T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4861/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ti Domenico Pavoni e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Riboty 28;

contro

l’Unire, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della commissione di disciplina di i istanza con cui é stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due dalla qualifica di allenatore e la multa di euro 500,00, nonché per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unire;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, allenatore di cavalli al galoppo, impugna la decisione della Commissione di disciplina di appello dell’Unire con cui non è stato accolto il ricorso dal medesimo presentato contro la decisione della Commissione di disciplina di I Istanza dell’Unire che gli ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due e la multa pecuniaria, in relazione alla positività ad acido etacrinico del prelievo sul cavallo “OMISSIS”.

Deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10, legge n. 241/1990, dell’art. 1, 19 e ss. delle Norme di procedura disciplinare dell’Unire, oltre che la violazione delle norme sui ricorsi amministrativi.

E’ illegittimo l’omessa valutazione dei motivi formulati solo in appello in quanto considerati tardivi, non essendo prevista da alcuna delle norme della cui violazione si duole la limitazione nei motivi di ricorso amministrativo solo a quelli contenenti temi difensivi svolti dall’interessato nel procedimento concluso col provvedimento impugnato, né disponendo le medesime norme un obbligo di partecipazione al procedimento di primo grado per svolgere ivi le proprie difese, con preclusione, in caso contrario, della difesa nel secondo grado.

Non si è, poi, tenuto conto della mancanza del parere della Commissione Scientifica dell’Unire, pure richiesta dalla Procura della disciplina, in violazione dell’art. 14 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Con il secondo motivo deduce l’eccesso di potere per difetto di motivazione, non essendo rese le ragioni per cui si è ritenuto che la decisione della Commissione di prima istanza è completa nell’analisi dei documenti e conforme alle norme antidoping e di procedura disciplinare.

Con il terzo motivo deduce, ancora, la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per non essere stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, quale l’appello presentato dal ricorrente innanzi alla Commissione di Appello.

Conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, e, nel caso di esecuzione delle sanzioni previste, la condanna al risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato UNIRE, depositando documenti.

Con ordinanza collegiale n.6808/2011 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Unire; quindi, con ordinanza n. 4087/2011 del 4 novembre 2011 è stata accordata la misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

E’ oggetto di controversia la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, essendo stata rilevata la positività all’acido etacrinico del prelievo attribuito al cavallo “OMISSIS”.

Ritiene il Collegio, a conferma di quanto già rilevato in sede cautelare, che il ricorso è meritevole di positiva considerazione, sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Commissione scientifica.

Occorre premettere, in punto di fatto, che in sede di adempimento all’ordinanza istruttoria emanata dalla Sezione, avvenuto in data 12 agosto 2011, l’Unire ha depositato una serie di atti, indicando al n. 6 dell’indice la copia del richiesto parere della Commissione Scientifica; dall’esame, peraltro, di tale documento, intitolato Scheda Sinottica, e relativo ad una relazione sull’acido etacrinico, non è possibile evincerne la paternità.

Si tratta, invero, di documento inviato a mezzo fax dalla Commissione scientifica, come risulta dalla intestazione del numero telefonico riportata sul bordo del fax, ma da nessun elemento si può evincere che si tratti del parere richiesto in sede di procedimento disciplinare, né, tantomeno, che questo sia stato acquisito agli atti del procedimento concluso con l’irrogata sanzione al ricorrente, non essendo, peraltro, lo stesso mai richiamato espressamente negli atti del procedimento.

Pertanto, non risulta provato in atti che sia stato acquisito nel procedimento concluso con l’irrogazione della sanzione disciplinare da parte della Commissione di disciplina di I Istanza alcun parere della Commissione scientifica, né della acquisizione di tale parere viene espressamente dato atto da parte della Commissione di Disciplina di appello, che si è limitata ad una laconica presa d’atto della completezza dei documenti analizzati in conformità alle norme antidoping.

In proposito giova evidenziare che gli artt. 10 e 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dispongono che la Commissione scientifica esamini ogni caso riscontrato non negativo ai controlli, in modo da fornire agli organi disciplinari una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario e che esprima un parere sui singoli casi, da acquisirsi a cura dell’organo di giustizia sportiva.

Come sopra sottolineato, nel caso in esame di tale parere, sulla cui acquisizione obbligatoria non può dubitarsi, non vi è traccia negli atti del procedimento disciplinare.

La mancata acquisizione di tale parere, necessario in caso di esito positivo delle seconde analisi, per essere utilizzato ai fini del decidere e, comunque, il mancato riferimento ad esso nella decisione della Commissione di disciplina, integra la lamentata violazione procedimentale del Regolamento UNIRE per il controllo delle sostanze proibite.

L’assorbente fondatezza della censura dedotta sul punto determina l’accoglimento del ricorso, con annullamento, per l’effetto, dell’impugnato provvedimento disciplinare.

Con riferimento, invece, al capo di domanda relativo al risarcimento del danno, rileva il Collegio che lo stesso, peraltro introdotto in via subordinata, non può trovare accoglimento in quanto gli effetti sanzionatori rivenienti dal provvedimento impugnato, nelle more della decisione, sono stati neutralizzati dalla ordinanza cautelare, né il ricorrente ha provato, in alcun modo, di avere subito ulteriori danni.

Le spese del giudizio, anche per il principio della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato; respinge l’istanza di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 15/05/2013
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