T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6073/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Candia n. 50;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Questura della Provincia di Roma, in persona del Questore p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento del Questore della Provincia di Roma del 22.3.2012, recante rigetto dell’istanza di revoca ex art. 6, comma 5, l. n. 401/89 del provvedimento n. 2012000030 del 05.02.2012, con cui si vieta al ricorrente per anni tre di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, e di tutti i provvedimenti che ne costituiscono presupposto o conseguenza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 22 marzo 2012, il Questore della Provincia di Roma ha respinto l’istanza dal predetto presentata al fine di ottenere la revoca del provvedimento interdittivo dell’accesso agli stati per anni tre, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989;

- ai fini dell’annullamento il ricorrente denuncia violazione di legge (in particolare, dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 401 del 1989) ed illogicità della motivazione, sostenendo che il Questore di Roma ha operato illegittimamente in quanto non ha tenuto conto della sentenza penale, passata in giudicato, con cui il giudice penale lo ha assolto per non aver commesso il fatto in relazione ai medesimi eventi da cui ha tratto origine il provvedimenti di divieto di accesso agli stadi;

Rilevato che le censure formulate sono fondate, atteso che:

- ai sensi del citato art. 6 della legge n. 401/1989, al fine dell’adozione di provvedimenti di “divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive” è rilevante l’accadimento di determinati fatti in occasione di quest’ultime, i quali si profilino rivelatori – ex se – di pericolosità. In altri termini, tale norma contempla misure che risultano dirette ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva proprio dall’assunzione di determinate condotte nell’ambito di rilevanza, ossia le competizioni sportive (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, 13 settembre 2010, n. 17403);

- è, pertanto, evidente che l’adozione di un provvedimento di divieto di accesso agli stadi deve – in ogni caso - poggiare su elementi concreti, idonei a ricondurre la commissione dei fatti contestati al destinatario del provvedimento;

- analizzando la vicenda in esame sotto il profilo in trattazione, è doveroso affermare che – a livello penale - tali elementi concreti sono venuti meno, atteso l’esito del giudizio instaurato per la condotta descritta nel provvedimento impugnato, conclusosi con una sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”;

- ciò detto, l’Amministrazione non poteva esimersi dal tenere adeguatamente conto di tale circostanza - in osservanza, tra l’altro, dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989 - tanto più ove si consideri che il riferito esito del giudizio penale si profila direttamente incidente sulla stessa riconducibilità delle condotte contestate al ricorrente e non è – invece – semplicemente inerente ad una differente valutazione delle stesse (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 5 aprile 2012);

- posto che, sotto tale profilo, il provvedimento impugnato risulta carente o, comunque, formulato in termini inidonei a dare conto dell’effettiva sussistenza di ragioni ostative alla revoca del provvedimento (le quali non appaiono desumibili dal mero ricorso al rito abbreviato), è doveroso pervenire alla conclusione che l’Amministrazione non ha correttamente operato;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano il caso – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3533/2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 04/07/2012

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