T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 360/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Pavoni, Stefano Mattii, Daniela Pigotti, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Unire, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della decisione n. 1228/a/t del 24.05.2010 della Commissione Disciplinare di Appello dell'Unire che ha parzialmente accolto l'appello proposto avverso la decisione della Commissione di Disciplina I, confermando l'irrogazione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due con multa di euro 500,00, in relazione alla positività del prelievo al cavallo OMISSIS;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unire;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 4832/10;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso originariamente presentato al TAR delle Marche, e quindi riproposto a questo Tribunale a seguito di regolamento di competenza, OMISSIS ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di appello dell’UNIRE del 24 maggio 2010 che ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore per mesi due con multa di € 500,00 in relazione alla positività all’esame antidoping del cavallo OMISSIS, riscontrata in occasione di una gara svoltasi all’ippodromo di OMISSIS il 5 marzo 2008.

Premesse alcune osservazioni sulla giurisdizione, il ricorrente deduce i seguenti profili di gravame:

violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: in particolare si lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi; nonché dei principi di imparzialità, efficienza e ragionevolezza; parte ricorrente cita al riguardo numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli alla sua tesi;

eccesso di potere per difetto di motivazione della positività, per mancanza della prova scientifica della stessa, costituita da cromatogrammi e spettri di massa dell’analisi; violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90 e delle Linee guida per le seconde analisi dell’Unire: l’analisi fa riferimento al rispetto di procedure che non è dato comprendere; mancano cromatogrammi e spettri in violazione delle Linee guida dell’Unire; in casi analoghi la Procura disciplinare ha archiviato la procedura;

violazione delle Linee guida per le seconde analisi per mancanza di analisi quantitativa, che avrebbe consentito di verificare l’eventuale “deviazione strumentale”;

violazione dell’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire; illogicità: non sarebbe tale il foglio datato 6.10.2008 sottoscritto da cinque componenti della Commissione scientifica;

violazione degli artt. 17 e 21 del Regolamento di disciplina in quanto la decisione di primo grado, non letta in udienza, doveva essere depositata nella segreteria della Commissione di disciplina entro venti giorni dall’udienza medesima.

Costituitosi l’ente intimato, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto: la giurisprudenza più recente esclude l’obbligo di espletare la seconda analisi in laboratorio diverso dalla prima; il sindacato giurisdizionale non può entrare nelle valutazioni tecniche (sindacato debole); sulle valutazioni di merito degli organi di giustizia sportiva non vi è giurisdizione del giudice amministrativo.

Con ordinanza collegiale n. 4832/10 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Con memorie predisposte per le udienze di discussione i difensori delle parti hanno ribadito tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe un allenatore guidatore cavalli ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina d’appello dell’Unire che ha confermato la sanzione a suo carico della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e la multa di € 500, in relazione alla riscontrata positività nell’analisi antidoping del cavallo OMISSIS, in occasione di una gara svoltasi a Modena il 5 marzo 2008

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo di gravame si eccepisce la violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: in particolare si lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi; nonché dei principi di imparzialità, efficienza e ragionevolezza.

Invero, dopo oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato, riformando una decisione del TAR Bolzano (n. 72/2011), che l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero un accertamento ex novo e non un riesame ed inoltre alle seconde analisi può partecipare anche la parte privata delegando se del caso sanitario di fiducia (Cons di St sez.VI n. 5525/2011 del 12.10 2011).

Considerato che il Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale, le argomentazioni del Giudice d’appello portano ad escludere, nella fattispecie, la fondatezza del primo motivo di gravame.

Con il secondo motivo si assume che nelle analisi mancherebbero cromatogrammi e spettri in violazione delle Linee guida Unire .

Ma, a prescindere dalla circostanza che nelle linee guida non si rintraccia un obbligo a pena di nullità delle analisi di fornire detti elementi, la cui necessità o meno nella presente fattispecie appartiene all’area di discrezionalità tecnica non sindacabile da questo Giudice se non per evidenti illogicità, comunque la circostanza affermata dal ricorrente non risulta provata; a ciò deve aggiungersi che, come detto, le seconde analisi possono svolgersi in contraddittorio con un tecnico di parte, che avrebbe potuto rilevare la omissione, cosa che non risulta..

Con il terzo motivo si lamenta la mancanza, nelle seconde analisi, dell’analisi quantitativa in violazione delle linee guida.

Nemmeno tale rilievo può essere accolto.

Le suddette Linee guida infatti, in due capitoli separati, indicano le procedure che devono essere seguite per l’analisi quantitativa e per l’analisi qualitativa, ma non individuano le ipotesi in cui sia obbligatorio effettuarle.

Invece l’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite prevede il divieto della presenza nell’organismo del cavallo di una qualsiasi quantità di una delle sostanze indicate in allegato, tra le quali quella qui riscontrata; non era quindi necessaria alcuna analisi quantitativa, in quanto la normativa non prevede alcuna soglia minima di tolleranza.

4) Con il quarto profilo di gravame si rileva la violazione dell’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire; illogicità: non sarebbe tale il foglio datato 6.10.2008 sottoscritto da cinque componenti della Commissione scientifica.

E’ chiaro che il ricorrente stesso ammette che tale parere è presente in atti e lo individua nel documento datato 6 ottobre 2008 sottoscritto da cinque membri della Commissione scientifica; del resto anche nella decisione disciplinare di primo grado era espressamente indicato il parere della Commissione scientifica.

Che poi detto parere non sia un parere è una opinione di merito del ricorrente, ed è comunque una valutazione rimessa alla Commissione di disciplina che valuterà l’utilità dello stesso ai fini del procedimento; del resto non può ammettersi un sindacato sui contenuti che la Commissione scientifica intende dare al suo parere.

E’ comunque esclusa la sua mancanza sotto un profilo procedimentale.

5) Con il quinto motivo si eccepisce la violazione degli artt. 17 e 21 del Regolamento di disciplina in quanto la decisione di primo grado, non letta in udienza, doveva essere depositata nella segreteria della Commissione di disciplina entro venti giorni dall’udienza medesima.

Trattasi all’evidenza di termine ordinamentale al quale la norma non riconnette alcun effetto esterno che possa coinvolgere la legittimità della pronuncia.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono tuttavia giuste ragioni, anche in relazione al mutamento giurisprudenziale sopra richiamato, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 14/01/2012

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