T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1957/2005
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III TER
composto dai signori
Francesco Corsaro PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore
Stefano Fantini COMPONENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. (…) Reg. Gen., proposto da FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE ed EQUITAZIONE di CAMPAGNA – FITEEC-ANTE -, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Saitta ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Carlo Poma n. 2;
CONTRO
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI -, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Cecinelli ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, piazza Mancini n. 4;
E NEI CONFRONTI
di Federazione Italiana Sport Equestri – FISE-, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via G. Pisanelli n. 2;
per l'annullamento
della deliberazione 30 novembre 2000 n. 1115 della Giunta esecutiva del CONI, di riconoscimento di conformità dello Statuto della FISE alla vigente legislazione in materia sportiva ed ai principi generali dell’ordinamento sportivo, limitatamente all’approvazione dell’art. 1, co. 2, nella parte in cui stabilisce che la FISE è la sola competente a disciplinare l’attività equestre in Italia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2005, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Saitta, Cecinelli ed Angeletti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso notificato il 27 ed il 29 gennaio 2001 la Federazione Italiana Turismo Equestre ed Equitazione di Campagna – ANTE -, associata alla Federazione Internazionale del Turismo Equestre – FITE -, riconosciuta dal CONI disciplina associata in data 18 luglio 1990, premesso tra l’altro di essere la maggiore organizzazione sportiva italiana che pratica l’equiturismo ma di avere rapporti conflittuali con la Federazione Italiana Sport Equestri – FISE -, ha impugnato la deliberazione 30 novembre 2000 n. 1115 della Giunta esecutiva del CONI, di riconoscimento di conformità dello Statuto della FISE alla vigente legislazione in materia sportiva ed ai principi generali dell’ordinamento sportivo, limitatamente all’approvazione dell’art. 1, co. 2, nella parte in cui stabilisce che la FISE “è la sola competente a disciplinare l’attività equestre in Italia”, attribuendole una sorta di monopolio di qualsiasi attività sportiva connessa all’impiego di cavalli in contrasto con la nuova normativa di riordino, come del resto ha ritenuto il CONI rinviando il testo proposto che, però, è stato mantenuto fermo. In diritto ha dedotto:
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16, 18 D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e art. 1 dello Statuto del CONI. Eccesso di potere per sviamento. In subordine, assoluto difetto di motivazione e perplessità manifesta.
2.- Violazione e falsa applicazione art. 22, co. 5, Statuto CONI. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
Il Coni si è costituito in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso, nonché svolto difese.
Anche la FISE si è costituita in giudizio ed ha anch’essa eccepito l’inammissibilità del ricorso anche per l’omessa impugnazione del precedente statuto di analogo tenore, sostenendone comunque l’infondatezza nel merito. Con memoria prodotta in vista dell’odierna udienza ha poi eccepito l’improcedibilità del ricorso in relazione alla sopravvenuta approvazione del suo nuovo statuto, con cui è stato in parte modificato anche l’art. 1, insistendo comunque nelle altre eccezioni formulate e nelle svolte controdeduzioni di merito.
All’odierna udienza pubblica il difensore della ricorrente, premesso che il nuovo statuto sarebbe satisfattivo giacché circoscrive il campo di competenza della FISE, ancorché l’elenco da esso recato non sia esaustivo, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dal canto suo la difesa del CONI ha esposto che, se mai, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pur insistendo nelle eccezioni e nelle controdeduzioni svolte, a cui ha replicato parte istante; infine, la difesa della FISE si è rimessa agli scritti depositati.
Ciò posto, il Collegio rileva che l’adozione e l’approvazione del ripetuto nuovo statuto ha determinato il venir meno dell’interesse a ricorrere, dal momento che, mentre è stato espunto dal mondo giuridico l’impugnato testo dell’art. 1, co. 2, della precedente versione, il testo riformulato, pur recando modificazioni attraverso l’introduzione di un elenco esemplificativo delle discipline ricondotte alla FISE, riproduce la censurata dizione secondo cui la stessa FISE “è la sola competente a disciplinare l’attività equestre in Italia”; sicché ormai un’eventuale lesione della posizione giuridica di parte ricorrente deriva da tale disposizione.
Quanto alle spese di causa, si ravvisano giusti motivi affinché possa esserne disposta la compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 marzo 2005.
Francesco Corsaro PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri ESTENSORE