T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5288/ 2006

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER

Francesco Corsaro                   Presidente

Angelica Dell’Utri                    Componente

Giulia Ferrari                            Componente - Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) , proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto d’Atri presso il cui studio in Roma, viale Angelico n. 70, è elettivamente domiciliato

contro

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Walter Prosperetti e, successivamente, dopo il suo decesso, dall’avv. Marco Prosperetti presso il cui studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, è elettivamente domiciliato

per l’annullamento

del provvedimento n. 40035 del 9 dicembre 1996, con il quale il Segretario generale del C.O.N.I. ha comunicato la sospensione del procedimento  disciplinare instaurato nei confronti del dipendente sino all’esito del giudizio penale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 22 giugno 2006 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 31 gennaio  1997 il sig. OMISSIS  impugna il provvedimento n. 40035 del 9 dicembre 1996, con il quale il Segretario generale del C.O.N.I. gli ha comunicato la sospensione del procedimento  disciplinare instaurato nei suoi confronti sino all’esito del giudizio penale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

Espone, in fatto, di essere stato sospeso cautelarmente dal servizio il 24 gennaio 1989  e sottoposto a procedimento disciplinare il 4 marzo 1989. Il procedimento è stato subito sospeso per la pendenza del procedimento penale ma detta sospensione è stata annullata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza n. 1326 del 1991 per mancanza dei presupposti legittimanti. Il 22 novembre 1991 il C.O.N.I. ha reiterato la sospensione del procedimento disciplinare, ritenendo erroneamente che pendesse un procedimento disciplinare. Quest’ultimo, in realtà, si era già estinto per inattività dell’Amministrazione.

Infine, il 9 dicembre 1996 l’Amministrazione ha informato il ricorrente che, stante la pendenza dell’appello - proposto dalla Federazione Italiana Caccia (presso la quale il ricorrente prestava servizio all’epoca dei fatti) avverso la sentenza  con la quale il Pretore di Roma lo aveva condannato a due anni e otto mesi di reclusione per il reato di furto aggravato - il procedimento disciplinare continuava ad essere sospeso.

2. Il sig. OMISSIS impugna detto provvedimento e, nel contempo, chiede la remissione in termini per impugnare la sospensione cautelare dal servizio disposta il 14 novembre 1989, mai comunicatagli. Detto provvedimento, infatti, si fonda sull’erroneo presupposto che pendesse procedimento penale iniziato, invece, solo il 14 giugno 1991, con l’emissione del decreto di citazione in giudizio.

3. Si è costituito in giudizio il C.O.N.I., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. All’udienza del 22 giugno 2006  la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.   Il ricorso è inammissibile per diversi ordini di ragioni:

a) nell’epigrafe del ricorso è impugnato il provvedimento n. 40035 del 9 dicembre 1996, con il quale il Segretario generale del C.O.N.I. ha comunicato al ricorrente la sospensione del procedimento  disciplinare instaurato nei suoi confronti sino all’esito del giudizio penale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma. Avverso detto provvedimento però non è mosso alcun motivo di doglianza. Il sig. OMISSIS, infatti, nel brevissimo atto introduttivo del giudizio, al quale non è seguita alcuna memoria, si è limitato a fare un rapido excursus della vicende penali che lo hanno visto coinvolto e dei risvolti che queste hanno avuto sul piano disciplinare. Non ha invece dedotto alcun motivo di doglianza contro l’atto impugnato, e ciò in violazione dei più elementari principi che regolano il processo amministrativo e che presuppongono, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, non solo che vengano proposte censure avverso il provvedimento impugnato, ma addirittura che queste non siano generiche, non potendo l’atto introduttivo del giudizio limitarsi alla generica prospettazione di un vizio del procedimento, ma dovendo contenere anche le puntuali indicazioni di tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato  effettivamente sussiste (Cons.Stato, IV Sez., 5 maggio 1997 n. 476; V Sez., 17 dicembre 1990 n. 879; V sez., 6 giugno 1990 n. 479);

b) il provvedimento che dispone la sospensione del procedimento disciplinare fino all' esito del procedimento penale intentato nei confronti di un pubblico dipendente non è atto immediatamente impugnabile, dal momento che si inserisce nell' iter del procedimento in funzione ausiliaria e preparatoria e come tale non è suscettibile, di per sé, di produrre lesione di diritto o di interesse (Cons.Stato, VI Sez., 9 agosto 1996 n. 993; T.A.R. Basilicata  28 settembre 1999 n. 417;  T.A.R. L' Aquila 31 marzo 1988 n. 19; T.A.R. Veneto 8 luglio 1986 n. 718);

c) pur avendo formalmente impugnato, come chiarito sub a), il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare del 9 dicembre 1996, il sig. OMISSIS dedica le poche pagine del suo scarno ricorso a chiedere la remissione in termini per impugnare  la sospensione cautelare dal servizio disposta il 14 novembre 1989, che afferma non essergli mai stata comunicata. L’istanza è palesemente inammissibile atteso che l’errore scusabile può essere prospettato e la riammissione intermini può essere chiesta, secondo principi noti a qualsiasi operatore del diritto, solo nel ricorso  tardivamente proposto e non in ricorsi aventi ad oggetto un provvedimento del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello al quale l’istanza si riferisce.

Per le ragioni sopra esposte in ricorso è inammissibile.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal sig. OMISSIS, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in € 3.000.000 (tre mila/00),

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì   22 giugno  2006, dal

Tribunale amministrativo regionale per il lazio, sezione terza ter

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Francesco Corsaro                    Presidente

Giulia Ferrari                            Componente - Estensore

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it