T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4874/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Magaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

l’Unire, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento recante l’irrogazione della sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi quattro e della multa di 1.000,00 euro, nonché per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unire;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Premette il ricorrente che il cavallo OMISSIS partecipava alla Corsa al trotto “OMISSIS” presso l’ippodromo di OMISSIS il 20.12.2008, e che, all’esito del controllo antidoping risultava non negativo alla sostanza teofillina.

Specifica, ancora, che pure indicato quale allenatore del cavallo, il medesimo non ha mai avuto contatti con lo stesso, né, tantomeno, ne è stato allenatore.

Con il ricorso in epigrafe impugna, pertanto, il provvedimento del 24.08.2010 con cui la Commissione di disciplina di I Istanza gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione da ogni qualifica per mesi quattro e la multa di euro 100,00; impugna, altresì, il provvedimento con cui, in esito al procedimento di appello avverso la sanzione disciplinare, la Commissione di disciplina di Appello ha confermato la decisone dell’organo di primo grado, ed ha disposto, per l’effetto, la sanzione già irrogata.

Deduce, con il primo motivo di gravame, la violazione degli artt. 3, 10 e 21, legge n. 241/1990; violazione del principio di partecipazione dell’interessato al procedimento; violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Lamenta il ricorrente di non avere mai ricevuto la convocazione per la partecipazione alle seconde analisi eseguite a Parigi, e di non avere, pertanto, avuto la possibilità di difendersi in tale fase del procedimento; evidenzia, ancora, come la Commissione di appello abbia immotivatamente omesso di considerare tale anomalia del procedimento di analisi sui campioni biologici del cavallo OMISSIS.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 10, comma 8, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite per assenza di acquisizione del parere della Commissione scientifica; difetto di motivazione.

E’ illegittimo il provvedimento impugnato, non avendo l’organo requirente richiesto l’obbligatorio parere della Commissione scientifica, né risultando che lo stesso sia stato acquisito agli atti dei procedimenti sanzionatori di primo e secondo grado.

Con il terzo motivo deduce l’eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti l’adozione di misure disciplinari e la nullità del procedimento di controllo delle sostanze proibite; violazione dell’art. 8 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite; violazione del combinato disposto degli artt. 98 e 101 del Regolamento delle Corse al trotto in riferimento agli artt. 19 e 20 del nuovo Regolamento di disciplina dell’Unire, approvato con d.m. 17/02/2001; violazione delle prescrizione in merito alle procedura di controanalisi dei campioni biologici.

Il procedimento di controanalisi, da considerarsi autonomo rispetto alle prime analisi, è stato eseguito in assenza dell’interessato o di un suo delegato, in quanto non convocato né avendo ottenuto, successivamente, la relazione debitamente tradotta.

Con il quarto motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 16 del regolamento antidoping; motivazione erronea, essendo illegittima la decisione di disporre l’inibizione da tutte le qualifiche rivestite, in applicazione di una norma del regolamento corse non più efficace.

Con il quinto, ed ultimo, motivo deduce l’eccesso di potere per assenza di legittimazione passiva e per assenza dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’azione disciplinare; la violazione dell’art. 9, comma 2, ed art. 7, comma 2, del Regolamento di disciplina dell’Unire; la violazione del principio di ragionevolezza e proporzione, contraddittorietà manifesta; Contesta il ricorrente di essere mai stato l’allenatore del cavallo risultato positivo, con conseguente erroneità della comminatoria gravata.

Conclude chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, il ricorso; chiede, altresì, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, all’immagine e morali subiti.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato UNIRE, senza, peraltro, spiegare difese o depositare documenti.

Con ordinanza collegiale n.6062/2011 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Unire; quindi, con ordinanza n. 3691/2011 del 7 ottobre 2011 è stata accordata la misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

E’ oggetto di controversia la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, essendo stata rilevata la positività, all’esito di controllo antidoping, del prelievo al cavallo “OMISSIS”.

Ritiene il Collegio, a conferma di quanto già rilevato in sede cautelare, che il ricorso è meritevole di positiva considerazione, sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Commissione scientifica.

Occorre premettere, in punto di fatto, che in sede di adempimento all’ordinanza istruttoria emanata dalla Sezione, avvenuto in data 28 luglio 2011, l’Unire ha depositato una serie di atti, indicando al n. 7 dell’indice la copia del richiesto parere della Commissione Scientifica, il cui deposito, invece, è stato del tutto omesso.

Pertanto, non risulta provato in atti che sia stato acquisito nel procedimento concluso con l’irrogazione della sanzione disciplinare da parte della Commissione di disciplina di I Istanza alcun parere della Commissione scientifica, né della acquisizione di tale parere viene espressamente dato atto da parte della Commissione di Disciplina di appello, che si è limitata ad una laconica presa d’atto della completezza dei documenti analizzati in conformità alle norme antidoping.

In proposito giova evidenziare che gli artt. 10 e 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dispongono che la Commissione scientifica esamini ogni caso riscontrato non negativo ai controlli, in modo da fornire agli organi disciplinari una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario e che esprima un parere sui singoli casi, da acquisirsi a cura dell’organo di giustizia sportiva.

Come sopra sottolineato, nel caso in esame di tale parere, sulla cui acquisizione obbligatoria non può dubitarsi, non vi è traccia negli atti del procedimento disciplinare.

La mancata acquisizione di tale parere, necessario in caso di esito positivo delle seconde analisi, per essere utilizzato ai fini del decidere e, comunque, il mancato riferimento ad esso nella decisione della Commissione di disciplina, integra la lamentata violazione procedimentale del Regolamento UNIRE per il controllo delle sostanze proibite.

L’assorbente fondatezza della censura dedotta sul punto determina l’accoglimento del ricorso, con annullamento, per l’effetto, dell’impugnato provvedimento disciplinare, come confermato in sede di appello.

Con riferimento, invece, al capo di domanda relativo al risarcimento del danno, rileva il Collegio che lo stesso non può trovare accoglimento in applicazione dei principi generali secondo cui per lo scrutinio della domanda risarcitoria a carico della Pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito.

Con riferimento al caso che ne occupa, gli effetti sanzionatori rivenienti dal provvedimento impugnato, nelle more della decisione, sono stati neutralizzati dalla ordinanza cautelare, né il ricorrente ha provato, in alcun modo, di avere subito ulteriori danni.

Le spese del giudizio, anche per il principio della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati; respinge l’istanza di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 15/05/2013

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