T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5136/2018

Pubblicato il 09/05/2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 10934 del 2017, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Jacopo Gendre e Davide Gatti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Panama 58;

per l'ottemperanza

della sentenza TAR Lazio, sede di Roma, I ter, 1°agosto 2017, n. 9144.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il signor OMISSIS agisce con il presente ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 9144 resa da questa Sezione il 1° agosto 2017, con la quale la F.I.G.C. è stata condannata al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l’illegittima irrogazione della sanzione disciplinare della squalifica di tre anni e sei mesi inflitta al medesimo con C.U. n. 101/CDN del 18.6.2012 della Commissione Disciplinare Nazionale, poi annullata con lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del 19.11.2012.

2. In particolare, con la sentenza n. 9144/2017 è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento delle seguenti voci di danno:

a) danno patrimoniale, stabilendosi che: “nella quantificazione del danno patrimoniale, derivante dalla risoluzione contrattuale, deve considerarsi che la durata del contratto poi risolto era fissata fino al 30.6.2015, mentre gli emolumenti sono stati corrisposti solo sino al 5.7.2012.

Perciò il danno va quantificato computando i compensi netti ancora dovuti sino alla scadenza naturale del contratto, applicando i parametri riportati nello stesso contratto di prestazione sportiva.

Tuttavia dall’importo così ottenuto va decurtata la somma in concreto corrisposta al Sig. OMISSIS, a titolo di incentivo all’esodo, pari a complessivi € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00).

In considerazione dell’attività intrapresa dal ricorrente, successivamente alla risoluzione del contratto lavorativo con il OMISSIS, in qualità di agente di calciatori, oggi procuratore sportivo, è stato altresì stabilito che “nel quantificare il danno patrimoniale risarcibile, non può del tutto prescindersi dal reddito netto conseguito nel medesimo periodo (6.7.2012-30.6.2015) nella qualità di agente di calciatori e poi di procuratore sportivo, risultante dai contratti di rappresentanza depositati presso la F.I.G.C..” pur tuttavia, “secondo un criterio equitativo, dalla somma ottenuta facendo riferimento ai compensi netti non versati contemplati nel contratto col OMISSIS Calcio, risolto, deve scomputarsi il reddito percepito nell’esercizio dell’attività di agente di calciatori e poi di procuratore sportivo, risultante come sopra, abbattuto del 30% (perciò va detratto il 70% del reddito derivante dall’attività in ultimo considerata)”;

b) danno non patrimoniale, sotto forma di danno all’immagine ed alla reputazione, causato dalla squalifica, per il quale è stato riconosciuto, in via equitativa, “un risarcimento per la voce di danno in esame, pari al 5% di quanto deve essere corrisposto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.”

3. Parte ricorrente, agisce dinanzi a questo giudice per ottenere l’esecuzione della sentenza su indicata, quantificando la somma dovuta dalla FIGC, e non spontaneamente pagata, in complessivi € 156.341, 94, sulla base dei seguenti conteggi:

- il danno patrimoniale subito dal signor OMISSIS corrisponde all'ammontare dei compensi non percepiti da dirigente per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015 e di quelli non percepiti da calciatore per la stagione 2012/2013 pari ad € 340.000,00.

A tale importo devono essere sottratti sia l'indennità di buonuscita da lui ricevuta a seguito della risoluzione del contratto (€ 195.000,00) nonché il 70% dei compensi percepiti nel periodo intercorrente tra il 1.6.2012 - mese di irrogazione della sanzione da parte dell’organo di giustizia sportiva di primo grado - e il 30.6.2015 -data di scadenza naturale del contratto quinquennale stipulato con il OMISSIS Calcio spa - per la sua attività di procuratore sportivo.

In relazione al citato periodo il signor OMISSIS ha percepito, per le sue prestazioni da procuratore, i seguenti emolumenti (al netto dell'IVA):

1) € 12.500,00 dall’AC Chievo Verona srl (fattura n. 1/2015 del 9.3.2015);

2) € 5.870,00 dal calciatore OMISSIS  (fattura n. 2/2014 del 20.10.2014);

3) € 1.000,00 dal calciatore OMISSIS (fattura n. 3/2014 del 20.10.2014),

per un totale di € 19.370,00.

Con la precisazione che, nel periodo indicato, il OMISSIS non ha percepito altri emolumenti per la sua attività di procuratore.

Il 70% della somma incassata dal ricorrente nel periodo indicato è, dunque, pari € 13.559,00.

Conseguentemente il danno patrimoniale complessivamente quantificato secondo i criteri della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ammonta, a titolo di capitale, a € 131.441,00 (€ 340.000,00 - € 195.000,00 - € 13.559,00).

- Il danno non patrimoniale è stato stabilito nella misura del 5% di quanto dovuto a titolo di danno patrimoniale e quindi ammonta a € 6.572,05.

Pertanto, l’importo che la FIGC dovrebbe riconoscere al ricorrente a titolo risarcitorio è pari € 138.013,05. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione dalla data della sanzione (18.6.2012) fino al saldo, oltre alle spese legali liquidate dalla sentenza del TAR Lazio, I ter, 1.8.2017 n. 9144 pari ad € 5.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed IVA 22%, per un totale, alla data di notificazione del ricorso, di € 156.341,94.

4. Si è costituita in giudizio la FIGC contestando, nel merito, la correttezza dei conteggi come sopra riportati.

5. La FIGC ha poi depositato in atti documentazione comprovante l’esercizio dell’attività di agente di calciatori da parte del sig. OMISSIS.

6. Con successiva memoria del 29 dicembre 2017, la FIGC ha ribadito che parte ricorrente avrebbe omesso, almeno in parte, di documentare le prestazioni professionali svolte in qualità di agente di calciatori.

La liquidazione del danno risulterebbe, dunque, allo stato degli atti, di incerta determinazione per causa del creditore, e come tale non effettuabile.

Con particolare riguardo ai conteggi effettuati da parte ricorrente, la Federazione ha eccepito che:

gli emolumenti netti, che il ricorrente avrebbe percepito dal OMISSIS, in forza del contratto dallo stesso depositato nel giudizio a quo, ammontano ad euro 335.000,00 (euro 155.000,00 per la s.s. 2012/2013, euro 80.000 per la s.s. 2013/2014, euro 80.000 per la s.s. 2014/2015, euro 20.000 come premio per la disputa dei play-off nella s.s. 2012/2013) e non ad euro 340.000,00.

Di talché, detratto quanto percepito a titolo di incentivo all’esodo (euro 195.000,00), residua un importo di euro 140.000,00, cui devono essere aggiunti il 5% per danno di immagine e le spese legali liquidate dal TAR.

Di non certa quantificazione è, invece, la voce relativa al 70% dei compensi maturati dal ricorrente nel periodo 2012-2015 quale Agente di Calciatori/Procuratore Sportivo, indicata da controparte in soli euro 13.559,00.

E ciò in quanto, avendo codesto TAR stabilito che l’importo finale, come sopra calcolato, deve essere ridotto nella misura pari al 70% del “reddito risultante dai contratti di rappresentanza depositati presso la F.I.G.C.”, è onere del creditore fornire tutti gli elementi necessari per la esatta determinazione del quantum.

Nel caso di specie, invece, nonostante la sentenza faccia espresso riferimento ai molteplici contratti di rappresentanza ed ai cd. mandati blu e rossi conferiti al OMISSIS tra il 2013 ed il 2015, l’importo dichiarato dal sig. OMISSIS è riferibile a tre soli incarichi (per il valore complessivo di euro 19.370,00).

D’altro canto, è la stessa documentazione (registro IVA) depositata da controparte soltanto oggi a dimostrare che nei periodi d’imposta 2013-2015 il ricorrente ha dichiarato un compenso da attività professionale rispettivamente - di euro 10.000,00 (p.i. 2013), 12.296,00 (p.i. 2014) e 68.034,22 (p.i. 2015).

A ciò si aggiunga che non risulta agli atti la fattura n. 1/2014, che dovrebbe essere stata sempre emessa da “OMISSIS Players’ Agent”, né l’ulteriore documentazione fiscale afferente ai periodi d’imposta 2013 e 2015.

Senza contare che nel triennio risultano ulteriori redditi per complessivi euro 18.000,00 (Mod. Unico, Quadro RL, Sez. II-B), che -ove derivanti da attività sportiva dilettantistica- il sig. OMISSIS non avrebbe ovviamente potuto percepire in costanza di rapporto con il OMISSIS, quale calciatore professionista, in relazione ai quali -mancando la documentazione di supporto- non è possibile effettuare le dovute verifiche.”

7. Con memoria del 6 gennaio 2018 il sig. OMISSIS ha replicato che:

- il compenso per la restante durata del contratto è stata calcolata in € 340.000, anziché in € 335.000, risultando ancora egli creditore di € 5.000 per non aver percepito la retribuzione relativa all’ultimo mese della stagione 2011/2012;

- le fatture rilevanti ai fini della quantificazione dell’importo dovuto sono solo quelle “incassate” nel periodo intercorrente tra la percezione dell’ultimo emolumento dal OMISSIS Calcio s.p.a. e la data del 30 giugno 2015 per operazioni riguardanti contratti di rappresentanza di calciatori depositati in FIGC. Per cui le fatture emesse per attività diverse dall’attività di procuratore o riferite a contratti non depositati presso la FIGC e comunque non pagate nel periodo di riferimento, non devo essere prese in considerazione ai fini del calcolo.

8. Alla camera di consiglio del 13 febbraio 2018 la causa è passata in decisione.

9. Il presente ricorso in ottemperanza è fondato e merita accoglimento in quanto risulta accertato che la F.I.G.C. non ha ancora proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del ricorrente secondo i criteri stabiliti nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

10. Questo collegio reputa, tuttavia, necessario, demandare l’esatta quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in esecuzione della sentenza n. 9144/2017, al commissario ad acta che a tal fine nomina nella persona del Direttore generale dell’Ispettorato generale per gli Affari economici della Ragioneria generale dello Stato o suo delegato, che provvederà nel termine di giorni centoventi all’esatta quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, con ogni potere all’uopo necessario per il reperimento di tutta la documentazione necessaria al fine di stabilire, in particolare:

- quanto dovuto al sig. OMISSIS in conseguenza alla risoluzione contrattuale, secondo i criteri statuiti dal giudice di merito, essendo in contestazione la sussistenza di un credito residuo di € 5.000 in favore dello stesso ricorrente;

- l’esatto ammontare del “reddito netto conseguito nel medesimo periodo (6.7.2012-30.6.2015) nella qualità di agente di calciatori e poi di procuratore sportivo, risultante dai contratti di rappresentanza depositati presso la F.I.G.C.” (…) “abbattuto del 30% (perciò va detratto il 70% del reddito derivante dall’attività in ultimo considerata)”.

Così calcolato il danno patrimoniale e, conseguentemente, il danno non patrimoniale nella misura del 5% di quanto dovuto a titolo di danno patrimoniale, il commissario procederà altresì al calcolo degli interessi legali e della rivalutazione dalla data della sanzione (18.6.2012) fino al saldo, oltre alle spese legali liquidate dalla sentenza del TAR Lazio, I ter, 1.8.2017 n. 9144 pari ad € 5.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA 4% ed IVA 22%.

12. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

13. Conclusivamente, il ricorso è accolto in parte qua, essendo fondata nell’an la domanda di esecuzione della sentenza n. 9144/2017, rinviandosi, per la statuizione in merito alla quantificazione del danno, nonché in ordine alle spese di lite, alla camera di consiglio del 20 novembre 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie, quanto all’an, il ricorso in ottemperanza;

b) nomina il commissario ad acta ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva;

c) rinvia la statuizione sul quantum debeatur e sulle spese di lite, all’esito della camera di consiglio del 20 novembre 2018.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite e al commissario ad acta nominato in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

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