T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4103/ 2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III-ter

composto da

         dr. Francesco Corsaro                                       Presidente

         dr. Umberto Realfonzo                                       Consigliere-rel.

         dr. Stefania Santoleri                                           Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. (…) R.G. proposto dalla OMISSIS,  in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, dall’Avv. Giulio Di Matteo e dall'Avv. Luigi Guarnieri, ed elettivamente domiciliata presso il studio di quest’ultimo in Roma, Via Ugo de Carolis, 100;

contro

- La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nella persona del legale PresIdente pro tempore, patrocinato dall’Avv.A. Angeletti e dall’Avv. C. Coccia;

- OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Paolo Mori e E. Lubrano Giorgio Brambilla, Carlo Galli e Alessio Petretti,

per l'annullamento

- della delibera del Presidente Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 9 del 15.09.1999, definita anche provvedimento della Presidenza n. 2 del 15.09.1999 e Comunicato Ufficiale n. 157 del 23.09.1999 con i quali l'atleta OMISSIS è stata sciolta dal vincolo di tesseramento con la società ricorrente ed autorizzata a tesserarsi presso una qualsivoglia società;

-- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ed in particolare la delibera del Consiglio Federale F.I.P. n. 282 del 13.09.1999, definita anche provvedimento n° 4 del 13.09.1999 e Comunicato Ufficiale, n. 123 del 17.09.1999 di modifica del Regolamento Esecutivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 5.12.2002 il Consigliere Umberto Realfonzo; ed uditi l'Avv. E. Di Matteo su delega dell’avv. G. Di Matteo, e l'avv. Guarnieri, gli avv.ti A. Angeletti e C. Coccia, gli avv.ti P. Moro ed E. Lubrano.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O

Con il presente gravame, la Società OMISSIS chiede l'annullamento  degli atti che hanno consentito lo scioglimento dell’atleta controinteressata dal vincolo di tesseramento con la società ricorrente sulla base di una modifica del regolamento.

Il ricorso è affidato alla denuncia di tre rubriche di gravame relative alla violazione degli artt. 1-10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione del Regolamento Esecutivo della FIP Disposizioni generali art. II ed Art. 50 del Regolamento Organico; -violazione dell’art. 44 Reg. Org. FIP e degli artt. 1-22-25 dello Statuto E della II° Disp. del Reg. Esecutivo; nonchè eccesso di potere, inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta sotto diversi profili.

La FIP si è costituita in giudizio in data 6 novembre 1999 depositando gli atti del procedimento ed una memoria con cui: in via pregiudiziale rilevava il difetto assoluto di giurisdizione; in linea preliminare, l’inammissibilità del gravame; e nel merito la sua infondatezza.

La difesa del ricorrente a sua volta replicava con memoria in data 20 novembre 2002.

Con memoria in data 22 novembre 1999 si è costituita in giudizio la controinteressata.

L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento veniva respinta con ordinanza n. 1858/1999.

Con deposito del 21 novembre 2002, la difesa della FIP sottolineava le resi a rigetto del gravame.

All'udienza del 5.12.2002, uditi i patrocinatori delle parti , la causa è stata dunque trattenuta per la decisione.

DIRITTO

   1. In via pregiudiziale devono essere rigettate le due eccezioni di difetto di giurisdizione mosse dalla difesa della resistente.

   1.1. In una prima prospettazione la Federazione Italiana Pallacanestro sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, in quanto la controversia atterrebbe ad atti interni “di comportamento”, attinenti al fenomeno, ed all’ordinamento, sportivo in senso stretto che, in quanto privi di rilievo nell’ordinamento generale, sfuggirebbero del tutto al sindacato giurisdizionale.

Questa Sezione al contrario ha già avuto modo di rilevare più volte (cfr. ad. es. 2974 del 28 dicembre 2000) che, in materia di attività delle Federazioni sportive affiliate al CONI, la giurisdizione del giudice amministrativo attiene a tutti i provvedimenti in grado di alterare stabilmente il rapporto di affiliazione esistente tra i soggetti interessati e le associazioni, o comunque di condizionare o modificare in misura giuridicamente rilevante lo status di un soggetto nell'ordinamento sportivo.

Nel caso in esame il non trascurabile rilievo economico comunque connesso con l’attività della pallacanestro femminile fa configurare un interesse legittimo in capo alla società ricorrente a che la pubblica funzione di sviluppo e sostegno dell’attività sportiva sia esercitata dalla Federazione delegata secondo le regole fondamentali dell’imparzialità e del buon andamento.

   1.2. In una seconda prospettazione si sostiene il difetto di giurisdizione connessa con la personalità “di diritto privato” che sarebbe stata assunta dalle Federazioni Sportive affiliate al CONI (ivi compresa la FIP), a seguito del D.lgs. n. 242/1999 che quindi non potrebbero far configurarle come “autorità amministrative”.

In relazione all'esercizio di poteri discrezionali di natura pubblicistica e di indubbia rilevanza esterna, la Sezione aderisce all’indirizzo per cui le Federazioni sportive restano un’emanazione diretta del Comitato olimpico nazionale italiano anche nell’assetto successivo al d. lgs. n. 23 luglio 1999 n. 242. Il predetto testo normativo non ha infatti portato alcuna reale modifica rispetto al passato relativamente ai rapporti finanziari e funzionali tra il CONI e le Federazioni Sportive, che continuano da questo ad essere finanziate e controllate (cfr. Consiglio Stato sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257). 

Su tale scia devono essere esclusi dalla giurisdizione amministrativa solo i casi relativi:

-- alle questioni attinenti all’attività sportiva, che concerne l’attività strettamente agonistica, professionale e dilettantistica;

-- alle vertenze concernenti l’attività associativa, vale a dire i momenti di partecipazione dei singoli alla vita sociale della Federazione;

-- ed infine alle altre controversie non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale, evidentemente concernenti diritti soggettivi che sono deferibili ad un giudizio arbitrale.

In tutti gli altri casi, le federazioni sportive esercitano un potere discrezionale nello stabilire e nel valutare le condizioni ed i requisiti per l'ammissione a competizioni sportive e campionati, per cui la posizione dei soggetti interessati non può che avere natura di interesse legittimo (Cassazione civile Sez. Un., 25 febbraio 2000, n. 46, Consiglio Stato sez. VI, 11 agosto 2000, n. 4475; Consiglio Stato sez. VI, 30 ottobre 2000, n. 5846).

Rientrando in tale ultimo ambito il caso in esame, deve essere affermata la giurisdizione di questo TAR.

   1.3. Infondata è infine l’ultima eccezione di inammissibilità della FIP per l’insindacabilità di una regola generale che sarebbe connessa con una scelta di natura assolutamente discrezionale.

La presente controversia è infatti del tutto estranea ai profili connessi all’attività sportiva ed agonistica in senso stretto, ma coinvolge il libero esercizio di diritti fondamentali della persona (diritto alla libera associazione ovvero del diritto al lavoro) rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 113 e 103 Cost. non può ritenersi sussistente alcuna zona franca estranea alla tutela giurisdizionale, per lo meno sotto il profili della logica, della razionalità e dell’imparzialità delle scelte e della tutela delle libertà individuali.

   1.4 Per ragioni di economia può peraltro prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari introdotte dalla difesa della controinteressate.

   2. Il ricorso è infatti, nel merito, infondato.

   2.1. Nell’ordine logico delle questioni deve essere esaminato innanzitutto il terzo profilo di gravame con cui si denunciano i profili sostanziali dell’art. 56-bis del Regolamento Esecutivo.

Con tale norma è stato in particolare stabilito che:

"1. Al raggiungimento del 33° anno di età, giocatori e giocatrici non professionisti - che abbiano maturato almeno 200 presenze nella massima squadra nazionale seniores con la partecipazione ad almeno una Olimpiade, un Campionato Mondiale ed un Campionato Europeo - possono richiedere al Presidente Federale un provvedimento che autorizzi il loro trasferimento ad altra società affiliata, senza la necessità di preventivo rilascio del nulla-osta di trasferimento.

2. Il provvedimento del Presidente Federale ha carattere discrezionale, non è appellabile ed è immediatamente esecutivo. Il nuovo tesseramento non è soggetto ai limiti derivanti dai termini di scadenza dei tesseramenti.”

La modifica era stata adottata a seguito di una complessa vicenda, ed un lungo contenzioso, che aveva visto come protagonisti da un lato la società ricorrente e dall’altro una delle notoriamente più rappresentative giocatrici italiana di basket titolare nella squadra nazionale per oltre dieci anni,vale a dire l’odierna controinteressata OMISSIS, la quale era stata tesserata nel campionato di Serie A1 del basket femminile per la “Società OMISSIS” dal 1994 al 1998, dalla quale nell’ultimo anno aveva percepito una retribuzione annua di circa £. 90.000.000.

Avverso tale modifica regolamentare la ricorrente articola diversi profili di censura, che vanno tutti confutati:

a) in primo luogo la società ricorrente non ha alcuna legittimazione a denunciare la violazione dell’art. 44 del regolamento Organico, il mancato rispetto dell’obbligo di inviare l’avviso almeno dieci giorni prima della convocazione: può essere invocato solo dai membri del Consiglio Federale, in quanto tutela il loro diritto al consapevole esercizio del mandato;

b) del tutto inconferente è la pretesa incongruenza della collocazione della norma nel Titolo X - Giocatori di interesse nazionale;

c) contrariamente a quanto vorrebbe la ricorrente tutt’altro che priva di rilievo giuridico è la qualifica "giocatori di interesse nazionale", in quanto identifica e conferisce un particolare status a giocatori ormai al termine della loro carriera agonistica, i quali abbiano dato un rilevantissimo contributo di presenze alla squadra nazionale nelle competizioni olimpiche, mondiali ed europee. Un tale palmares consegue non solo ad un ottimo stato di forma fisica (come afferma la ricorrente) ma soprattutto ad un alto tasso tecnico ed agonistico;

d) appare poi del tutto inconsistente la doglianza per cui l'art. 56/bis impugnato introdurrebbe una discriminante tra gli atleti tesserati al settore del basket femminile FIP in contrasto con l'intera normativa sportiva nazionale ed internazionale, e con la II disposizione generale del R.E. lo statuto della FIP, poiché sarebbe contrario allo Statuto ed al Regolamento Organico della FIP:

Del tutto legittimamente la FIP si è ritenuto di compensare l’impegno, gli sforzi, i rischi e i particolari meriti sportivi degli atleti eccellenti e non di tutti gli altri, consentendo loro di utilizzare al meglio gli ultimi anni di carriera;

e) con un quinto profilo la ricorrente censura il secondo comma della disposizione contenente le modalità procedimentali per la concessone dello svincolo, assumendo che la possibilità del Presidente della FIP di autorizzare lo svincolo di un’atleta, con un provvedimento discrezionale al di fuori dei limiti temporali del tesseramento, lederebbe l’art. 1 dello Statuto FIP, per il quale lo sviluppo dello sport deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali (Art. 3 Costituzione) e della legislazione vigente, senza far alcuna forma di discriminazione e nel rispetto della democrazia interna.   Al contrario il Collegio ritiene del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l’interessata. La concezione che considerava l’atleta come “proprietà” della Società, appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell’equità sostanziale, come dimostra il fatto che con l’apporto della OMISSIS, la S.G. OMISSIS controinteressata vinse tutti gli scudetti dal 1994 al 1998; quattro coppe Italia (1994-1997) e due scudetti europei (1994-1995), ma una volta scaduto il suo contratto nel Giugno 1998, la giocatrice si trovò, nonostante le numerose offerte di lavoro per il campionato 98/99 senza stipendio. La società ricorrente, cui “apparteneva” si rifiutò sia di riconoscerle un maggiore ingaggio con un nuovo contratto e sia di autorizzarne lo svincolo a “parametro zero”. Inoltre la OMISSIS dovette subire una squalifica dalla FIP, per aver adito senza autorizzazione la magistratura ordinaria del lavoro al fine di tutelare i propri diritti.

Certamente la mancata applicazione al settore del basket femminile della L. 23 marzo 1981, n. 91, è la vera causa della vicenda quando , come nel caso in esame, appare difficile configurare come “dilettantistico” una attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti cui all’art.2 (“remunerazione comunque denominata” e la continuità delle prestazioni) per l'attività professionistica.

Per questo, lungi dal costituire un abuso nei confronti della Società ricorrente, la disposizione regolamentare impugnata si pone come una estemporanea proiezione dell’art. 16 della predetta L. n. 91 per cui “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come «vincolo sportivo» nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione “all'età degli atleti ... alla durata… ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”.

L’art. 56-bis, specie negli attuali equilibri societari e finanziari del basket femminile, tiene propriamente conto anche di questi elementi e cerca di porre un limite ai casi più evidenti di iniquità al perdurare di un vincolo sportivo contro la volontà degli interessati, quando il volgere al termine della vita agonistica si risolve in un manifestamente iniquo limite alla libertà contrattuale delle atlete.

Al momento del maturare dei notevoli e non comuni requisiti soggettivi previsti dal 56-bis per l’utilizzazione della disposizione, appare quindi del tutto ragionevole che, negli stretti ambiti posti all’esercizio di tale potestà, possa essere il Presidente Federale a rilasciare direttamente il nulla osta, senza ulteriori ritardi o defatiganti contenziosi che potrebbero nullificare il beneficio dello svincolo (trattandosi come nel caso di giocatrici non più giovanissime sotto il profilo agonistico);

f) infine non pare rinvenirsi alcun particolare vizio di eccesso di potere circa la coincidenza dei presupposti soggettivi per l’applicazione della norma con il profilo della controinteressata. Se è certamente vero che la disposizione sia stata approvata per effetto diretto della vicenda della OMISSIS, è altrettanto vero che si trattava di un caso assolutamente emblematico, e sintomatico di un’esigenza reale (come dimostra anche il fatto che, altre giocatrici avevano poi usufruito della facoltà, ed altre ancora avevano comunque i requisiti previsti dall'impugnato art. 56/bis R.E.) che imponeva alla FIP di dare una immediata risposta regolamentare in attesa di una compita attuazione della ricordata norma di legge sullo svincolo.

In conclusione il motivo è dunque complessivamente infondato.

   2.2. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che il procedimento seguito sarebbe una violazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 con particolare riferimento ai principi rispettivamente: di pubblicità (art.1), di rispetto del termine (art.2), dell’obbligo di motivazione; della previa istruttoria e dell’obbligo di nomina di un responsabile del procedimento (artt. 5-6), di comunicazione dell’avvio (art.7) ed infine del contraddittorio (art.9-10)

L’assunto è privo di pregio.

In linea generale si deve notare che l’attività interna delle Federazioni è disciplinata, in generale, dalle regole del “codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo” ed, in particolare, dallo Statuto e dai relativi regolamenti, e la cui rispondenza ai principi dell’ordinamento giuridico è assicurata dal “C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.”(art. 15, primo co., d.lgs. n. 242 cit.) all’atto del riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni da parte del consiglio nazionale del predetto C.O.N.I. . Per questo in presenza di una autonoma e specifica disciplina di una federazione sportiva deve quindi escludersi una qualsiasi diretta ed immediata rilevanza delle generali norme sul procedimento amministrativo introdotte dalla Legge n. 241/1990 per introdurre modifiche dal Regolamento esecutivo.

Per ciò che concerne comunque il profilo sostanziale della censura è sufficiente qui richiamare le considerazioni di cui al capo e) del punto che precede.

Il motivo deve dunque essere respinto.

   2.3. Infondato è infine il secondo motivo con cui si lamenta che provvedimento del Presidente federale sarebbe nullo perché, in violazione del Regolamento Esecutivo della FIP, l'istanza della OMISSIS, oggetto dell'esame presidenziale, non risulterebbe individuata nè con una data nè con un numero di protocollo certo per cui:

-- o si sarebbe trattato di una delle pregresse istanze, le quali quindi non potevano più essere considerate perchè già esaminate e respinte dalla Commissione Tesseramento;

-- ovvero, se si trattava di una nuova e successiva istanza, questa in primo luogo doveva essere partecipata alla società ricorrente ai sensi dell’art. 15 del R.E.; ed in secondo luogo non poteva essere stata fisicamente presentata, tra la data della modifica regolamentare (il 13.9.1999) e la data del provvedimento (il 15.9.1999) e comunque prima della pubblicazione del provvedimento (17 settembre 1999) e della approvazione da parte del CONI della modifica all’art. 56-bis.

L’assunto non merita adesione.

La censura poteva infatti avere eventualmente un suo rilievo nel caso in cui fosse stata eventualmente necessaria l’approvazione del CONI, il che non risulta; ovvero nell’evenienza del sopravvenire di un provvedimento di non approvazione da parte del CONI.

In base ai principi generali, la nullità deve concernere ipotesi tassativamente delimitate,per cui in assenza di una tassativa prescrizione ostativa in tal senso il sopravvenire dell’esecutività della modifica esecutiva con la pubblicazione del 17.9.1999 avvenuta ai sensi dell’art. 50 del Regolamento Esecutivo consolidava tutti i provvedimenti comunque assunti in un momento antecedente alla sua “pubblicità”,dato che comunque concernevano l’istanza della giocatrice del 14.9.1999, che era perciò successiva alla data della modifica del Regolamento.

Infine trattandosi di una fattispecie di carattere eccezionale, non trovava applicazione nel caso la disposizione dell’art.15 del Regolamento Esecutivo che invece disciplina in maniera differente l’ordinario “trasferimento d’autorità” di giocatori tra le diverse società.

Anche tale profilo va dunque disatteso.

   3. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono purtuttavia, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :

1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.

2) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2002.

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