T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4876/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. ti Domenico Pavoni e Stefano Mattii, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Riboty 28;

contro

l’Unire, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento recante l’irrogazione delle sanzioni disciplinari della sospensione per mesi quattro dalle qualifiche di guidatore ed allenatore e della sanzione pecuniaria, in ordine alla "positività" del prelievo antidoping sul cavallo "OMISSIS ";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unire;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il ricorrente, allenatore e guidatore di cavalli da corsa al trotto, impugna la decisione della Commissione di Disciplina di I Istanza dell’Unire con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari della sospensione dalle qualifiche di guidatore e di allenatore oltre a multa pecuniaria, per essere stata rilevata la positività del prelievo antidoping sul cavallo OMISSIS in occasione di corsa tenutasi presso l’Ippodromo di OMISSIS.

Deduce, al riguardo, con il primo motivo la violazione della legge n. 241/1990, art. 10 e degli artt. 10 e 15 delle Norme di Procedura Disciplinare UNIRE.

E’ illegittimo il provvedimento nella parte in cui è stata ritenuta tardiva la memoria difensiva presentata dall’incolpato.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 10 e 15 del regolamento controllo sostanze proibite UNIRE; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Non risulta l’acquisizione al fascicolo disciplinare del prescritto parere della Commissione Scientifica dell’Unire.

Conclude la parte ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento adottato dalla Commissione di disciplina di I Istanza dell’Unire e, nel caso di esecuzione delle sanzioni previste, la condanna al risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato UNIRE, depositando memoria e documenti.

Con ordinanza collegiale n.2663/2011 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Unire; quindi, con ordinanza n. 1874/2011 del 20 maggio 2011 è stata accordata la misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

E’ oggetto di controversia la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, quale allenatore del cavallo “OMISSIS”, per addebito di doping in occasione della corsa Premio OMISSIS tenutasi presso l’ippodromo di OMISSIS il 23 ottobre 2009.

In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione contenuta nella memoria depositata dalla difesa erariale.

L’eccezione è infondata, essendo orami pacifico in giurisprudenza che l’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell’Unire attengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza, affievolendo tali posizioni in interesse legittimo (Cons. Stato, Sez. VI, 20.12.1993, n. 996 e 30.8.1995, n. 1050; TAR Lazio, sez. III, n. 1591 del 2003).

Tale impostazione è confortata, peraltro, anche dall’esame della normativa di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, che evidenzia la natura di ente strumentale dello Stato propria dell’Unire, in relazione all’attività di vigilanza delle corse dei cavalli, considerata dalla legge come finalità statale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 29 maggio 1991, n. 951 e T.A.R. Lazio, sez. III, 29 dicembre 1984, n. 1072), risultando, pertanto, il provvedimento sanzionatorio strumentale alla cura dell’interesse pubblico perseguito da tale ente.

Concludendo sul punto, ritiene il Collegio che l’impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell’Unire rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica, idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza, attraverso l’affievolimento di tali posizioni in quelle di interesse legittimo.

Nel merito, ritiene il Collegio, a conferma di quanto già rilevato in sede cautelare, che il ricorso è meritevole di positiva considerazione, sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Commissione scientifica.

Occorre premettere che, in punto di fatto, è accertata la mancanza di tale parere, giusta quanto espressamente dichiarato anche dall’Ente resistente in sede di adempimento all’ordinanza istruttoria emanata dalla Sezione, avvenuto in data 21 aprile 2011, avendo espressamente dichiarato che, agli atti del procedimento di cui si controverte, non risulta alcun parere della Commissione scientifica.

In proposito giova evidenziare che gli artt. 10 e 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dispongono che la Commissione scientifica esamini ogni caso riscontrato non negativo ai controlli, in modo da fornire agli organi disciplinari una documentazione completa dal punto di vista scientifico veterinario e che esprima un parere sui singoli casi, da acquisirsi a cura dell’organo di giustizia sportiva.

Come sopra sottolineato, nel caso in esame di tale parere, sulla cui acquisizione obbligatoria non può dubitarsi, non vi è traccia negli atti del procedimento disciplinare.

La mancata acquisizione di tale parere, necessario in caso di esito positivo delle seconde analisi, per essere utilizzato ai fini del decidere e, comunque, il mancato riferimento ad esso nella decisione della Commissione di disciplina, integra la lamentata violazione procedimentale del Regolamento UNIRE per il controllo delle sostanze proibite.

L’assorbente fondatezza della censura dedotta sul punto determina l’accoglimento del ricorso, con annullamento, per l’effetto, dell’impugnato provvedimento disciplinare.

Con riferimento, invece, al capo di domanda relativo al risarcimento del danno, rileva il Collegio che lo stesso, peraltro introdotto in via subordinata, non può trovare accoglimento in quanto gli effetti sanzionatori rivenienti dal provvedimento impugnato, nelle more della decisione, sono stati neutralizzati dalla ordinanza cautelare, né il ricorrente ha provato, in alcun modo, di avere subito ulteriori danni.

Le spese del giudizio, anche per il principio della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato; respinge l’istanza di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 15/05/2013

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