T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5228/2013
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rabacchi, con domicilio eletto presso Giovanni Rabacchi in Roma, via degli Scipioni, 167;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. 2010 000137 del Questore di Roma con la quale si vieta al ricorrente OMISSIS per anni cinque di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove di disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati. Il divieto è, altresì, esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo. In particolare per lo Stadio Olimpico: piazza Mancini, piazza del Foro Italico, piazzale di Ponte Milvio, Piazza Maresciallo Giardino, piazza de Bosis, piazzale della Farnesina, viale dei Gladiatori, viale delle Olimpiadi, largo Ferraris IV; per lo Stadio Flaminio: via Dorando Petri, piazzale Ankara, viale Tiziano, posteggi auto Stadio Flaminio, Corso Francia altezza via Dorando Petri, via de Coubertin.
Inoltre il provvedimento del Questore ha disposto che “considerate le circostanze di fatto, la pericolosità del soggetto e la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, OMISSISper lo stesso periodo di tempo si presenti presso la Stazione Carabinieri di Anguillara Sabazia (RM), quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti dopo la fine del secondo tempo di ogni incontro che la squadra della Roma disputerà in Italia, nonchè quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo di ogni incontro che la squadra medesima disputerà all’estero, a qualsiasi livello agonistico, amichevole e per beneficienza, tranne quelli extraeuropei”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Roma ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accedere per cinque anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche. Il suddetto divieto è esteso "agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo", con specifiche indicazioni per quanto attiene le aree di Roma limitrofe allo stadio Olimpico ed allo stadio Flaminio.
Il provvedimento si fonda sull’informativa di reato redatta in data 20 aprile 2010 dalla D.I.G.O.S. di Roma, relativa all’arresto operato nei confronti del ricorrente in flagranza differita, convalidato dal G.I.P., per aver partecipato, in occasione dell’incontro di calcio OMISSIS – OMISSIS del 18 aprile 2010, ad una rissa scaturita all’interno della Tribuna Tevere tra le opposte tifoserie.
Il Questore, nel provvedimento impugnato, ha rilevato altresì che il ricorrente è stato già sottoposto ad analoga misura ed annovera precedenti di polizia per istigazione a delinquere, tanto da far ritenere che il suo accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive possa ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica.
Il Questore ha disposto altresì l’obbligo di presentazione del ricorrente presso la stazione dei Carabinieri di Anguillaria Sabazia quindici minuti prima e quindici minuti dopo la fine del secondo tempo di ogni incontro della squadra di calcio della OMISSIS disputato in Italia, nonché quindici minuti dopo l’inizio del primo tempo in caso di incontri disputati all’estero.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione dell’art. 6 c. 3 della L. 401/89, per tardiva convalida dell’ordinanza del Questore di Roma, da parte del G.I.P., con conseguente inefficacia delle prescrizioni imposte dal Questore di Roma con la gravata ordinanza del 20/4/10.
Sostiene il ricorrente che la convalida dell’ordinanza sarebbe intervenuta a distanza di diciotto giorni dopo la richiesta del P.M. – e non entro le 48 ore come prescrive la norma – con la conseguenza che sarebbe divenuta inefficace.
2. Violazione dell’art. 6 c. 1 e 2 L. 401/89, con riferimento all’art. 8 c. 1 ter della stessa legge, difettando in radice i presupposti soggettivi e oggettivi del provvedimento, nonché qualunque indizio o prova di colpevolezza in relazione ai fatti addebitati a OMISSIS. Motivazione erronea ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Deduce il ricorrente che la misura cautelare ex art. 282 c.p.p. adottata dal GIP sarebbe stata annullata dal Tribunale del Riesame per mancanza della gravità degli indizi di colpevolezza, in quanto non sarebbe stato possibile identificare con certezza il soggetto totalmente travisato che si sarebbe reso responsabile della rissa avvenuta allo stadio in occasione della partita OMISSIS - OMISSIS.
3. Motivazione erronea ed ulteriore eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, quanto ai ritenuti “precedenti” e alla ritenuta “pericolosità” di OMISSIS, con conseguente immotivata ed eccessiva previsione di prescrizioni afflittive, irrogate nel massimo della durata e secondo modalità inutili ed immotivate in vista delle finalità di prevenzione perseguite dal gravato provvedimento.
Sostiene il ricorrente di non avere precedenti e deduce che la sanzione sarebbe eccessiva.
4. Violazione dell’art. 7 c. 1 della L. 241/90; mancato avviso di avvio del procedimento.
Motivazione insufficiente ed erronea su detto punto decisivo.
Deduce il ricorrente la violazione della suddetta disposizione, rilevando altresì l’inesistenza di ragioni di urgenza.
Insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3998/10 la domanda cautelare è stata accolta in quanto il Tribunale ha ritenuto che dalla disamina dei fotogrammi scattati dalle apparecchiature di sicurezza non vi fosse certezza in merito all’identificazione del ricorrente.
All’udienza pubblica dell’11 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover precisare che sussiste la propria giurisdizione solo con riferimento al provvedimento ex art. 6 c. 1 della L. 401/89 (divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive), in quanto l’impugnazione del provvedimento ex art. 6 c. 2 della stessa legge ricade nella giurisdizione del giudice penale.
Infatti, la prescrizione di cui al comma 2, una volta emessa dal Questore, deve essere comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale; a sua volta P.M. - se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1 -, ne chiede la convalida al G.I.P.
Il provvedimento di convalida del G.I.P. è impugnabile con ricorso per cassazione (art. 6 c. 4 L. 401/89).
Poiché il provvedimento impugnato contiene sia il divieto di accesso agli impianti sportivi (art. 6 c.1 L. 401/89), sia l’obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri di Anguillara Sabazia in coincidenza con lo svolgimento delle partite di calcio della squadra della Roma (art. 6 c. 2 L. 401/89), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nei confronti del cosiddetto “daspo”.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile nella parte in cui censura l’ordinanza del Questore di Roma emessa ex art. 6 c. 2 della L. 401/89.
Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso che riguarda la tardività della convalida da parte del G.I.P., trattandosi di questione che attiene alla competenza del giudice penale.
Nel merito il ricorso avverso il provvedimento ex art. 6 c. 1 della L. 401/89 è fondato.
Come ha correttamente ritenuto il Tribunale del Riesame, dalle fotografie, anche da quella più ravvicinata (fotogramma 1 in cui la persona travisata, di profilo, lascia scoperto l’occhio e parte del naso) “appare impossibile qualsiasi effettiva individuazione dei tratti somatici dell’individuo identificato dagli operanti nel OMISSIS”.
Sussistendo dubbi sulla corretta identificazione del soggetto fotografato allo stadio mentre partecipava alla rissa, non essendovi certezza che si trattasse del ricorrente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella sola parte indicata in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013