T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4731/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Battista e Gabriele Ferabecoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Trionfale, 5697;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Questore della Provincia di Roma 21.8.2009, prot. 2009000248, emesso nei confronti del ricorrente e notificato in data 15.9.2009, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti dell’art.6 legge 401/1989 e successive modificazioni, è stato imposto al medesimo il divieto, per un periodo di anni 5, di accesso all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, esteso anche agli spazi antistanti e limitrofi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente è destinatario del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 2009000248 del 21.8.2009, notificato il 15.9.2009, con il quale allo stesso è stato fatto divieto, per cinque anni, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni. In tale provvedimento si specificano le aree interessate solo in relazione allo stadio olimpico di Roma.

Oltre a tale divieto nel medesimo provvedimento è stato altresì disposto l’obbligo, in capo allo stesso, di presentarsi presso la stazione dei Carabinieri di Guidonia 15 minuti dopo l’inizio del primo tempo e 15 minuti dopo l’inizio del secondo tempo di ogni partita di calcio che la squadra della Lazio avrebbe disputato in Italia.

Il divieto de quo traeva origine dalla circostanza che in data 11.4.2009, in occasione dell’incontro calcistico disputatosi presso lo stadio olimpico tra Roma e Lazio, il Sig. OMISSIS era stato denunciato per aver partecipato ad una rissa contro esponenti dell’opposta tifoseria ed aver anche colpito una persona, compiutamente identificata, con una cintura dei pantaloni, e si fonda altresì sul rilievo che questi annoverebbe precedenti di polizia in materia di armi, rapina, ricettazione ed altro, il che sarebbe gravemente pregiudizievole per la sicurezza pubblica.

Il citato provvedimento è stato gravato col presente ricorso, fondato sui seguenti vizi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241 – eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta: nella specie la comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata fatta per assunte particolari esigenze di celerità e di urgenza, ma tra la data degli avvenimenti contestati (11.4.2009) e quella di adozione del provvedimento (21.8.2009) sarebbe intercorso un certo lasso di tempo (quasi quattro mesi e mezzo), il che sarebbe sintomatico del fatto che in realtà non sussistevano tali ragioni di urgenza;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge 13.12.1989, n. 401 - eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta: non sarebbe indicata alcuna motivazione che giustifichi la scelta del massimo periodo temporale – anni cinque – di efficacia del divieto, mentre tale motivazione sarebbe stata necessaria, in considerazione della circostanza che il ricorrente era stato solo denunciato - e non già condannato - per taluni reati;

3) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge 13.12.1989, n. 401 - eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed illogicità manifesta: il divieto in questione, pur comportando una limitazione della libertà personale e di quella di circolazione, proviene da un’Autorità amministrativa e non è sottoposto al vaglio dell’Autorità giudiziaria, il che sarebbe di dubbia costituzionalità; alla luce di ciò, sarebbe illegittimo un provvedimento che prevede la misura massima di cinque anni, senza dare una motivazione alcuna per tale scelta particolarmente afflittiva, non potendo ritenersi rilevante neppure il fatto che il ricorrente, suo destinatario, annoveri precedenti di polizia, essendo questi risalenti nel tempo, a quando era poco più che adolescente, senza, perciò, costituire pericolo per la sicurezza pubblica, tanto più che dai filmati della partita non sarebbe certo che il soggetto indicato come OMISSIS corrisponda effettivamente all’attuale ricorrente;

4) eccesso di potere per violazione di legge – contraddittoria e insufficiente motivazione, sotto altro profilo (art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 401/1989): non sarebbero indicati in modo specifico i luoghi oggetto di divieto di transito per il ricorrente, in violazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, che invece impone proprio di individuare specificamente tali luoghi.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.

Con ordinanza 17.12.2009, n. 5988, la domanda cautelare, proposta in via incidentale, è stata accolta parzialmente, con riferimento alla parte del provvedimento che indica in modo generico i luoghi inibiti.

Nella pubblica udienza del 23.4.2013 il ricorso in esame è stato chiamato in decisione.

DIRITTO

1- Con il ricorso all’esame del Collegio si censura il provvedimento, i cui estremi sono individuati in epigrafe, con il quale al ricorrente è stato fatto divieto, per cinque anni, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni, con specificazione delle aree interessate solo in relazione allo stadio olimpico di Roma.

2 - In via generale va subito evidenziato che questo Tribunale ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 401/1989, nella parte in cui esso non prescrive il vaglio dell’autorità giurisdizionale ordinaria anche per la misura interdittiva, al pari di quanto invece prevede per l’obbligo di comparizione presso la stazione di polizia. Tale misura rientra, infatti, nel potere di generale controllo dell’ordine pubblico, demandato all’Autorità di P.S., ed incide solo minimamente sulla libertà di circolazione, se, come la stessa norma impone, i luoghi oggetto di inibizione sono individuati specificamente.

3 - Tornando all’esame del provvedimento impugnato, va rammentato che il ricorrente è stato sottoposto alla restrizione vista, in quanto denunciato per aver preso parte ad una rissa con l’opposta tifoseria in occasione di una partita di calcio, colpendo anche una persona, compiutamente identificata, con una cintura dei pantaloni, ed inoltre con precedenti di polizia in materia di armi, rapina, ricettazione ed altro, il che sarebbe gravemente pregiudizievole per la sicurezza pubblica.

3.1 - In tal modo risulta integrata una delle ipotesi previste dall’art. 6 della legge n. 401/1989, essendo a tal fine bastevole la denuncia, ed anche giustificata la scelta della misura massima, censurata dal ricorrente. Si tratta, infatti, di un episodio molto grave, al quale si accompagnano precedenti penali anch’essi molto gravi, indice di pericolosità sociale.

3.2 - Ne deriva che, sotto i profili considerati, il provvedimento impugnato è legittimo.

4 - Esso risulta, tuttavia, illegittimo, nella parte in cui indica in modo del tutto generico i luoghi ai quali si riferisce la misura interdittiva in parola.

Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, il divieto deve concernere i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché quelli, anch’essi specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. La necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto risponde, dunque, ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione dello stesso con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ma anche di garanzia della stessa esigibilità del comando, altrimenti di difficile esecuzione.

5 - In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti suindicati ed il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua, laddove individua in modo generico i luoghi oggetto del divieto.

6 - L’accoglimento parziale del gravame conduce all’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013, con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 10/05/2013

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