T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4703/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS e OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, via Candia, 50;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dei provvedimenti con i quali il Questore della Provincia di Roma, in data 26.01.2011 per il OMISSIS ed in data 15.02.2011 per il OMISSIS, ha respinto le istanze di revoca dei provvedimenti nn. 2009000142 del 29.04.2009, con cui è stato vietato agli interessati, per anni quattro, "di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche. Il divieto è, altresì, esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo", con indicazione specifica dei luoghi sottratti all'accesso con riferimento agli stadi Olimpico e Flaminio di Roma; e di tutti i provvedimenti che ne costituiscono presupposto o conseguenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno contestato i provvedimenti impugnati deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 26 maggio 2011 n. 1983, il TAR ha accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare proposta dal ricorrente, in particolare, evidenziando che “i provvedimenti impugnati appaiono, ad un sommario esame, carenti sotto l’aspetto motivazionale, tenuto conto che l’esito del procedimento penale – ossia la sentenza di assoluzione dai reati iscritti “per non aver commesso il reato” e perché “il reato non sussiste”, sopravvenuta all’adozione dei provvedimenti di divieto di accesso agli stati in origine adottati – si profila non indifferente ai fini della stessa persistenza - e non della semplice valutazione – dei presupposti di fatto posti a fondamento dei provvedimenti di divieto di accesso agli stadi già richiamati”.

All’udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio osserva che non risulta essere stata eseguito il riesame disposto con la citata ordinanza cautelare n. 1983/2011.

Ciò posto, devono ritenersi fondate le censure di parte ricorrente in quanto dagli atti di causa e dalle deduzioni dei ricorrenti (non contraddette dall’Amministrazione resistente) emerge – non solo che l'obbligo di presentazione a suo tempo imposto ad entrambi i ricorrenti non è stato convalidato dal G.i.p. per il Silvestri ed è stato revocato dalla stessa Questura di Roma per il OMISSIS con lo stesso provvedimento impugnato, pochi giorni prima che la Corte di Cassazione lo annullasse con sentenza del 16.02.2011, ma anche -, che entrambi i ricorrenti sono stati assolti con la sentenza n. 22925/10 resa dal Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica in data 03.11.2010, passata in giudicato per entrambi il 13.02.2011 (cfr. all. 2 di parte ricorrente).

Per quanto concerne l’incidenza, sul presente giudizio, dell’esito del processo penale, va considerato che l'assoluzione dei ricorrenti è motivata dall'incertezza in ordine alla corretta identificazione degli stessi quali autori delle condotte che hanno comportato l’adozione dei provvedimenti impugnati.

Sotto questo profilo, va considerato che (come correttamente rilevato dalla parte ricorrente) il quinto comma dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, dispone che: "II divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione".

Nella fattispecie, proprio in relazione al descritto esito del giudizio penale, deve ritenersi siano venute meno le condizioni che hanno giustificato l'emissione degli atti impugnati i quali, quindi, vanno annullati.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie e, conseguentemente, annulla gli atti impugnati;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 10/05/2013

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