T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3000/ 2006

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Francesco       CORSARO                           Presidente

Stefania          SANTOLERI                        Componente

Stefano           FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni e Monica Taglialatela, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carlo Cipolla n. 16, presso lo studio del dr. Armando Placidi;

CONTRO

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente pro tempore,  rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Cecinelli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Mancini n. 4;

per l’annullamento

del provvedimento di trasferta e/o trasferimento, e per l’accertamento del conseguente diritto, anche a titolo di risarcimento del danno, alla corresponsione delle dovute indennità per attività lavorative prestate fuori dalla sede ordinaria di lavoro dall’1/3/1992 al 30/6/1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23.3.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Udito l’Avv. Giovanni Taglialatela per la ricorrente e l’Avv. Cecinelli per il C.O.N.I.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato in data 13/3/99 e depositato il successivo 1/4 la ricorrente, dipendente del C.O.N.I. dall’1/1/1974, premette di avere svolto la propria attività lavorativa presso la sede della F.I.L.P.J.K., al Viale Tiziano n. 70, in Roma, sino all’1/3/92, momento dal quale, senza alcun previo atto di trasferta e/o trasferimento, veniva comandata “in missione a tempo indeterminato” presso il Centro Olimpico Federale di Castelfusano.

Deduce a fondamento del ricorso il seguente motivo di diritto : violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., del T.U. imp. civ. Stato, e dei principi concernenti il trattamento di missione ed il trasferimento dei dipendenti pubblici.

La ricorrente, in ossequio alle disposizioni oralmente impartitele, dall’1/3/92 ha prestato la propria attività lavorativa al Centro Olimpico Federale di OMISSIS, località distante più di 30 chilometri dalla propria sede di assegnazione in Roma, al viale Tiziano.

Ove tale mutamento di sede debba essere interpretato come invio in missione, ne appare evidente l’illegittimità, in quanto a tempo indeterminato, sì da concretizzare un vero e proprio trasferimento della dipendente, senza il rispetto delle garanzie legali; in ogni caso la ricorrente ha diritto al trattamento economico  di missione (indennità chilometrica e di trasporto).

Ove poi tale assegnazione vada interpretata come trasferimento, ne è altrettanto evidente l’illegittimità, in quanto tale provvedimento è disposto a domanda dell’interessato, o comunque per motivate esigenze di servizio, di cui deve essere fornita adeguata motivazione.

Si è costituito in giudizio il C.O.N.I., eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnativa del provvedimento di avvicendamento, oltre che per avere rinunciato al ricorso stesso, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 23/3/06 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso nel duplice profilo evidenziato dall’ente resistente.

Non può invero postularsi l’intervenuta inoppugnabilità del “trasferimento” gravato, in quanto si è trattato di un provvedimento comunicato verbalmente, che non risulta in alcun modo formalizzato, neppure successivamente alla sua adozione, e pertanto da ritenersi rinnovato de die in diem, con conseguente non decorrenza del termine decadenziale per l’impugnazione (T.A.R. Toscana, 26/2/1983, n. 8).

Sotto altro aspetto, non appare fondata neppure l’eccezione di inammissibilità per intervenuta rinuncia al ricorso, con atto notificato al C.O.N.I. in data 7/7/99.

Ed infatti, seppure deve ritenersi irrilevante la successiva revoca della rinuncia, notificata il 17/11/00, configurandosi quest’ultima come atto unilaterale, a differenza che nel processo civile (in termini Cons. Stato, Ad. Plen., 28/6/2004, n. 8), nella vicenda in esame è la stessa rinuncia ad essere irrituale, e dunque inefficace, in quanto non è stata a suo tempo depositata in giudizio dalla ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, 26/1/1996, n. 84; Cons. Stato, Sez. VI, 13/12/1993, n. 975; Cons. Stato, Sez. IV, 8/9/1987, n. 533; T.A.R. Lazio, Sez. III, 4/12/2004, n. 14824), che, ancora oggi, si oppone a che venga dato atto della rinuncia.

2. - Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, e deve dunque essere accolto.

Anzitutto, non appare provata la circostanza allegata dal C.O.N.I., con riferimento alla nota del FILPJK prot. n. 431VR/lp in data 9/4/99 (e dunque successiva alla proposizione del gravame), contestata ex adverso con la “memoria conclusionale”, in ordine al fatto che l’”avvicendamento” sarebbe stato disposto ad istanza dell’interessata; non può, anche a tale riguardo, tacersi della “anormalità” di un provvedimento (di gestione del rapporto di lavoro) orale, e perciò stesso privo di supporto motivazionale, oltre che documentale.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che si verta al cospetto di una missione, cui il C.O.N.I. ha posto fine solamente con decorrenza 19/4/99, non evincendosi i presupposti del trasferimento, e neppure dell’avvicendamento.

In particolare, alla trasferta, caratterizzata per la temporaneità dell’assegnazione ad una sede diversa da quella abituale, non si applica la regola della necessaria giustificazione, che connota invece il trasferimento, ed anche l’avvicendamento; la missione è effettuata nell’interesse, e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, risultando irrilevante che il dipendente abbia manifestato la propria disponibilità (Cass., Sez. lav., 27/11/2002, n. 16812).

Trattandosi dunque di invio in missione continuativa (ovvero, con espressione atecnica, di distacco), competeva alla ricorrente l’indennità prevista dall’art. 124 del Regolamento Organico del C.O.N.I., mediante rinvio all’All. 3 del D.P.R. 26/5/1976, n. 411 (recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20/3/1975, n. 70).

Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il trattamento economico di missione spetta al dipendente per il solo fatto della sua temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purchè distante almeno trenta chilometri da quest’ultima, al fine di compensare la maggiore onerosità delal prestazione lavorativa (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 7/6/2005, n. 2877; Cons. Stato, Sez. IV, 29/9/2003, n. 5566).

E’ opportuno precisare, con riguardo alla presente vicenda, come sia attestato dall’Ufficio Toponomastica del Comune di Roma che la distanza tra Viale Tiziano e Viale Stazione di Castel Fusano è di circa 33,500 chilometri.

Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con la specificazione che, sebbene lo stesso sia stato impostato secondo lo schema impugnatorio, si risolve, stante anche l’assenza di un atto impugnabile, nella verifica della spettanza del diritto della deducente all’indennità di missione.

Ne consegue la condanna del C.O.N.I. alla determinazione e liquidazione, in favore della ricorrente, dell’indennità di missione, secondo i parametri suindicati, per il periodo che va dall’1/3/92 al 30/6/98, sussistendo, per l’epoca successiva a tale data, la giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto disposto dall’art. 45, XVII comma, del D.lgs. 31/3/1998, n. 80 (in termini, ex multis, Cass., Sez. Un., 14/1/2005, n. 601); sull’importo così determinato competono gli accessori del credito tardivamente corrisposto.

Va in proposito ricordato come, trattandosi di credito di lavoro, vige il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione a fare tempo dall’1/1/95, in forza di quanto disposto dall’art. 22, XXXVI comma, della legge 23/12/1994, n. 724 : da tale epoca dunque sulle somme dovute sono calcolati solamente gli interessi legali (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 17/7/2000, n. 3941; Cons. Stato, Sez. VI, 16/10/2002, n. 5645).

Per il periodo in cui il divieto di cumulo non opera (1/3/1992 - 31/12/1994) il calcolo degli accessori dovuti va effettuato secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen., 15/6/1998, n. 3, nel senso, dunque, che interessi e rivalutazione si devono computare separatamente sull’importo nominale del credito, e che sulle somme dovute a titolo di rivalutazione o di interessi non si devono conteggiare ulteriori interessi o rivalutazione.

L’accoglimento del ricorso giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.3.2006.
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