncia soltanto con riferimento alla questione propriamente patrimoniale costituita dalla pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente.

A questo proposito, però, l’UNIRE ha eccepito l’improponibilità dell’azione a causa del cosiddetto “vincolo di giustizia” derivante dalla disposizione dell’art. 6 del Regolamento Corse ex ENCAT secondo cui “I soggetti tenuti all’osservanza del presente regolamento, qualora intendano promuovere azione nei confronti dell’ENCAT devono previamente sottoporre la vertenza ad un collegio arbitrale il quale giudica irritualmente entro trenta giorni dalla sua costituzione”.

Secondo la difesa dell’Amministrazione, il ricorrente non avrebbe potuto proporre domanda risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo, essendo la questione di competenza arbitrale a causa della suddetta clausola compromissoria.

Ha replicato il ricorrente che detta clausola sarebbe vessatoria e come tale non avrebbe alcuna valenza ove non espressamente approvata per iscritto; non si applicherebbe alle controversie di competenza del giudice amministrativo; e comunque il procedimento per la nomina degli arbitri sarebbe stato tempestivamente attivato e si sarebbe dato corso all’azione risarcitoria soltanto dopo il decorso dei sette giorni previsto nel Regolamento ENCAT.

Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esaminare compiutamente se operi o meno nel processo amministrativo, nel quale il giudice sia chiamato a pronunciarsi su una domanda risarcitoria, il vincolo di giustizia,  poiché, come anche riconosciuto da parte dello stesso legale dell’UNIRE nel parere del 26/11/2001 (ed allegato alla memoria depositata il 7/6/2002), il ricorrente ha osservato il “vincolo di giustizia” essendosi aperto ad una soluzione “irrituale” avendo tentato di addivenire “ad una bonaria composizione della controversia” (il tentativo di bonario componimento della vertenza è suffragato anche dall’offerta, effettuata dall’Amministrazione, di risarcire, anche se parzialmente, i danni arrecati al ricorrente).

Occorre infatti considerare che la clausola compromissoria che demanda la definizione della controversia ad un arbitrato irrituale, non comporta la deroga alla competenza del giudice ordinario (come nel caso dell’arbitrato rituale), ma indica sostanzialmente l’opzione effettuata dalle parti di addivenire ad  una definizione negoziale della vertenza.

Inoltre, risulta dagli atti che il ricorrente si era attivato per dar corso al procedimento arbitrale avendo inviato lettera raccomandata indirizzata all’UNIRE  (e all’UNIRE  Area Trotto) il 4/8/2001 contenente la nomina del proprio arbitro e l’invito diretto all’Amministrazione a procedere alla formazione del Collegio stesso.

L’azione giurisdizionale è stata proposta solo a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, non potendo pretendersi che l’inattività dell’UNIRE potesse precludere al ricorrente di ottenere tutela in sede giurisdizionale.

Ritiene quindi il Collegio di dover respingere l’eccezione di improponibilità sollevata dalla difesa dell’UNIRE.

Resta da esaminare la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’UNIRE.

La domanda risarcitoria è fondata risultando contestualmente presenti tutti gli elementi tipici produttivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico della P.A. per effetto dell’illegittimo esercizio di una funzione pubblica, secondo i noti e condivisibili principi enunciati dalla Cassazione a Sezione Unite nella sentenza n. 500/99.

Occorre preliminarmente premettere che, nella fattispecie, il necessario previo annullamento ad opera del Tribunale del provvedimento illegittimo causativo di danno non vi è stato, avendo provveduto direttamente l’Amministrazione all’annullamento degli atti in sede di autotutela dopo aver accertato la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente (specie con riferimento all’impossibilità di consegnare il cavallo al fine di evitare di  perderne definitivamente la proprietà).

L’illegittimità degli atti impugnati è stata comunque accertata, anche se in sede di autotutela, e da essa è derivato l’ annullamento degli atti.

E’ altrettanto chiaro che per effetto dell’illegittima compressione dell’attività ippica  precedentemente autorizzata dall’UNIRE, e derivante per l’appunto dall’illegittimo provvedimento di irrogazione della sanzione, sono derivati danni alla sfera patrimoniale del ricorrente, il quale ha nel frattempo sopportato i costi di mantenimento dei cavalli di sua proprietà senza poterne trarre alcun vantaggio patrimoniale derivante dalla possibilità di conseguire vincite mediante la partecipazione a gare ippiche.

L’esistenza del danno è quindi indubitabile, come pure il rapporto di causalità tra l’adozione degli atti illegittimi e la diminuzione patrimoniale sofferta dal ricorrente.

Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorra anche il requisito della colpa, poiché i componenti della Commissione Disciplinare di Prima Istanza-Area Trotto, pur essendo dei tecnici (operatori del diritto) hanno omesso di esaminare nel merito la fondatezza delle doglianze fatte presenti dal ricorrente, nonostante egli avesse presentato approfonditi scritti difensivi, ed omettendo di esaminare la portata della disposizione del principio civilistico del “possesso vale titolo” dedotto in particolare dal ricorrente a sostegno della necessarietà del comportamento tenuto dopo la corsa.

Si ravvisa quindi la colpa come individuata dalla giurisprudenza (C.d.S. Sez. IV 1476/2001 n. 3169) poiché la violazione commessa appare grave, specie sul piano della diligenza e della perizia, essendo maturata in un contesto nel quale all’indirizzo dell’Amministrazione erano stati formulati addebiti ragionevoli che avrebbero dovuto essere compiutamente esaminati.

Per ciò che concerne invece la quantificazione del danno, ritiene il Collegio di dover ripercorrere in punto di fatto l’intera vicenda al fine di computare il periodo effettivo nel quale vi è stato il fermo dei cavalli che ha prodotto il danno del quale si chiede il ristoro.

Con un primo provvedimento in data 18/7/01 n. 118/01 la Commissione di Disciplina dell’UNIRE aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della sospensione a tempo indeterminato dall’attività.

Detto provvedimento è stato revocato, con effetto immediato, in data 8/8/01 dalla stessa Commissione di Disciplina.

Con il provvedimento impugnato in questa sede (e cioè il provv. 118/01 dec. 165/01 in data 20/8/01) è stata applicata al ricorrente la sospensione dalla qualifica per due mesi (compreso il sofferto).

Detto provvedimento è stato però sospeso con Decreto Presidenziale 5780/01 in data 11/9/01 e la sospensione è stata confermata con ordinanza del Tribunale n. 5860/01 del 26/9/01.

Pertanto, da tali atti risulta che il fermo dell’attività derivante dai provvedimenti dell’UNIRE si è verificato nel periodo 19/7/01-8/8/01 e poi dal 20/8/01 all’11/9/01 (data di adozione del decreto presidenziale poi confermato in Camera di Consiglio il giorno 26/9/01).

In realtà, come ha rilevato il ricorrente, “l’allenamento e la preparazione del programma dei cavalli da corsa sono attività che richiedono tempi certi, lunghi e precisamente preordinati” e che pertanto deve considerarsi, come anche riconosciuto da parte dello stesso UNIRE, una sospensione forzata dell’attività di circa due mesi, e cioè dall’adozione del primo provvedimento di sospensione fino al momento dell’adozione dei provvedimenti cautelari del T.A.R.

Il ricorrente ha prodotto una perizia di parte con ulteriore documentazione probatoria, dalla quale risulta che il mantenimento di un cavallo trottatore comporta una spesa mensile di  almeno € 1.200 a cavallo.

Il Collegio ritiene congrua detta determinazione e pertanto quantifica il danno emergente in complessivi € 7.200 (pari ad € 1.200 x 3 cavalli =  € 3.600); detta somma è stata poi moltiplicata per due, essendovi stato il fermo dei cavalli per due mesi.

Il ricorrente lamenta poi il danno derivante dalla mancata partecipazione dei cavalli alle corse, che ha comportato la perdita degli introiti derivanti dalla vincita dei premi.

A questo proposito specifica che intende computare i soli danni derivanti dalla partecipazione alle corse della cavalla “OMISSIS” e ne produce un computo sulla base dei rendimenti medi dell’anno passato (circa € 2.000 al mese).

Chiede quindi l’attribuzione di un risarcimento danni per l’importo di € 5.000 (calcolati per il periodo di fermo di due  mesi e mezzo).

Il ricorrente chiede altresì il danno derivante dalla mancata partecipazione della cavalla al Gran Premio OMISSIS, nonché i danni alla sua sfera personale, e cioè alla sua reputazione e all’immagine.

Quantifica il danno complessivo in € 57.000.

Ritiene il Collegio di dover liquidare in via equitativa il danno derivante dalla mancata partecipazione alle corse e quello alla sfera personale del ricorrente.

Per ciò che concerne infatti il danno derivante dalla mancata partecipazione alle corse, ritiene il Collegio che i risultati conseguiti nell’anno passato dalla cavalla “OMISSIS” non costituiscono un sufficiente criterio per il computo del danno derivante dalla mancata partecipazione alle gare e alla perdita della “chance” di vincerle o di piazzarsi utilmente.

I brillanti risultati conseguiti nell’anno precedente costituiscono, a giudizio del Collegio, un indice dal quale desumere la ragionevole previsione circa la concreta possibilità che la cavalla, proprio per le proprie capacità tecniche, avrebbe potuto utilmente piazzarsi anche nelle gare svoltesi nel periodo nel quale, invece, è rimasta lontana dalle gare.

Ciò però non significa, secondo il Collegio, che possa ritenersi come provato che la cavalla anche nel periodo in questione, avrebbe conseguito i medesimi brillanti risultati, attribuendosi così, a titolo di risarcimento danni, la media dei premi che la cavalla “OMISSIS” aveva conquistato nell’anno antecedente.

Il computo dei danni derivanti dal fermo della cavalla e dalla conseguente mancata partecipazione alle competizioni dovrebbe essere effettuato in via prognostica tenendo conto: del numero delle corse alle quali la cavalla avrebbe potuto partecipare, del monte premi delle singole gare, ed infine,  del numero dei cavalli partecipanti alla gara, al fine di calcolare quale fosse la probabilità che la cavalla potesse vincere la gara (o piazzarsi).

Si tratta, ovviamente di un calcolo piuttosto complesso, nel quale sono presenti variabili difficilmente determinabili.

E’ pertanto necessario ricorrere al criterio equitativo di cui agli artt. 1226 c.c.

Per ciò che concerne, invece, il danno alla sfera personale, ritiene il Collegio che non possa essere computato in relazione alla condizione specifica di magistrato rivestita dal ricorrente, giacché il fatto in questione si è verificato in un ambiente del tutto diverso da quello giudiziario, ed al più può aver investito la credibilità del ricorrente in qualità di proprietario della scuderia OMISSIS, che nulla ha a che fare con quella di esercente la funzione giurisdizionale.

Ritiene, pertanto, il Collegio di poter quantificare entrambe le voci di danno in via equitativa per l’importo di € 3.000.

In sintesi il danno complessivo da risarcire ammonta ad € 10.200.

Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti, in considerazione della novità della questione.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-

così dispone in ordine al ricorso in epigrafe indicato:

  • dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’impugnazione degli atti indicati in epigrafe;
  • condanna l’UNIRE al risarcimento del danno arrecato al ricorrente e per l’effetto lo condanna al pagamento della somma di complessivi € 10.200;

       -  compensa tra le parti le spese del giudizio.

         Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2002.

Francesco Corsaro                         PRESIDENTE

Stefania Santoleri                           ESTENSORE

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