T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8925 DEL 2002

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,

Sez. III^ Ter

composto da

       dr. Francesco Corsaro                                          Presidente

       dr. Umberto   Realfonzo                                       Consigliere-rel.

       dr. Silvestro    Maria Russo                                   Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. (…) R.G. proposto da OMISSIS,  rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Carnevale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, presso l’Avv. F. Caldoro, v. Baiamonti, 10 ;

c o n t r o

l’Unire, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 12 novembre 2001 e della diffida notificata al Commissario p.t. dell’UNIRE in data 10 gennaio 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 23 giugno 2002 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l’Avv. Maione per il ricorrente.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO  e  DIRITTO

Il ricorrente, guidatore ed allenatore di cavalli da trotto è stato radiato dalla Commissione di disciplina di prima e di seconda istanza, in seguito ad un tentato scambio tra due cavalli di cui era allenatore, avvenuto in data 12 aprile 1999 in occasione del “ OMISSIS”.

Con istanza in data 12.11.2001 ha chiesto al Commissario p.t. dell’UNIRE l’annullamento della radiazione o, in subordine, l’emissione di un provvedimento sanzionatorio inferiore, non definitivamente afflittivo, che gli potesse consentire di continuare la propria attività di guidatore ed allenatore dalla quale trae sostentamento per sè e per la propria famiglia.

Non avendo ottenuto alcun riscontro, in data 10.1.2002 ha ulteriormente invitato il predetto Commissario (con diffida notificata secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari) con l’espressa avvertenza che, in mancanza di un provvedimento esplicito, si sarebbe formato il silenzio-rifiuto.

Essendo rimasta inevasa anche tale diffida, ha quindi, impugnato il silenzio-rifiuto formatosi, deducendo:

1) Violazione dell’art. 2 della L. n.241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Violazione del principio dell’affidamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento.

2) Eccesso di potere sotto numerosi profili.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

Chiamata alla Camera di consiglio del 20 giugno 2002, la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell’art. 21-bis primo comma della L. 6 dicembre 1971 n.1034 (come mod. ed int. dalla Legge 21 luglio 2000 n.205).

Preliminarmente si osserva che sono state rispettate le formalità di rito.

Risulta infatti osservato il rigoroso “iter” ordinario di cui all’art. 25 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, ossia la presentazione di una puntuale istanza, la notifica giudiziale della formale diffida e il comportamento silente nel termine assegnato per cui può dirsi che si sia formato il silenzio rifiuto.

Tuttavia il ricorso è inammissibile.

Con l’azione proposta il ricorrente in realtà mira a porre nel nulla la sanzione della radiazione da ogni qualifica ENCAT o ad ottenere, in subordine, l’emissione di un provvedimento sanzionatorio meno afflittivo.

Ma tale pretesa trova un’insormontabile ostacolo nella definitività delle decisioni della Commissione di primo e di secondo grado, costituendo tali decisioni attività vincolata, rispetto alla stessa non è ravvisabile una posizione di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, tutelabile non già con azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio, bensì con l’impugnativa degli atti di inflizione della sanzione ritenuti invalidi e nel rispetto del termine di decadenza.

In altri termini l’impugnativa del silenzio-rifiuto non può essere utilizzata per la rimessa in discussione di atti definitivi ed inoppugnabili, anche perchè l’amministrazione non ha alcun dovere di adottare successivi atti di modificazione, anche in presenza di istanza dell’interessato (cfr. Consiglio Stato sez. V, 27 marzo 2000, n. 1765; T.A.R. Calabria sez. Catanzaro, 5 luglio 1999, n. 873; T.A.R. Campania sez. IV, Napoli, 25 febbraio 1998, n. 716; Consiglio Stato sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 51; Consiglio Stato sez. IV, 13 settembre 1995, n. 689; Consiglio Stato sez. V, 22 novembre 1993, n. 1171).

Il ricorso è dunque inammissibile.

In considerazione della mancata costituzione della stazione appaltante non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^ ter

1) dichiara inammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto.

2) Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 23.6.2002.

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