T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6421/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Giua, con domicilio eletto presso Lorenzo Giua in Roma, via Golametto, 4;

contro

Ministero Dell'Interno - Questura Di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento nr. 201000299, emesso dal Questore della provincia di Roma in data 20.03.2013, notificato in pari data, con cui è stata prolungata per la durata di anni due il divieto di accesso all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale (già precedentemente disposto nei confronti dell’interessato con atto notificato il 23.09.2010).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Il ricorrente ha impugnato del provvedimento nr. 201000299, emesso dal Questore della provincia di Roma in data 20.03.2013, notificato in pari data, con cui è stata prolungata per la durata di anni due il divieto di accesso all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale (già precedentemente disposto nei confronti dell’interessato con atto notificato il 23.09.2010) "ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, per la durata di anni tre"; disponendo, altresì, l'obbligo di presentazione presso il Comm.to di P.S. Flaminio Nuovo con le seguenti modalità: "quindici minuti prima l'inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo di ogni incontro che la squadra della Lazio disputerà a Roma o in altre città del Lazio relativamente ad incontri ufficiali di campionato nazionale, coppa Italia e coppe internazionali quindici minuti dopo l'inizio del primo tempo di ogni incontro che la medesima disputerà fuori dalla regione Lazio sempre per incontri ufficiali di campionato nazionale, coppa Italia e coppe internazionali".

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 1 e 6-ter, l.n. 401/1989 e dell’art. 3 l.n. 241/1990, affermando l’insussistenza dei presupposti di fatto utili per assumere un provvedimento del genere.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Il Collegio – rilevato che il caso di specie, in relazione ai presupposti di fatto ed agli indizi posti a base dell’atto contestato, diverge (per le ragioni di seguito espresse) da casi apparentemente analoghi rispetto ai quali questa Sezione ha respinto la domanda cautelare (cfr. ord. n. 1993/2013 e n. 2194/2013) - ritiene che le censure proposte dal Caminati sono fondate e debbano essere accolte.

Il provvedimento del Questore di Roma in data 20.03.2013 reca la seguente motivazione: “la D.I.G.O.S. di Roma ha svolto un 'attività investigativa a seguito dell'aggressione perpetrata il 22.11.2012 da un gruppo di ultras laziali nei confronti di tifosi inglesi giunti nella capitale per assistere all'incontro di calcio Lazio-Tottenham svoltosi allo stadio Olimpico nella medesima giornata a conclusione della quale sono emersi, nei confronti del prefato, elementi di pericolosità specifica attinenti ai c.d. ‘reati da stadio’. L'attività sin qui svolta ha permesso di appurare la presenza del soggetto, unitamente ad altri giovani, alcuni già colpiti da analogo provvedimento, nei pressi di un pub del centro ove i tifosi inglesi sono stati aggrediti in maniera premeditata e con modalità tipiche della guerriglia metropolitana. Inoltre, nella giornata odierna, lo stesso è stato sottoposto, per i fatti sopra indicati, a perquisizione personale e acquisizione di profili biologici, con esito positivo”.

A parere del Collegio, tale motivazione – da valutare alla luce delle norme applicabili alla fattispecie (art. 6, commi 1 e 6-ter, l.n. 401/1989) e delle concrete circostanze del caso concreto (cfr. allegati nn. 1 e 2 al ricorso) – non consente di giustificare l’adozione di un provvedimento del genere.

Infatti, dagli atti di causa emerge quanto segue: - dall’esame dei tabulati telefonici e delle celle di appoggio attivate su alcune utenze, tra le quali quella del ricorrente, è stato appurato che le stesse sollecitavano ripetitori ubicati in aree contigue a quelle di piazza Campo de Fiori, ove è situato il locale denominato "Drunken Ship", in orario coevo con l'aggressione ai tifosi inglesi del Tottenham, avvenuta la notte del 22 novembre 2012; - a seguito della perquisizione personale e domiciliare disposta nei confronti del ricorrente, sono stati rinvenuti diversi indumenti (una felpa ed una t-shirt) riconducibili alla tifoseria ultras della Lazio.

A parere del Collegio, tali circostanze non consentono di affermare che il ricorrente abbia partecipato all’episodio di violenza indicato.

In sostanza, non risultano essere stati acquisiti sufficienti elementi di valutazione per affermare che il ricorrente abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

- compensa tra le parti in causa le spese di lite;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 28/06/2013

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