T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 594/ 2006

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione  Terza Ter-

composto dai signori magistrati:

Dott. Francesco Corsaro        Presidente

Dott. Angelica Dell’Utri       Consigliere

Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                          

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…), proposto da OMISSIS , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lina Musumarra e Antonio Capasso ed elettivamente domiciliato presso  lo studio della prima sito in Roma, Via G. Pisanelli n. 2.

contro

il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via G. Pisanelli n. 2.

e nei confronti di

OMISSIS, nella qualità di Commissario straordinario del Comitato Provinciale CONI di Massa Carrara, n.c.

per l'annullamento

  • del provvedimento della Giunta Nazionale del CONI n. 594 del 12 settembre 2002, con il quale è stata deliberata la decadenza, con decorrenza immediata, del Prof. OMISSIS dalla carica di Presidente del Comitato Provinciale CONI di Massa Carrara, contestualmente nominandone Commissario Straordinario il Dr. Ernesto Rubizzi;
  • di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e conseguenziale.

         Visto il ricorso con i relativi allegati;

         Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

         Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

         Visti tutti gli atti di causa;

         Udita alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, gli Avv.ti Lina Musumarra e Antonio Capasso per la parte ricorrente e l’Avv. Alberto Angeletti per l’Amministrazione resistente.

         Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO.

Il ricorrente, eletto Presidente del Comitato Provinciale del CONI di Massa Carrara, con il provvedimento della Giunta Nazionale del CONI in data 12/9/02 n. 594, è stato dichiarato decaduto dalla carica e al suo posto è stato nominato Commissario straordinario il Dr. OMISSIS, affinchè provvedesse allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione e provvedesse all’indizione dell’Assemblea Elettiva Straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente.

Il provvedimento di decadenza è stato adottato perché il CONI ha accertato che il Presidente avrebbe convocato solo due volte la Giunta Provinciale e non avrebbe mai convocato il Consiglio Provinciale, in violazione delle disposizioni regolamentari interne di cui agli artt. 56 e 58 comma 1 del Regolamento dell’Organizzazione Periferica.

Avverso il provvedimento di decadenza, il ricorrente ha proposto le seguenti censure:

  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 56 comma 1 e 58 comma 1 del Regolamento dell’Organizzazione Periferica del CONI  - Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 1 del Nuovo Statuto del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI il 15/11/00 ed approvato con D.M. del Ministero dei Beni ed Attività Culturali del 28/12/00 – Eccesso di potere per erroneità nei presupposti. Illogicità. Difetto di istruttoria.

Le norme del Regolamento dell’Organizzazione Periferica del CONI nel prevedere il numero minimo di riunioni per il Comitato Provinciale (almeno 4 per ogni anno) e per la Giunta Provinciale (almeno 6 per ogni anno), non stabilirebbero il calendario delle riunioni, demandando la scelta delle date alla discrezionalità del Presidente.

Al momento dell’adozione del provvedimento di decadenza – 12 settembre 2002 – non sarebbe ancora spirato il termine ultimo per la fissazione delle riunioni, e quindi il mancato raggiungimento del numero minimo di riunioni non potrebbe costituire valida ragione per disporre la decadenza dalla carica per inattività del Presidente – e quindi per la constatata impossibilità di funzionamento degli organi -, ben potendo disporsi la convocazione delle ulteriori sedute prima del termine dell’anno.

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 1 sub d) del Regolamento dell’Organizzazione Periferica del CONI – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 commi 1 e 2 e 97 comma 1 Cost – Eccesso di potere per illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione.

Sostiene il ricorrente che il CONI non gli avrebbe mai contestato il mancato funzionamento degli organi provinciali, e che quindi, il provvedimento di decadenza sarebbe stato adottato in violazione del suo diritto  di difesa.

Il provvedimento, peraltro, sarebbe stato adottato in assoluta carenza di presupposti, non risultando affatto provata “l’impossibilità di funzionamento” degli organi periferici del CONI.

Infine, il ricorrente sostiene che la copia conforme della delibera impugnata – attenuta a seguito di istanza di accesso – mancherebbe dell’indicazione dei membri della Giunta presenti alla seduta del 12/9/02 e non sarebbe neppure firmata dal Presidente e dal Segretario.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

Il CONI si è costituito in giudizio ed ha chiesto, preliminarmente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’impugnazione.

Il CONI ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse sia perché il ricorrente non avrebbe impugnato il provvedimento di nomina alla carica di Presidente del Sig. OMISSIS, nomina disposta a seguito di successive elezioni, sia perché – comunque – la sua carica di Presidente sarebbe cessata in ogni caso al termine dell’anno 2004.

L’eccezione è infondata.

Il ricorrente, infatti, conserva l’interesse al ricorso – nonostante sia ormai spirato il termine di durata dell’incarico e l’incarico stesso sia stato assegnato ad altri – perché il provvedimento di decadenza adottato nei suoi confronti risulta permanentemente lesivo impedendogli di ricandidarsi alle elezioni.

L’art. 6 del Regolamento dell’Organizzazione Periferica del CONI, impedisce, infatti, l’elezione alla suddetta carica di quei soggetti che siano incorsi in provvedimenti di decadenza.

Ne consegue la  permanenza dell’interesse al ricorso.

Passando all’esame del merito, occorre preliminarmente rilevare che le irregolarità formali denunciate dal ricorrente sono destituite di fondamento.

L’atto comunicato al ricorrente privo delle sottoscrizioni, è infatti una mera copia del documento ufficiale debitamente firmato.

Altrettanto infondato si appalesa il primo motivo di gravame.

L’art. 56 comma 1 del Regolamento di Organizzazione Periferica del CONI dispone che il Consiglio Provinciale deve essere convocato dal Presidente, in riunione ordinaria, almeno quattro volte l’anno per l’esame del bilancio preventivo e per l’approvazione del conto consuntivo; l’art. 58 comma 1 dispone invece che la Giunta Provinciale deve essere convocata dal Presidente non meno di sei volte l’anno.

L’art. 26 dello stesso Regolamento individua i compiti spettanti al Consiglio Provinciale.

Il Consiglio è incaricato di promuovere iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività agonistiche e non, di predisporre proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi finalizzata allo sviluppo su base provinciale delle attività sportive, con particolare attenzione all’incremento degli impianti sportivi e della loro gestione, alla tutela sanitaria e all’aggiornamento dei quadri dirigenti tecnici organizzativi del volontariato sportivo, nonché di esprimere proposte sull’utilizzo dei finanziamenti del CONI e delle risorse reperite a sostegno delle attività sportive.

Pertanto, le riunioni del Consiglio  Provinciale – fissate nel numero minimo di quattro all’anno – assolvono alla funzione non soltanto dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ma anche della predisposizione ed approvazione di tutto il programma annuale di attività del Comitato Provinciale stesso, per la realizzazione delle finalità indicate dal suddetto art. 26 del Regolamento.

Pertanto, l’attività del Consiglio deve svolgersi secondo un calendario delle riunioni coerente con i compiti e le funzioni assegnate dal Regolamento.

In particolare, il programma di attività, non può che essere predisposto ad inizio di anno, e monitorato durante lo svolgimento dell’anno stesso.

Tutta l’attività del Consiglio deve essere cadenzata nel tempo, frustrandosi altrimenti le  finalità assegnate dal Regolamento all’organo.

Nella fattispecie, invece, al momento dell’adozione del provvedimento di decadenza datato 12/9/02, - contrariamente a quanto avvenuto per tutti gli altri organi provinciali – il Consiglio Provinciale di Massa Carrara non si era mai riunito, non essendovi stata alcuna convocazione delle sedute da parte del Presidente.

In pratica, per i primi nove mesi dell’anno 2002, l’organo era stato del tutto inattivo, non essendo stato presentato ed approvato alcun programma di attività, nessuna iniziativa era stata programmata e nessuna proposta avanzata.

La Giunta era stata convocata solo due volte, nonostante il Regolamento imponesse la convocazione almeno sei volte all’anno.

Le successive convocazioni degli organi indicate nel ricorso, sono state effettuate al solo fine di evitare il provvedimento di decadenza, atto peraltro già adottato al momento della loro spedizione (16 settembre 2002).

Ne consegue che il provvedimento di decadenza dalla carica di Presidente per assoluta impossibilità di funzionamento dell’organo, è stato adottato legittimamente una volta constatata l’inerzia del Presidente, risultando del tutto irrilevante il mancato spirare del termine finale del 31 dicembre 2002.

Peraltro, non può non rilevarsi che l’adozione dell’atto di decadenza, ed il commissariamento del comitato, è stato correttamente adottato prima del termine dell’anno avendo cercato il CONI, in questo modo, di porre rimedio tempestivamente all’inattività dell’organo, attraverso l’intervento sostitutivo del commissario straordinario.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere quindi respinto il primo mezzo di gravame.

Altrettanto infondato si appalesa il secondo motivo.

Come ha correttamente rilevato la difesa del CONI, le cause di decadenza degli organi elettivi stabilite da norme di legge o di regolamento operano di diritto: nella fattispecie la totale inattività del Comitato era stata accertata dal CONI, e lo stesso ricorrente aveva comunicato all’Ente di aver convocato, fino al mese di luglio 2002, una sola volta la Giunta e mai il Consiglio.

Nei mesi successivi nessuna altra attività era stata svolta dal Presidente, che fino al mese di settembre 2002, non si era curato di convocare il consiglio: conseguentemente non era stato predisposto il programma delle attività, non era stato approvato il conto consuntivo, restando, il Comitato Provinciale in pratica, del tutto inattivo.

Ne consegue che il mancato funzionamento dell’organo collegiale era provato inconfutabilmente non essendo necessario alcun ulteriore accertamento da parte del CONI.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto perché infondato.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter-

respinge

il ricorso in epigrafe indicato.

         Compensa tra le parti le spese del giudizio.

         Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2006.

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