T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 358/ 2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…) , proposto da: OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. ti Domenico Pavoni e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Riboty 28;

contro

l’U.n.i.r.e. – Unione Nazionale Incremento Razze Equine, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della decisione della Commissione di disciplina di Appello dell’U.n.i.r.e. n. 1204/a/t deliberata il 1°.3.2010, depositata il 29.11.2010, e conosciuta il 10.12.2010, con cui è stato respinto l’appello avverso la decisione della Commissione di disciplina di I Istanza dell’U.n.i.r.e. ed è stata confermata l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 e della multa di € 500,00, in relazione alla accertata positività del cavallo OMISSIS alle analisi antidoping al “Diossido di carbonio” (TC02), in occasione del “OMISSIS”, corsa disputata all’ippodromo di OMISSIS in data 17.09.2008;

nonché per la richiesta del risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.n.i.r.e. – Unione Nazionale Incremento Razze Equine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il Cons. Donatella Scala e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. Mattii;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna la decisione della Commissione di disciplina di Appello dell’U.n.i.r.e. con cui è stato respinto l’appello avverso la decisione della Commissione di disciplina di I Istanza dell’U.n.i.r.e. ed è stata confermata l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 e della multa di € 500,00, in relazione alla accertata positività del cavallo OMISSIS alle analisi antidoping al “Diossido di carbonio” (TC02), in occasione del “Premio OMISSIS”, corsa disputata all’ippodromo di OMISSIS in data 17.09.2008.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: sostiene la ricorrente l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite che prevede, implicitamente, il divieto che I e II analisi siano fatte presso il medesimo laboratorio, e dunque la pratica osservata di fare eseguire le 1° analisi presso lo stesso laboratorio di 2° analisi sarebbe affetta da eccesso di potere, in quanto assunta in violazione dei principi costituzionali di imparzialità, efficienza del procedimento nonché di ragionevolezza dell’operato della P.A., oltre che dei principi comunitari di adeguatezza.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’All. 3, punto 18, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, non risultando accreditato il laboratorio dove sono state effettuate le analisi per la metodica di ricerca del Diossido di carbonio (TC02).

Con il terzo motivo si denuncia l’eccesso di potere e la violazione di legge in relazione all’EMOGAS ANALISI effettuata per la misurazione del diossido di carbonio (TC02), non essendo evincibile in atti la prova del rispetto delle condizioni che il manuale di istruzioni della macchina Beckam esige affinché detta tipologia di analisi sia attendibile.

Con il quarto motivo si deduce la violazione del contraddittorio in sede di II analisi, in quanto, ancorché l’art. 9 del regolamento sopra richiamato preveda la possibilità di avviso al consegnatario del cavallo, in assenza di espressa previsione circa gli effetti di tale comunicazione, non può ritenersi che l’allenatore del cavallo ne abbia avuto conoscenza.

Il quinto motivo denuncia la violazione di legge e l’eccesso di potere in relazione alla qualifica di allenatore della ricorrente del cavallo OMISSIS il giorno della corsa a Padova, non avendo tenuto in conto la Commissione di disciplina di Appello la dichiarazione dalla medesima effettuata, e coincidente con quella resa da tal OMISSIS.

Infine, con il sesto motivo, è dedotta la violazione del Regolamento di Disciplina dell’U.n.i.r.e. e della legge n. 1199 del 1971, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibili i motivi presentati per la prima volta in sede di appello, non essendo evincibile dalle norme richiamate alcun principio generale circa il “doppio grado di giudizio”.

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di impugnativa, l’annullamento degli impugnati provvedimenti e la condanna dell’U.n.i.r.e. al pagamento del risarcimento del danno, nel caso di esecuzione delle irrogate sanzioni.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato U.n.i.r.e., depositando memoria difensiva con cui viene eccepita l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 171/2011 del 14 gennaio 2011, la Sezione ha ritenuto che il ricorso evidenziasse consistenti elementi di fondatezza, con particolare riferimento alla censura relativa alla identità del laboratorio che ha effettuato le seconde analisi, oltre che la sussistenza del prescritto periculum in mora con riferimento all’attività lavorativa della ricorrente, ed ha, pertanto accolto l’incidentale istanza cautelare ed ha fissato l’udienza pubblica per la definizione di merito del ricorso.

In vista della discussione della causa nel merito le parti hanno depositato memorie e repliche; quindi, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, dopo discussione orale in cui il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle già rassegnate conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

Oggetto del ricorso in esame è la decisione assunta dalla Commissione di disciplina di appello dell’U.n.i.r.e. sul reclamo formulato dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione di disciplina di I istanza con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione della qualifica di allenatrice per mesi due e la multa di € 500,00, per essere risultato il cavallo OMISSIS positivo alle analisi antidoping in occasione della corsa disputata all’ippodromo di OMISSIS in data 17.09.2008; introduce, altresì, la parte ricorrente istanza di risarcimento del danno.

Osserva il Collegio che le censure dedotte mirano ad evidenziare diversi vizi del procedimento sanzionatorio che sarebbero, ognuno singolarmente considerati, preclusivi del potere esercitato.

Il primo motivo, che aveva indotto la Sezione ad accogliere con pronuncia interinale la richiesta di sospensione dell’atto impugnato, evidenzia l’illegittimità della prassi di affidare sia le prime che le seconde analisi al medesimo laboratorio; peraltro, ad un più approfondito esame della normativa regolante la materia, il Collegio ritiene di non potere condividere tale assunto.

L’art. 10, comma 1, del “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite”, deliberato dal Commissario straordinario dell’U.N.I.R.E. il 6 agosto 2002 e approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002, prevede testualmente: “In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l’esito all’U.N.I.R.E. e contemporaneamente alla Commissione Scientifica, la quale, nell’approntare il fascicolo di sua competenza da trasmettere agli Organi disciplinari, può chiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi”

E’, dunque, la stessa norma regolamentare a prevedere, al contrario di quanto asserito da parte ricorrente, che il laboratorio che ha effettuato le prime analisi con esito di “non negatività” può essere investito anche delle seconde analisi, con la conseguenza che nessun appunto può essere mosso, sotto il delineato profilo, all’operato dell’Amministrazione, e ciò a prescindere dalla qualificazione che debba attribuirsi alle seconde analisi, se debbano essere considerate quale mezzo di gravame contro le risultanze delle prime, ovvero quale strumento di comparazione con queste e di approfondimento analitico, a garanzia dell’univocità scientifica del relativo esito.

Peraltro, sulla specifica questione si è recentemente pronunciato anche il giudice di appello che ha ritenuto che le seconde analisi costituiscono essenzialmente, più che una revisione e/o un riesame, un accertamento ex novo, in contraddittorio con l’interessato, del secondo recipiente dell’unico prelievo effettuato sul cavallo, in coerenza con quanto prevede l’art. 8, comma 1, del citato regolamento, secondo cui: “il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e l’altra destinata alle seconde analisi in conformità a quanto disposto dalle normative (articolo 6) emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Mondiali (F.I.A.H.)”); pertanto, le seconde analisi s’inseriscono quale subprocedimento, nel procedimento volto alla verifica della presenza di sostanze dopanti, forgiato secondo regole standardizzate a livello internazionale, in modo da garantire la scientificità dei risultati degli accertamenti medesimi (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5525/2011 del 12.10 2011).

Con il secondo motivo è denunciata la inidoneità del laboratorio che ha eseguito le analisi che hanno condotto alla irrogata sanzione, siccome non specificatamente accreditato.

L’allegato 3 al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite riporta integralmente l’art. 6 della Conferenza delle Autorità ippiche, frutto di un accordo internazionale per proteggere l’integrità delle corse; al punto 18, per i fini di interesse, si legge: “L’obiettivo dei Paesi firmatari è che i loro laboratori: siano accreditati conformemente alla guida ISO/IEC17025 “Condizioni generali di competenza richieste ai laboratori di analisi e di verifica” e al documento complementare ILAC –G7 “Condizioni di accreditamento e criteri di funzionamento per i laboratori ippici”.

Tanto premesso, è la stessa parte ricorrente a depositare in atti la documentazione da cui emerge che il laboratorio in questione risulta accreditato sin dal 2007 secondo le modalità indicate nel Regolamento.

La circostanza in fatto sopra evidenziata rende irrilevante, per quanto qui occorre, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il laboratorio, in quanto incaricato dall’U.n.i.r.e., deve ritenersi per ciò stesso accreditato presso l’Ente, ed evidenzia, pertanto, l’infondatezza del motivo.

Con il terzo motivo, ancora, si asserisce l’illegittimità delle analisi scientifiche condotte, non essendo evincibile dagli atti la prova del rispetto delle condizioni operative relative al macchinario utilizzato.

Premette il Collegio che, in via generale, non è precluso il sindacato giurisdizionale, alla stregua di quanto ha ormai chiarito la giurisprudenza, in quei casi in cui il presupposto del provvedimento da adottare non sia la valutazione di fatti suscettibili di apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l'accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione.

Ed invero, in tali casi, per quanto sia necessario riferirsi a criteri di ordine tecnico, manca qualsiasi possibilità di vario giudizio, con conseguente sindacabilità piena, in particolare sotto il profilo del travisamento, dell'accertamento stesso. (cfr. Cons. di Stato, IV Sez. 12 dicembre 1996, n. 1299; 25 luglio 2003, n. 4251; 30 giugno 2004 , n. 4811)

Nel caso di specie, dunque, è astrattamente ammissibile l’invocato controllo giurisdizionale circa la corretta applicazione delle regole tecniche relative alle analisi condotte sul campione di sangue prelevato, in quanto il sindacato non deve impingere, ai chiesti fini, nella sfera della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, essendo sufficiente l’accertamento della correttezza degli elementi istruttori sui quali la valutazione dell'amministrazione, alla stessa riservata, si è compiuta.

Peraltro, deve rilevarsi che il motivo di ricorso è formulato in modo generico, ed è, pertanto, inammissibile, essendosi limitata la parte ricorrente a lamentare l’impossibilità di verificare se, nel caso specifico, siano state osservate le prescrizioni operative previste dal macchinario utilizzato per l’analisi.

Osserva, in proposito, il Collegio che il sopra citato regolamento (art. 10, comma 2), prevede che alle seconde analisi può partecipare direttamente la parte privata, se del caso delegando anche un sanitario di fiducia, in modo che sia assicurato il controllo immediato e diretto sull’attività d’analisi.

La disciplina regolamentare ora richiamata abilita, pertanto, l’interessato non solo a controdedurre rispetto alle risultanze delle prime analisi, ma anche a presenziarvi personalmente.

E’ pacifico che la parte ricorrente non ha assistito a tale ulteriore fase procedimentale, e che si è preclusa, per l’effetto, la possibilità di effettuare istantaneamente un tale controllo e di contestare eventuali difformità rilevate nell’esecuzione delle analisi.

Peraltro, non è ammissibile che ad un deficit partecipativo, di cui l’Amministrazione non è responsabile, corrisponda l’effetto di mettere in discussione, per ciò solo, la correttezza del procedimento tecnico osservato, in assenza di qualsivoglia specifica denuncia di irregolarità o errore commesso.

Alla stregua di tali considerazioni deve concludersi per l’inammissibilità della censura con cui, invece di denunciare una circostanziata e specifica illegittimità del procedimento, viene, in sostanza, ammessa l’impossibilità di un controllo circa la correttezza delle operazioni eseguite, e, in conseguenza di ciò, di conoscere se tali illegittimità siano state compiute, il che preclude, all’evidenza, anche il dispiegarsi del controllo giurisdizionale circa la correttezza degli accertamenti effettuati.

Con il quarto motivo, che per la ragioni ora esposte avrebbe dovuto precedere ogni altra doglianza, è dedotta la violazione delle garanzie di partecipazione, per inidoneità a produrre effetti la comunicazione della data di effettuazione delle seconde analisi al consegnatario del cavallo.

Il motivo non ha pregio solo che si consideri che l’art. 9, quinto comma, del regolamento in esame prevede che, ove la data per l’esecuzione della seconda analisi sia già fissata all’atto del prelievo, la comunicazione di cui si tratta é effettuata, alternativamente, al proprietario, all’allenatore, al delegato o al consegnatario del cavallo, che dovrà firmare la ricevuta; il comma successivo, a chiusura di tale disciplina, prevede, per il caso di mancata firma e mancato ritiro della comunicazione, l’affissione dell’avviso della data dell’analisi del campione presso la segreteria della Società di corse, con ciò esaurendosi ogni obbligo di notificazione.

Nel caso in esame ricorre proprio tale ipotesi, essendo pacifico che il consegnatario ha ricevuto tale comunicazione, per avere firmato la relata di comunicazione al momento del prelievo, e non quella contemplata dal successivo art. 10, comma 2, la cui applicazione viene erroneamente invocata, secondo cui il preavviso al proprietario ed all’allenatore del cavallo di almeno tre giorni liberi occorre solo se la data della seconda analisi non sia stata comunicata al momento del prelievo.

Con la quinta censura viene dedotta l’apoditticità della attribuzione alla parte ricorrente della qualifica di allenatore e, in definitiva, l’assenza di un indefettibile presupposto del potere sanzionatorio nei propri confronti.

Il motivo non ha pregio alla stregua del chiaro tenore dell’art. 26 del Regolamento delle corse al trotto, che, in più parti, impone al proprietario ed all’allenatore la tempestiva comunicazione all’U.n.i.r.e. dell’elenco dei cavalli in allenamento e delle variazioni intervenute, nonché l’eventuale revoca o rinuncia all’incarico; l’importanza di tali comunicazioni, peraltro, emerge all’evidenza, stante gli obblighi e le precise responsabilità che discendono dallo status di allenatore, come evincibile dal comma 12 della norma in esame.

Non esonerano, pertanto, dalle responsabilità ascritte alla ricorrente le dichiarazioni postume presentate, né l’Ente era tenuto a tenerle in alcuna considerazione, atteso che, al momento della corsa disputata, la ricorrente non aveva comunicato, secondo quanto invece chiaramente prescritto, di avere rinunciato all’incarico di allenatore del cavallo risultato positivo a sostanze proibite.

Infine, con l’ultimo motivo, si deduce la violazione delle norme di procedura disciplinare, avendo dichiarato la Commissione di disciplina di appello inammissibili le eccezioni formulate per la prima volta in grado di appello.

Osserva il Collegio che la parte ricorrente non ha interesse alla delibazione di tale censura, in quanto l’organo disciplinare ha comunque esaminato nel merito, respingendole, tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente che è stata in grado, pertanto, di percepire appieno le ragioni della conferma della sanzione irrogata e di intraprendere la via giurisdizionale, contestando in questa sede le motivazioni addotte in secondo grado.

Conclusivamente le censure, considerate nel loro complesso, si appalesano infondate, ed il ricorso deve essere, pertanto, respinto in uno con la pure introdotta istanza risarcitoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, tenuto conto dell’oscillazione giurisprudenziale, anche della Sezione, sopra ricordata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 14/01/2012

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