T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4733/2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Amedeo Liani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buccari, 18;
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Questore della Provincia di Roma del 16.6.2009, notificato il 26.6.2009, nella parte in cui è stata respinta l’istanza di revoca della diffida ad accedere agli stadi, alle zone limitrofe ed a tutti gli altri luoghi indicati nel provvedimento n. 2009000056 del 20.2.2009;
- nonché del presupposto provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 2009000056 del 20.2.2009, notificato il 9.3.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato destinatario del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 2009000056 del 20.2.2009, notificato il 9.3.2009, con il quale allo stesso è stato fatto divieto, per cinque anni, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale dove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, nonché agli spazi limitrofi, alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei e marittimi ed a tutti i luoghi interessati dal transito e dalla sosta di quanti partecipano o assistono alle medesime competizioni. In tale provvedimento si specificavano le aree interessate solo in relazione allo stadio olimpico di Roma.
Il divieto de quo traeva origine dalla circostanza che in data 16.11.2008, in occasione dell’incontro calcistico disputatosi presso lo stadio olimpico tra OMISSIS e OMISSIS, il Sig. OMISSIS era stato accusato e denunciato di aver partecipato ad una rissa contro esponenti dell’opposta tifoseria, il che sarebbe stato pregiudizievole per la sicurezza pubblica.
Su conforme richiesta del Pubblico Ministero, con decreto del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale penale di Roma del 29.5.2009, è stata disposta l’archiviazione del relativo procedimento penale.
Perciò, con istanza presentata il 5.6.2008, è stata chiesta la revoca del suddetto provvedimento questorile.
La menzionata istanza è stata respinta col provvedimento adottato in data 16.6.2009 sempre dal Questore della Provincia di Roma, notificato il 26.6.2009, sull’assunto che “l’avvenuta archiviazione del relativo procedimento penale non implica un’automatica estinzione del provvedimento amministrativo, poiché il comma 5 dell’art. 6 legge 401/89 prevede che i provvedimenti” di che trattasi “siano revocati o modificati, qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione”.
Entrambi i provvedimenti adottati dal Questore della Provincia di Roma sono stati gravati col presente ricorso, fondato sui seguenti vizi:
1) violazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 13 e 16 Cost., ad opera dell’art. 6, comma 3, della legge 13.12.1989, n. 401: il divieto in questione comporterebbe una limitazione della libertà personale e di quella di circolazione, che sarebbe possibile solo previo controllo dell’Autorità giudiziaria, mentre qui esso proviene da un’Autorità amministrativa – il Questore – e non è sottoposto al vaglio dell’Autorità giudiziaria; per queste ragioni si chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale;
2) eccesso di potere per difetto dei presupposti – violazione degli artt. 6, comma 1, e 6 ter della legge n. 401/1989: “l’archiviazione del procedimento penale per l’ipotizzata rissa toglie(rebbe) ogni pregio giuridico alle argomentazioni dedotte dalla Questura a sostegno del provvedimento di diffida”, in quanto l’Autorità giudiziaria ordinaria avrebbe “escluso che il Sig. Fanelli abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza”;
3) eccesso di potere per violazione di legge – contraddittoria e insufficiente motivazione (art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 401/1989): non sarebbe addotta alcuna motivazione a fondamento del rigetto dell’istanza di revoca; in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ordinaria, sarebbe necessaria una più articolata e pregnante motivazione;
4) eccesso di potere per violazione di legge – contraddittoria e insufficiente motivazione, sotto altro profilo (art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 401/1989): mancherebbe una motivazione a giustificazione della scelta del massimo periodo temporale – cinque anni – di efficacia del divieto ed inoltre non sarebbero indicati in modo specifico i luoghi, oggetto di divieto di transito, per il ricorrente, in violazione dell’art. 6, comma 1, che invece impone proprio di indicarli specificamente.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Con ordinanza 23.9.2009, n. 4325, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare, proposta in via incidentale.
Nella pubblica udienza dell’11.4.2013 il ricorso in esame è stato chiamato in decisione.
Tale gravame è fornito di fondamento.
In proposito va in primo luogo rammentato che il ricorrente era stato sottoposto alla restrizione vista, mediante il provvedimento datato 20.2.2009, in quanto denunciato per aver preso parte ad una rissa con l’opposta tifoseria, in occasione di una partita di calcio; ciò costituisce una delle ipotesi previste dall’art. 6 della legge n. 401/1989.
Tuttavia si deve tener conto che il relativo procedimento penale si è chiuso con un decreto di archiviazione.
È stata, perciò, chiesta la revoca della misura restrittiva, in applicazione del comma 5 della menzionata disposizione normativa. Ivi si prevede che detta misura sia revocata o modificata “qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione”.
In proposito occorre considerare che, se è vero che non può ritenersi sussistente un effetto automatico, ad opera di un provvedimento favorevole, da parte dell’Autorità giudiziaria ordinaria, in ordine ai fatti che hanno condotto ad irrogare la misura restrittiva, rispetto alla sua revoca, è altrettanto vero che, ove l’Autorità amministrativa se ne voglia discostare, deve motivare diffusamente sul punto, indicando le ragioni per le quali, a suo giudizio, permangano ugualmente le condizioni per il suo mantenimento.
Nella specie manca tale motivazione, rinvenendosi una mera motivazione di stile, che si limita a richiamare la disposizione in ultimo citata ed a precisare appunto l’assenza di ogni automatismo al riguardo.
È evidente che, a fronte dell’archiviazione del procedimento penale relativo agli stessi fatti per i quali il ricorrente è stato destinatario del divieto de quo, la quale presuppone l’esperimento di indagini in sede giudiziaria, l’Amministrazione non può discostarsene, senza mostrare di avere, a sua volta, elementi idonei in contrario.
Ne deriva che il provvedimento del 16.6.2009 è illegittimo e deve essere annullato.
Il ricorso va, perciò, accolto.
Naturalmente l’Amministrazione dovrà aver riguardo anche all’effetto conformativo della sentenza.
Quanto alle spese di causa, esse vanno comunque compensate integralmente tra le parti, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Roma del 16.6.2009 impugnato ed obbliga l’Amministrazione ad assumere le conseguenti determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013, con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013