T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 591/2006

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori Magistrati

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefano FANTINI, Primo Referendario,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. (…), n. (…) e n. (…), tutti proposti dalla G.S. OMISSIS, con sede in Cagliari e dalla A.S. OMISSIS, con sede in Monza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Costantino TESSAROLO ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 271,

CONTRO

- la FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO – FITET, in persona deL PreSidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto ANGELETTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Pisanelli n. 2 e

- il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Guido CECINELLI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza A. Mancini n. 4

E   NEI  CONFRONTI

dei sigg. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (n.q. di Commissario ad acta della FITET), OMISSIS e OMISSIS, controinteressati, nonché dell’ OMISSIS e della OMISSIS, con sede in Sgonico (TS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controinteressati, non costituiti in giudizio,  

PER   L’ANNULLAMENTO

A) – quanto al ricorso n. 12816/2004, delle deliberazioni del CF della FITET in data 23 ottobre e 20 novembre 2004, recanti l’indizione dell’assemblea generale federale per il giorno 18 dicembre 2004; dell’atto di nomina, da parte del CF della FITET, della Commissione verifica poteri; del comunicato della Segreteria della FITET prot. n. 5219 del 26 ottobre 2004; dell’avviso di convocazione dell’assemblea generale, diramato dal Presidente della FITET in data 23 novembre 2004;

B) – quanto al ricorso n. 37/2005, della deliberazione n. 494 del 26 ottobre 2004, con cui la Giunta nazionale del CONI ha approvato il nuovo Statuto della FITET; della deliberazione prot. n. 4612 del 6 ottobre 2004, con cui il Commissario ad acta della FITET, pres. Sergio SANTORO, ha adottato il nuovo Statuto federale; della deliberazione in data 25 settembre 2004, con cui il CF della FITET ha approvato il nuovo Statuto federale;

C) – e, quanto al ricorso n. 1849/2005, della deliberazione d’elezione degli organi federali, nonché di tutte le ulteriori delibere adottate dall’assemblea generale della FITET nella seduta del 18 dicembre 2004, non conosciute;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei soli enti intimati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 1° dicembre 2005 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati TESSAROLO, ANGELETTI e CECINELLI;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO    E    DIRITTO

1. – La OMISSIS, con sede in Cagliari e dalla A.S. OMISSIS, con sede in Monza, assumono d’essere due associazioni sportive iscritte alla FITET.

Dette Associazioni rendono noto che, in data 25 settembre 2004, il CF della FITET approvò il nuovo Statuto federale, in conformità ai nuovi principi all’uopo dettati dal CONI e da sottoporre all’assemblea generale, che, però, andò deserta.

A causa di ciò, il CONI investì il dott. OMISSIS, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, delle funzioni di Commissario ad acta per l’approvazione del predetto Statuto. Questi, nella seduta del 6 ottobre 2004, adottò il nuovo Statuto federale, nel testo già approvato dal CF il precedente 25 settembre. La Giunta nazionale del CONI, dopo una decisione interlocutoria e con deliberazione n. 494 del 26 ottobre 2004, approvò detto Statuto nella versione adottata dal Commissario ad acta.

Dal canto suo, il CF della FITET, con deliberazione del 23 ottobre 2004, indisse l’assemblea generale federale per il successivo 18 dicembre 2004, da svolgersi in Terni. Sicché la Segreteria federale, con lettera raccomandata a.r. del 26 ottobre 2004, invitò alle società ed ai gruppi sportivi affiliati ad eleggere i rappresentanti degli atleti e dei tecnici che avrebbero poi presenziato a detta assemblea. A tal riguardo, il Presidente federale, con nota prot. n. 5914 del 23 novembre 2004, diramò agli interessati l’avviso di convocazione di detta assemblea.

2. – Ciò premesso, la OMISSIS e la A.S. OMISSIS impugnano, con il ricorso n. 12816/2004 in epigrafe, gli atti federali inerenti all’indizione di tale assemblea, comprese le note del 26 ottobre e 23 novembre 2004. Al riguardo, le ricorrenti deducono in punto di diritto: A) – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., dell’art. 16 del Dlg 23 luglio 1999 n. 416 e degli artt. 7 e 22 St. CONI e l’eccesso di potere sotto vari profili; B) – violazione e falsa applicazione dell’art. 28 St. FITET e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti; C) – la violazione e falsa applicazione dell’art. 79, lett. b) St. fed. 2000 e dell’art. 74 St. FITET ed il difetto di legittimazione del CF. S’è costituita in giudizio l’intimata Federazione che eccepisce il difetto dell’interesse azionato e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea.

Con il successivo ricorso n. 37/2005, le ricorrenti si gravano contro gli atti inerenti all’approvazione del nuovo Statuto federale e, in particolare, la deliberazione CONI n. 494/2004, la deliberazione commissariale n. 4612/2004 e la deliberazione in data 25 settembre 2004, con cui il CF della FITET ha approvato il nuovo Statuto federale. Le ricorrenti deducono in punto di diritto: A) – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, c. 2, lett. b) del Dlg 242/1999, degli artt. 7, c. 5, lett. l) e 22 St. CONI e dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e l’ eccesso di potere sotto vari profili; B) – la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -quinquies dello St. CONI e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza d’ istruttoria. Resiste nel presente giudizio l’ente intimato, che conclude per il rigetto della pretesa attorea.

Svoltasi come da convocazione l’assemblea generale della FITET il 18 dicembre 2004, le ricorrenti adiscono nuovamente questo Giudice con il ricorso n. 1849/2005, impugnando la deliberazione d’elezione degli organi federali, nonché tutte le ulteriori delibere adottate dall’assemblea generale della FITET in quella seduta. Le ricorrenti deducono in punto di diritto l’unico, articolato motivo dell’illegittimità derivata dall’ illegittimità dell’atto d’indizione della predetta assemblea. S’è costituito pure in questo giudizio l’intimato CONI, che eccepisce la manifesta infondatezza della pretesa attorea. Anche l’intimata FITET resiste in giudizio e conclude per il rigetto del gravame in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2005, su conforme richiesta delle parti costituite, i ricorsi in epigrafe sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.

3. – I tre ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva, nonché il rapporto di presupposizione che lega gli impugnati, possono essere riuniti e contestualmente decisi con la presente sentenza.

4. – Ai fini della miglior comprensione delle vicende di causa, giova rammentare che, con le deliberazioni nn. 1255 e 1256 del 23 marzo 2004, il Consiglio nazionale del CONI approvò i principi fondamentali cui si dovevano ispirare gli Statuti delle Federazioni sportive nazionali a’sensi dell’art. 16 del Dlg 242/1999, nel testo novellato dall’art. 1, c. 24 del Dlg 8 gennaio 2004 n. 15.

In relazione a ciò, le Federazioni sportive nazionali erano tenute ad adeguare i propri Statuti al nuovo art. 16 del Dlg 242/1999, prima di procedere ad indire le assemblee generali per il rinnovo degli organi rappresentativi. Dal canto suo, l’art. 36-quinquies del nuovo Statuto del CONI previde, in capo alla Giunta nazionale dell'ente, una potestà di controllo sostitutivo, nel caso d'impossibilità di tempestivo adeguamento degli Statuti federali all’art. 16 del Dlg 242/1999, attraverso la nomina di appositi Commissario ad acta. Al riguardo, la GN del CONI investì il dott. Sergio SANTORO, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, delle funzioni commissariali sostitutive della FITET, giacché il di lei nuovo Statuto, ancorché predisposto dal CF di detta Federazione il 25 settembre 2004, non fu tempestivamente approvato dall'assemblea straordinaria, essendo questa andata deserta. Il Commissario ad acta, con la citata deliberazione n. 4612/2004, adottò il nuovo Statuto FITET nel testo predisposto dal CF, il quale fu poi approvato dalla GN del CONI con la citata deliberazione n. 494/2004.

Reputa opportuno il Collegio pure tener presente che, con deliberazione n. 1282 del 27 settembre 2004 (non contestata), il CN del CONI, per un miglior coordinamento dei termini del Dlg 242/1999 con quelli per l’indizione delle assemblee generali delle Federazioni sportive nazionali, diede facoltà a queste ultime di convocare comunque, ove ancora i nuovi Statuti adottati dai Commissari ad acta non fossero stati approvati dal CONI, dette assemblee elettive. Tanto a condizione che la seduta di queste ultime si svolgesse solo dopo l’avvenuta approvazione dello Statuto. Nella specie, lo Statuto della FITET fu adottato dal Commissario ad acta il 6 ottobre 2004 e fu approvato dal CONI il successivo giorno 26, di talché è legittima l’indizione dell’assemblea generale federale, convocata dal CF della FITET il 23 ottobre 2004 per il successivo 18 dicembre. Resta così assorbita ogni questione sul punto posta dal primo mezzo del ricorso n. 12816/2004 in epigrafe ed in parte dal primo motivo del ricorso n. 1849/2005, ferma l’inutilità, per evidenti ragioni di speditezza e d'economia dei mezzi giuridici, d’ogni ripetizione delle formalità d’indizione dell’assemblea stessa dopo l’approvazione del nuovo Statuto FITET da parte del CONI. 

5. – Così chiarito per sommi capi il quadro fattuale di riferimento, va in primo luogo accolta l’eccezione di difetto dell’interesse azionato, in capo alle associazioni ricorrenti, sollevata dalla resistente FITET.

Invero, per ciò che concerne tutti gli atti inerenti all’approvazione del nuovo Statuto federale, la cui impugnazione forma oggetto del ricorso n. 37/2005 in epigrafe, le ricorrenti non forniscono alcuna seria contezza della lesione personale, immediata e diretta che dovrebbe pervenire loro da tali provvedimenti e, in particolare, dall'adeguamento dello Statuto stesso al nuovo Statuto del CONI, che peraltro non risulta impugnato o contestato. Non basta al riguardo predicare l’appartenenza delle ricorrenti all’ordinamento particolare dello sport o del tennis da tavolo, né tampoco il generico obbligo d’osservare le nuove norme statutarie, oppure un generico interesse alla mera legalità degli atti federali. Occorre piuttosto fornire una precisa dimostrazione che la denunciata illegittimità d’una o più norme di detto nuovo Statuto ridondi direttamente in danno alla sfera personale delle Associazioni medesime, il mero interesse alla legalità essendo di tutti e di ciascun consociato e, come tale, è del tutto indifferenziato. In parole più semplici, manca nella specie una sia pur succinta o implicita dimostrazione dell’utilità giuridica che le ricorrenti vorrebbero ritrarre dall'eventuale accoglimento della loro pretesa demolitoria degli atti così impugnati.

Né tal dimostrazione potrebbe giammai provenire dalla censura sui voti plurimi che, a detta delle ricorrenti, darebbe luogo a maggioranze precostituite, o dal richiamo al testo dello Statuto approvato nel luglio 2004. Si tratta, per vero, o d’una doglianza a sua volta manifestamente generica, oppure del riferimento ad un testo non conforme al nuovo Statuto del CONI, peraltro non impugnato e, perciò, non utilizzabile nell’attuale assetto normativo. Nell’un caso, come nell’altro, si tratta di questioni del tutto inammissibili in sé e non fondanti a loro volta alcun interesse apprezzabile.

Resta quindi assorbito il secondo motivo del ricorso n. 1849/2005, che replica tutte le censure testé evidenziate e dichiarate inammissibili.

6. – Passando al merito del ricorso n. 12816/2004, questo s’appalesa, per la parte non ancora esaminata, del tutto priva di pregio e va respinta.

In particolare, non è fondata la doglianza attorea, secondo cui la predetta assemblea elettiva non fu convocata almeno quaranta giorni prima della seduta del 18 dicembre 2004, avendo il Presidente della FITET proceduto ad una nuova convocazione il precedente 20 novembre. Consta in atti, come s’è già detto, che l’indizione di tale assemblea avvenne con la citata delibera consiliare n. 141 del 23 ottobre 2004, onde sul punto nulla quaestio, l’intervallo tra l’indizione e la seduta assembleare essendo ben superiore al termine di quaranta giorni invocato dalle ricorrenti. Quanto, poi, alla “seconda” convocazione di detta assemblea da parte del CF della FITET, consta pure in atti (cfr. n. 6 della produzione allegata al gravame introduttivo) il report della seduta del CF in data 20 novembre 2004, ove si fa menzione, tra l’altro, di tal convocazione. Tuttavia, in disparte la natura meramente notiziale e non costitutiva di siffatto report ¾in realtà, la stampata della videata del sito Internet della FITET¾, si tratta della convocazione dell’assemblea, che va effettuata entro venti giorni prima della seduta (cfr. l’art. 28, c. 8 St. FITET) e che non va confusa con l’indizione della stessa, da compiersi entro quaranta giorni prima, a norma dell’art. 28, c. 6 dello Statuto.

Lamentano inoltre le ricorrenti che, ad ogni modo, l’indizione dell’assemblea sarebbe illegittima perché promanante da un organo irregolarmente composto, in relazione alle situazioni d’incompatibilità in cui versavano i sigg. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS  e OMISSIS. Le ricorrenti asseriscono che detti controinteressati, componenti del CF della FITET, al contempo ricoprissero cariche direttive presso soggetti affiliati, ma tale assunto è smentito per tabulas. Consta invero in atti e non è revocato in dubbio che tali controinteressati cessarono dai predetti incarichi entro il 20 dicembre 2000, tranne il sig. OMISSIS che s'era dimesso da ogni carica societaria dal 1° maggio 2002, onde nessuno di essi, al momento dell’emanazione degli atti impugnati, si trovava più in una qualunque situazione d’incompatibilità.

Si dolgono ancora le ricorrenti che la composizione della Commissione verifica poteri, all’interno dell’assemblea generale elettiva, sarebbe irregolare a causa della presenza in essa di soggetti che ricoprivano cariche federali o sociali. Anche questo motivo è da disattendere, perché muove da un evidente equivoco, cioè dall’erronea considerazione che detta Commissione sia un organo federale propriamente detto. In realtà, gli organi federali sono solo quelli espressamente indicati nell’art. 14 dello Statuto, senza possibilità d’integrazione alcuna, onde detta Commissione non è un organo, né soggiace alla relativa disciplina, come d’altronde non è neppure una carica federale. Essa non è che un organismo, temporaneo e straordinario, di mera garanzia per la verifica dei requisiti d’ammissione dei soggetti e dei voti all’assemblea cui si riferisce. Sicché la partecipazione ad essa di soggetti, quali i componenti del Collegio dei revisori dei conti, già istituzionalmente investiti di funzioni di garanzia e di controllo all’interno della Federazione intimata, ben lungi dal rappresentare un’ipotesi d’ incompatibilità o, peggio, d’anomalia, costituisce piuttosto il rafforzamento dei meccanismi di tutela dei soggetti partecipanti all’assemblea. È appena da osservare che la causa d’incompatibilità si può al più verificare nei confronti di coloro che abbia avuto o intrattenga tuttora rapporti di lavoro e di collaborazione con la FITET, non già con i componenti del predetto Collegio, che non sono né lavoratori subordinati, né collaboratori della Federazione.

Resta così integralmente assorbito il primo motivo del ricorso n. 1849/2005 in epigrafe, laddove censura gli atti colà impugnati per illegittimità derivata da quelli gravati con il ricorso n. 12816/2004.

7. – In definitiva, i tre ricorsi in epigrafe, come sopra riuniti, vanno dichiarati in parte inammissibili e rigettati per la restante parte. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, così dispone: A) – riunisce i tre ricorsi in epigrafe; B) – respinge il ricorso n. 12816/2004 in epigrafe ed il primo motivo del ricorso n. 1849/2005 in epigrafe; C) – dichiara inammissibile il ricorso n. 37/2005 in epigrafe ed il secondo motivo del ricorso n. 1849/2005 in epigrafe.

Condanna le associazioni ricorrenti al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 3000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2005.

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