T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2893/2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,Sez. III-ter  

composto da

         dr. Francesco Corsaro                                       Presidente

         dr. Umberto Realfonzo                                       Consigliere-rel.

         dr.Silvestro Maria Russo                                              Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. (…) R.G. proposto da OMISSIS  in proprio e quale legale rappresentante pro- tempore del Circolo della Spada di Narni, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ranalli, presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato in v. Toscana 10;

contro

-- la Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio dall'Avv. Mario Tonucci;

- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. L. Ghia;

per l'annullamento

-- del silenzio rifiuto sull’istanza diretta al riesame della revoca dell’affiliazione del Circolo alla F.I.S.

-- della nota del 21 luglio 1998 n.247;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2003 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’Avv. Ranalli, l’Avv. Fantini per l’Avv. Ghia.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la parte ricorrente chiede l’annullamento del silenzio-rifiuto sulla sua diffida del 25.5.1998 diretta ad ottenere il riesame di un provvedimento di revoca dell’affiliazione del Circolo OMISSIS alla Federazione Italia Scherma per perdita del requisito minimo di affiliazione di dieci tesserati e l’annullamento di una formale nota di definitivo rigetto dell’istanza.

Il ricorso è affidato alla denuncia di tre motivi di gravame relativi alla violazione dell’art.90 del Regolamento Federale ed  eccesso di potere sotto diversi profili.

Sia il CONI che la Federazione Italiana scherma si sono costituite in giudizio rilevando in linea preliminare il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.

Chiamata alla pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

   1. Va preliminarmente disattesa, alla luce dei precedenti in materia della Sezione (peraltro confermati dal Giudice dell’appello), l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Non par dubbio infatti che la revoca dell’affiliazione di una società sportiva alla Federazione attenga alla sfera pubblicistica degli interessi legittimi, al buon andamento ed all’imparzialità dell’attività sportiva e della gestione dei fondi pubblici che la sostengono a tutti i livelli (cfr. Tar Lazio Sez.III, 21 novembre 2000 n.9817; T.A.R. Lazio, sez. III, 24 settembre 1998, n. 2394; Consiglio Stato, sez. VI, 11 agosto 2000, n. 4475).

   2. Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità del gravame sotto due profili.

In primo luogo, non si ravvisa la sussistenza di alcun obbligo giuridico della F.I.S. di riesaminare il provvedimento di revoca dell’affiliazione. 

In ogni caso poi la F.I.S. aveva esitato la richiesta di riesame dei ricorrenti con la nota del 21 luglio 1998 n. 247, per cui nel caso di specie non è ipotizzabile alcun silenzio-rifiuto in senso tecnico.

In secondo luogo, va rilevato che l’effetto lesivo alle posizioni dei ricorrenti è esclusivamente riconducibile al provvedimento di revoca -adottato prima dal Consiglio Regionale Umbro del 8.2.1997 e confermato poi dal Consiglio Federale in data 28.2.1997- che era scaturito dall’esito negativo di ben tre visite ispettive degli organi della F.I.S. (che nelle ore pomeridiane dei giorni lavorativi, avevano trovato i locali chiusi e privi di ogni traccia di attività sportiva), e dal mancato riscontro, da parte del ricorrente, di una formale richiesta di “notizie dettagliate circa l’attività sportiva ed i programmi della Società”.

Senza poi dire che nemmeno in questa sede i ricorrenti hanno dato un ben che minimo indizio di prova circa il possesso del requisito contestato.

L’anzidetta revoca venne comunicata al Circolo di Narni con nota 3.3.1997 e non fu tempestivamente impugnata dai ricorrenti, i quali (come risulta anche dalla documentazione depositata dalla F.I.S. in data 27 11.2003) invece produssero prima una molteplice serie di istanze di riesame (rispettivamente in data 4.4.1997; 21.5.1997; 17.9.1997) tutte puntualmente esaminate e disattese dalla Federazione (rispettivamente con deliberazione in data 11-12-1997; e con note del 26.5.1997 e del 20.11.1997), e poi la diffida che ha dato origine al presente gravame. 

Come la giurisprudenza ha rilevato non è autonomamente lesivo l'atto con cui una p.a., si limiti a confermare l’insussistenza di presupposti per disporre il ritiro di un proprio precedente provvedimento (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 marzo 1999, n. 249).

In definitiva l’impugnata nota n.247/1998, costituisce un atto meramente confermativo di determinazioni negative precedentemente assunte dalla P.A., e non ritualmente gravate nel termine decadenziale.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Sussistono tuttavia sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :

1) dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe

2) Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 18.12.2003.

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