T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 5616/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Monaco e Maria Rosaria Catallo, con domicilio eletto presso Carmelo Monaco in Roma, via Conca D'Oro, 378;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell'ordinanza n. 2011000041 emessa dal Questore di Roma il 20/01/2011 e notificata il 20/01/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha rappresentato che in data 20/01/2011 con provvedimento n. 2011000041 la Questura di Roma ha disposto, ai sensi dell'art. 6 L. 13/12/1989 n. 401, il divieto di accesso per due anni a carico di OMISSIS ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, vietandogli di poter accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico durante lo svolgimento delle stesse da due ore prima a due ore dopo la conclusione delle stesse, compresi anche agli spazi antistanti e limitrofi allo stadio, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali e aerei marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni.

Tale provvedimento è stato emesso a seguito degli scontri avvenuti il 19/01/2011, al termine dell'incontro di calcio OMISSIS - OMISSIS valevole per la Tim Cup, fra le Forze dell'Ordine ed un gruppo di tifosi che attaccavano le Forze dell'Ordine con lancio di bottiglie, fumogeni e bombe carta, in conseguenza dei quali veniva bloccato il Ponte Duca D'Aosta, ove il ricorrente si trovava a passare in quel momento.

A parere dell’interessato, i fatti che hanno determinato l’emanazione dell'ordinanza n. 2011000041 del Questore di Roma in data 20/01/2011 non sono stati posti in essere dal OMISSIS, il quale non faceva parte del gruppo di facinorosi che ha aggredito le Forze dell'Ordine, ma è stato fermato mentre percorreva Ponte Duca D'Aosta per recarsi al parcheggio della sua autovettura, che aveva lasciato al di là del Tevere.

Ritenendo erronea ed illegittima l'ordinanza n. 2011000041 emessa dal Questore di Roma in data 20/01/2011, OMISSISha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando la domanda di annullamento indicata in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 12 maggio 2011 n. 1768 il TAR ha accolto in parte la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 14 giugno 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e insufficiente motivazione.

In particolare, il OMISSIS ha rilevato che la misura introdotta dalla legge del 13 dicembre 1989 n. 401 è legata all'esigenza da parte della pubblica autorità di far fronte agli episodi di violenza legati ai fenomeni sportivi, ma le necessità di urgenza e celerità e le modalità con cui vengono fermati i responsabili di tali azioni, purtroppo, coinvolgono anche coloro che non prendono parte a tali fenomeni, come è avvenuto nella fattispecie. Il OMISSIS, infatti, all'uscita dello stadio si era fermato con amici ai chioschi bar siti sul Lungotevere, ma avendo notato che un gruppo di sedicenti tifosi si stava scontrando violentemente con le Forze dell'Ordine, ad una distanza di un centinaio di metri dai chioschi, verso Tor di Quinto, decideva di allontanarsi ed andare a prendere la propria auto parcheggiata al di là del Ponte Duca d'Aosta. Purtroppo, nello stesso momento, una parte dei sediziosi iniziava a scappare nella stessa direzione per sottrarsi alla Polizia, la quale stava arrivando anche dalla parte opposta del ponte e procedeva, pertanto, a bloccare indiscriminatamente tutti coloro che si trovavano in loco, tra cui il ricorrente. Nel provvedimento impugnato si legge, infatti, che lo stesso si trovava insieme ad "un altro nutrito gruppo di tifosi, alcuni dei quali con volto coperto da sciarpe e berretti e per questo non riconosciuti" e che veniva bloccato "unitamente ad altre trentacinque persone facenti parte della stessa tifoseria romanista". In quel momento, però, il OMISSIS si è trovato suo malgrado accanto ad un gruppo di teppisti col volto coperto che erano sopraggiunti di corsa nello stesso luogo in cui egli stava camminando. Corrisponde al vero il fatto che il OMISSIS sia un tifoso della Roma, ma tali circostanze, da sole, non giustificano l’adozione del provvedimento impugnato, la cui illegittimità emerge dalla genericità delle sue motivazioni, che fanno riferimento a comportamenti associati ad un gruppo di persone tra le quali il OMISSIS si è trovato casualmente accanto. Nella motivazione non vi è alcun concreto cenno alla esistenza del presupposto necessario per l'applicazione del provvedimento, vale a dire l'attuale e concreta pericolosità del soggetto per l'ordine e la sicurezza pubblica, o la presenza di precedenti penali pregiudicanti. Nella fattispecie il ricorrente non solo non ha preso parte ai tafferugli, ma non esiste alcuna prova oggettiva da cui si possa desumere l'attiva partecipazione agli episodi di violenza, non solo riguardo al lancio di corpi contundenti ma anche riguardo all'istigazione ed inneggiamento alla violenza o al possesso di oggetti fra quelli utilizzati dai veri responsabili dei tafferugli, tutti elementi invece necessari per l'applicazione del DASPO. E', pertanto, evidente che il provvedimento si basa su un travisamento di fatti contro i quali il ricorrente nulla ha potuto eccepire (se non il fatto di essersi trovato a passare sul luogo degli incidenti proprio mentre la polizia circondava i violenti che si erano nel frattempo mischiati alla folla) e su una evidente insufficienza istruttoria. Il provvedimento, peraltro, lede pesantemente la libertà di circolazione del ricorrente, soprattutto per quanto riguarda le sue esigenze lavorative di rappresentante che vengono pertanto stravolte dal calendario delle manifestazioni sportive in oggetto, sia per quanto riguarda la città (il divieto infatti riguarda un'ampia porzione delle zone intorno allo stadio Olimpico e Flaminio) sia per quanto riguarda le zone limitrofe alla città ed addirittura le stazioni ferroviarie, i caselli o addirittura gli autogrill, sicché nel caso specifico il ricorrente è ad oggi in seria difficoltà nel cercare di conciliare gli spostamenti lavorativi con il provvedimento emesso a suo carico.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate solo in parte, nei limiti di seguito indicati.

Va, anzitutto, osservato che l'art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989 n. 401, attribuisce al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche e a quelli interessati alla sosta ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni stesse, a chi sia risultato coinvolto in episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive con l'adozione di un provvedimento che, mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non deve essere neppure preceduto necessariamente dall'avviso di avvio del procedimento (ex multis Cons. St. VI^ sez 02.5.2011 n.2569; n. 3468 dell’8 giugno 2009; 16 ottobre 2006 n. 6128; 15 giugno 2006 n. 3532; sulla celerità della misura de qua cfr. altresì, C.le n.144 del 1997).

Ciò posto, va considerato che il OMISSIS contesta che l’atto impugnato non darebbe adeguatamente conto della riconducibilità alla sua persona della condotta che ha originato l’adozione della misura di prevenzione emanata.

Sul punto il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato e sia stato adottato all’esito di una istruttoria sufficiente e adeguata al caso di specie. Dal tenore del provvedimento - da valutare alla luce degli atti ivi richiamati, che ne costituiscono presupposto – emerge, infatti, che il OMISSIS, in occasione dell'incontro di calcio Roma - Lazio valevole per la Tim Cup disputatosi presso lo stadio Olimpico di Roma il 19.01.2011, si è reso responsabile dell'attacco immotivato ad un contingente delle forze dell'ordine, unitamente ad un gruppo di tifosi, alcuni dei quali con volto coperto da sciarpe e berretti (cfr. gli atti redatti in data 20.01.2011dalla locale Digos a carico dell’interessato). L'azione descritta negli atti posti a base del provvedimento contestata è iniziata al termine dell'incontro di calcio e del deflusso degli spettatori, nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo (esattamente, in via Boselli) e si è concretizzata in un fitto lancio di bombe carta, fumogeni, sassi e bottiglie.

Sulla base di tali circostanze, il Questore di Roma ha correttamente ritenuto che vi fosse il concreto rischio che l'accesso del OMISSIS ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive potesse rivelarsi pregiudizievole per la sicurezza pubblica.

Al riguardo, va evidenziato che la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale, è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta dell'autore o che siano dallo stesso riferiti. Ne consegue che integra il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione con cui quest'ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storica della vicenda narrata (così Cass.Pen. n.8252/2010); al che consegue che gli atti posti a base del provvedimento impugnato conserva integra la sua natura di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso e che l’accertamento sulla riconducibilità al ricorrente della condotta addebitatagli risulta nell’atto impugnato, sia direttamente che ob relationem, congruamente motivato con riferimento a circostanze di fatto specifiche.

Ciò posto, va considerato che la ratio dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401, si rinviene nell’attribuzione di un potere interdittivo in capo al Questore esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, sicché la misura di divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Ne consegue che: - l’esercizio di tale potere resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche; - il parametro valutativo affidato all’amministrazione non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte (cfr., in tal senso, Cons. St. n.9074 del 2010).

Sotto altro profilo, va rilevato che il ricorrente ha lamentato l’indeterminatezza del decreto impugnato nella parte in cui, con riferimento agli impianti sportivi, estende in modo generico il divieto di accesso a tutti luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono a manifestazioni calcistiche”.

Al riguardo va ricordato che l'articolo 6, comma 1, legge 401/'89 prescrive al Questore, nel disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di indicare specificamente sia le competizioni agonistiche che i luoghi (diversi dagli stadi di calcio e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) ai quali si estende il divieto. La ragione della previsione normativa, la quale richiede un'indicazione specifica delle manifestazioni sportive e dei luoghi cui il divieto deve applicarsi, è da ricondursi ad un'esigenza di razionalità del divieto e pertanto di esigibilità del rispetto del comando il quale, ove non chiaramente e specificamente enunciato, perde tale qualitas rimanendo, di fatto e di diritto, sfornito di efficacia precettiva rendendo, di conseguenza, inapplicabili le misure restrittive previste, per la sua violazione, dal primo periodo dell’art.6 comma 6 della medesima legge n.401 del 1989 (cfr., al riguardo, Trib. Pen. Napoli, 18.12.2006, n. 8653 e Trib. Pen. Roma II^, 15.12.2006 concernenti casi di assoluzione dovute alla mancata indicazione delle specificazioni ex lege imposte).

Nel caso di specie, il Questore ha specificamente indicato a quali competizioni agonistiche si riferiva il divieto di accesso nei relativi stadi ed impianti sportivi, specificando che si tratta degli incontri di calcio calendarizzati e pubblicizzati (sull’idoneità e specificità di tale prescrizione, ved. Cass. pen. n.11151/2008, n.9793/2006). Parimenti, ha puntualmente indicato, con riferimento alle competizioni tenute negli stadi della Capitale “Olimpico” e “Flaminio”, i luoghi cui il divieto di accesso deve intendersi esteso. Il provvedimento risulta, invece, impreciso con riguardo all’ulteriore e distinta limitazione relativa ai luoghi limitrofi agli altri impianti sportivi e agli altri stadi: limitazione che risulta sostanzialmente priva di ogni efficacia precettiva potendo essere difficilmente rispettata a causa del fatto che l’interessato non è in grado di conoscere in anticipo i luoghi, non indicati, ove transiteranno i tifosi avversari (cfr., al riguardo, TRib. Pen. Napoli, 18.12.2006, n. 8653 e Trib. Pen. Roma II^, 15.12.2006 concernenti casi di assoluzione dovute alla mancata indicazione delle specificazioni ex lege imposte).

Il provvedimento, quindi, in accoglimento della doglianza appena esaminata, va annullato entro i detti limiti.

Le spese di lite, attesa la parziale soccombenza, vanno compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte in cui estende, con riferimento agli stadi diversi da quelli denominati “Olimpico” e “Flaminio”, il divieto a tutti luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono a manifestazioni calcistiche”;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

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