T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3360/2020
Pubblicato il 18/03/2020
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10590 del 2019, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Lisa Campi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Bene in Roma, via Antonio Mordini 14;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Presidente della Commissione esaminatrice con cui è stato approvato l'elenco dei candidati idonei all'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, di cui al comunicato ufficiale 001/CFAS_FIGC del 23.4.2019, nella parte in cui non include tra gli idonei la sig.ra OMISSIS, nonché della scheda di valutazione, codice test 0197100170, identificativo 0064_ OMISSIS, nella parte in cui è stata valutata come errata la risposta alla domanda n. 17, oltre ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS ha impugnato il provvedimento con cui è stato approvato l'elenco dei candidati idonei all'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, di cui al comunicato ufficiale 001/CFAS_FIGC del 23.4.2019, nella parte in cui non la include tra gli idonei, nonché la scheda di valutazione, codice test 0197100170, identificativo 0064, nella parte in cui è stata valutata come errata la risposta alla domanda n. 17.
La ricorrente ha esposto che la F.I.G.C., con comunicato ufficiale 001/CFAS del 23.4.2019, aveva indetto la prova speciale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi; il comunicato prevedeva che la prova speciale dell’esame di abilitazione si componesse di una prova scritta, consistente in n. 20 domande con tre opzioni di risposta, da ritenersi superata a fronte della risposta corretta ad almeno 17 domande; la ricorrente aveva partecipato al predetto esame di abilitazione, ottenendo il punteggio totale di 16 punti (risposte corrette 16, risposte errate 4, risposte non date 0), risultando inidonea all’esame di abilitazione in parola; la commissione esaminatrice aveva valutato errate le domande n. 3, n. 6, n. 11 e n. 17.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per ingiustizia manifesta e per sviamento, avendo la ricorrente risposto correttamente alla domanda n. 17 del quiz a risposta multipla, valutata - invece - dalla Commissione esaminatrice come errata.
La domanda n. 17 recitava: “Il Presidente dell’A.I.A.:
A. è membro di diritto del Consiglio Federale e può delegare la partecipazione ad altro membro dell’A.I.A. solo in caso di assenza o impedimento
B. è membro di diritto del Consiglio Federale e non può mai delegare la partecipazione alle riunioni ad alcuno
C. è membro di diritto del Consiglio Federale e può sempre delegare la partecipazione ad altro membro dell’A.I.A.”
La candidata aveva contrassegnato come corretta la risposta A, mentre per la F.I.G.C. la risposta da considerare esatta sarebbe stata la B.
Le norme organizzative interne della F.I.G.C., all’art. 4 (Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali), recitavano: “1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di:
a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente;
b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico;
c) quattro atleti e due tecnici.
2.Omissis….
3.Omissis….
4. In conformità all’art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell’A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell’UEFA.”
L’art. 26 dello Statuto della F.I.G.C. (in vigore dal 2014), al comma 1, disponeva che “Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente Federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. […] In conformità all’art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell’AIA è membro di diritto del Consiglio Federale […]”.
Secondo la ricorrente, dal tenore letterale delle disposizioni richiamate (art. 4 delle norme organizzative della F.I.G.C. e art. 26 dello Statuto della F.I.G.C.) si poteva evincere che:
- il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale e da diciannove membri tra i quali non è incluso il Presidente dell’A.I.A.;
- il presidente dell’A.I.A. è membro di diritto del Consiglio Federale;
- non è espressamente esclusa la possibilità, per il Presidente dell’A.I.A. di delegare.
Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla formulazione dell’art. 26 dello Statuto della F.I.G.C. approvato nel 2007 ed in vigore sino al 2014, che al comma 1 disponeva “Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente Federale, del presidente dell’A.I.A., nonché di venticinque componenti eletti in numero di: a) otto dalla LND, ivi compreso il Presidente della Lega, il vice-Presidente vicario, il Presidente del Comitato interregionale, il Presidente della Divisione calcio a cinque e il Presidente della divisione calcio femminile; b) otto dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata; c) sei atleti e tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata una equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica”.
Alla luce delle disposizioni richiamate e sulla scorta della comparazione dell’art. 26 dello Statuto della F.I.G.C., formulazione ante 2014 e post 2014, sarebbe evidente che se il Presidente dell’A.I.A. nella disposizione ormai abrogata non poteva - per espressa previsione normativa - delegare la propria partecipazione al Consiglio Federale, il nuovo art. 26 - in vigore dal 2014 - non annoverava il Presidente dell’A.I.A. tra i soggetti -componenti del Consiglio Federale - privi della possibilità di delegare a terzi la detta partecipazione.
Ed ancora, l’art. 9 del regolamento dell’A.I.A., comma 1 dispone: “Il Vice Presidente Nazionale collabora con il Presidente dell’A.I.A. per l’assolvimento delle funzioni attribuite a quest’ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiesti” ed il successivo comma 2 “Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente dell’A.I.A., il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l’obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato Nazionale prima dell’emissione di qualsiasi provvedimento”.
Dalla disposizione regolamentare da ultimo richiamata si evincerebbe che, nei casi di assenza o di impedimento temporanei, il Presidente dell’A.I.A. potrebbe delegare o essere sostituito dal Vice presidente in tutte le sue funzioni.
Pertanto la risposta corretta della domanda n. 17 sarebbe stata quella contrassegnata con la lett. A, risposta data dalla odierna ricorrente, e non, invece, quella contrassegnata con la lett. B, indicata come corretta dalla F.I.G.C, con conseguente sufficienza del punteggio complessivo di 17 in tal modo ottenuto.
Alla medesima conclusione si potrebbe pervenire anche nella ipotesi, subordinata, in cui si ritenga che il quesito ammette più risposte esatte o che è suscettibile di diversa interpretazione alla stregua del tenore delle disposizioni su richiamate.
Si è costituita la FIGC resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito della camera di consiglio del 9 settembre 2019 questa Sezione, ritenendo che le esigenze cautelari fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
La domanda della quale è contestato l’esito, come riportato dalla ricorrente, era la seguente:
“Il Presidente dell’A.I.A.:
A. è membro di diritto del Consiglio Federale e può delegare la partecipazione ad altro membro dell’A.I.A. solo in caso di assenza o impedimento
B. è membro di diritto del Consiglio Federale e non può mai delegare la partecipazione alle riunioni ad alcuno
C. è membro di diritto del Consiglio Federale e può sempre delegare la partecipazione ad altro membro dell’A.I.A.”
La candidata aveva contrassegnato come corretta la risposta A, mentre per la F.I.G.C. la risposta da considerare esatta era la B.
Il riferimento normativo per la soluzione del quesito è l’art. 4 delle norme organizzative interne della F.I.G.C., (Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali), secondo cui: “1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di:
a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente;
b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico;
c) quattro atleti e due tecnici.
2.Omissis….
3.Omissis….
4. In conformità all’art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell’A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell’UEFA”.
A sua volta l’art. 26 dello Statuto Federale citato dispone: “1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti (…) In conformità all’art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell’AIA è membro di diritto del Consiglio federale”.
Dall’analisi di tali disposizioni si evince che la regola della preclusione della possibilità di delegare la partecipazione al Consiglio stesso costituisce la regola generale, che si applica a tutti i membri dell’organo: la norma infatti esordisce con tale disposizione, andando poi ad indicare la composizione del Consiglio Federale, elencandone i membri.
Con riferimento al Presidente dell'A.I.A., la norma si limita a precisare che lo stesso, diversamente dai consiglieri ex comma 1, è membro di diritto del Consiglio, senza introdurre alcun regime differente con riguardo alla possibilità di delegare la partecipazione al Consiglio, con conseguente applicazione della regola generale precedentemente posta e con riferimento alla quale non sono state poste limitazioni.
Né in senso contrario soccorre, come argomentato dalla ricorrente, l’esame della precedente versione dello Statuto FIGC vigente fino al 2014, del seguente tenore: “Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente Federale, del presidente dell’A.I.A., nonché di venticinque componenti eletti in numero di: a) otto dalla LND, ivi compreso il Presidente della Lega, il vice-Presidente vicario, il Presidente del Comitato interregionale, il Presidente della Divisione calcio a cinque e il Presidente della divisione calcio femminile; b) otto dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata; c) sei atleti e tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata una equa rappresentanza di atlete; fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica”.
Secondo la ricorrente la modifica intervenuta avrebbe avuto l’effetto di consentire al Presidente dell’AIA la delega per il Consiglio, avendone disciplinato la partecipazione separatamente dagli altri membri: in realtà, come evidenziato dalla Federazione, la modifica mira ad attribuire al Presidente dell’AIA la qualifica di membro di diritto dell’organo consiliare, non introducendo invece alcuna disposizione innovativa in ordine alle deleghe, di tal che argomentare dalla diversa collocazione della previsione relativa al Presidente dell’AIA una differenziazione delle modalità della sua partecipazione all’organo rispetto agli altri membri risulta del tutto arbitrario.
Inoltre, come rilevato dalla Federazione, a voler seguire il ragionamento di parte ricorrente, il Presidente dell'A.I.A. sarebbe l'unico membro del Consiglio con diritto di voto a poter delegare ad altri la partecipazione al Consiglio stesso.
Nemmeno rileva l’ulteriore argomento utilizzato dalla ricorrente per evidenziare l’asserita erroneità della risposta incentrata sulla impossibilità di delega, ovvero la disciplina contenuta nell'art. 9 del Regolamento A.I.A., che recita: “Il Vice Presidente Nazionale collabora con il Presidente dell'A.I.A. per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegategli”.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di ritenere che il Presidente possa delegare la propria partecipazione al Consiglio Federale, in quanto è inserita in un diverso contesto normativo (il Regolamento AIA) e riguarda le funzioni del Presidente dell’ente nel seno dello stesso, di tal che non può ritenersi incidente, in difetto di alcuna espressa disposizione in tal senso, sulle modalità di partecipazione al Consiglio Federale della FIGC.
Del resto, nessuna delle disposizioni riportate contiene alcun riferimento alla delega in caso di assenza o impedimento, di tal che non vi erano ambiguità nell’individuazione come errata della risposta fornita al quesito dalla ricorrente (“Il Presidente dell’A.I.A.: A. è membro di diritto del Consiglio Federale e può delegare la partecipazione ad altro membro dell’A.I.A. solo in caso di assenza o impedimento”).
Il quesito posto non risulta pertanto affetto dall’erroneità lamentata dalla ricorrente, né da alcuna significativa ambiguità, con conseguente infondatezza delle censure proposte, nel solco dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza con riferimento alla predisposizione di quiz selettivi, secondo cui “La P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643, Consiglio di Stato sez. V, 17/06/2015, n. 3060).
Nella specie non si evidenzia, infatti, alcuna evidente illogicità nella formulazione della domanda e nell’abbinamento alla risposta esatta.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della controversia, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore