T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6136/2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Alfano, con domicilio eletto presso Studio Legale Agresti Cesali Laudadio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 36;

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore,

la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n.20100000174 emesso il 15.06.2010 e notificato il 22.06.2010, con il quale è stato vietato al ricorrente l’accesso per anni cinque. all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo. In particolare per lo Stadio Olimpico: piazza Mancini, piazza del Foro Italico, piazzale di Ponte Milvio, piazza Maresciallo Giardino, piazza De Bosis, piazzale della Farnesina, viale dei Gladiatori, viale delle Olimpiadi, largo Ferraris IV, per lo Stadio Flaminio: via Dorando Petri, piazzale Ankara, viale Tiziano, posteggi auto Stadio Flaminio, Corso Francia altezza Dorando Petri, via de Coubertin e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione ministeriale.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto (n. 8675/2010) il sig. OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento della Questura di Roma in data 15.6.2010 con cui gli è stato fatto divieto di accedere, per anni cinque, all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta il 22.6.2010.

Espone di essere stato oggetto di informativa redatta dalla Digos di Roma il 28.5.2010 dalla quale è emersa una sua responsabilità per aver preso parte attiva a scontri tra tifosi verificatisi all’interno dello Stadio Olimpico in Roma in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio Lazio-Roma, a seguito della quale la Questura di Roma ha adottato nei suoi confronti il provvedimento di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale con susseguente obbligo di presentazione e di firma presso il Commissariato di pubblica sicurezza prima e dopo l’inizio di ciascun tempo di qualsiasi incontro al quale partecipi la squadra della Roma.

Riferisce che, in relazione a tale ultimo obbligo, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma con provvedimento del 25.6.2010 ne ha disposto la non convalida.

Avverso il citato provvedimento il sig. OMISSIS ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989; eccesso di potere per contraddittorietà dei presupposti ed indeterminatezza, avendo disposto il provvedimento impugnato un generico ed indistinto divieto di accesso all’interno di tutti gli stadi e tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale, nonché a tutti i luoghi interessati dal transito delle tifoserie, per qualsivoglia evento sportivo, ivi inclusi quelli a carattere amichevole e benefico. Lamenta che tale previsione costituirebbe violazione della norma indicata in rubrica, in quanto le manifestazioni sportive riguardo alle quali sono preclusi la partecipazione e l’accesso devono essere oggetto di specifica indicazione.

b) Violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere, essendo il provvedimento carente sotto il profilo motivazionale, in relazione all’omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese alla determinazione della misura massima dell’interdizione all’acceso ai luoghi in esso indicati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In via preliminare e di rito, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente a quella parte del provvedimento con la quale viene prescritto al sig. OMISSIS di comparire in Questura quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima del termine di ogni partita. Si tratta, infatti, di una misura di prevenzione atipica, che limita la libertà personale, soggetta alla convalida da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria (v. Cass. , SS. UU. , n. 44273/04; cfr. Corte cost. , nn. 512/02, 136/98 e 193/96).

Resta ferma, invece, l'impugnabilità dinanzi a questo Tribunale del divieto di accesso ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, in quanto espressione di un potere autoritativo che incide sulla libertà di circolazione del destinatario del provvedimento di daspo.

Osserva, al fine del decidere, il Collegio che il provvedimento questorile, in epigrafe indicato, ha disposto nei confronti del sig. OMISSIS il divieto di accesso, per anni cinque, all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati, nonché agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta il 22.6.2010.

Con il primo motivo di ricorso il sig. OMISSIS lamenta la violazione dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, atteso che il provvedimento avrebbe disposto il succitato divieto indistintamente, senza indicare in modo specifico le manifestazioni sportive rispetto alle quali poter considerare inibita la sua partecipazione.

Tale censura merita accoglimento.

Occorre, a tale proposito, prendere le mosse dal dato normativo e, segnatamente, dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989 che prevede che il questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime.

Emerge, ictu oculi, che l’interdizione alle manifestazioni sportive ed ai luoghi interessati al transito e dalla sosta dei tifosi deve ritenersi riferita, secondo il dato normativo innanzi richiamato, a manifestazioni e luoghi che siano “specificamente indicati”.

Tale specificazione assume decisiva valenza, secondo un orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 16.6.2009, n. 4022), in quanto finalizzata ad assicurare un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla misura interdittiva, ossia tra l’esigenza di mantenimento dell’ordine pubblico, mediante misure ostative alla partecipazione a tali eventi di coloro che si siano resi autori di condotte violente, e la compressione del diritto di quest’ultimi di poter liberamente circolare sul territorio nazionale.

Orbene, il divieto adottato nei riguardi del sig. OMISSIS, in quanto indistintamente esteso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico amichevoli e per finalità benefiche risulta, ad avviso del Collegio, tale da non consentire al destinatario la delimitazione del divieto stesso, che sarebbe stato, invece, predeterminabile ove si fosse effettuato il riferimento a competizioni involgenti alcune squadre, ben individuabili con riferimento al tipo di incontro o manifestazione sportiva nel corso dei quali il ricorrente si è in concreto distinto negativamente.

Analoghe considerazioni il Collegio ritiene di dover formulare in relazione al divieto di accesso, poichè riferito a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive, ancorché debitamente specificato per gli stati di Roma Olimpico e Flaminio.

Difatti, la formulazione adottata dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, riferita indistintamente a tutti i luoghi appena indicati, non consente al destinatario, odierno ricorrente, di procedere ad individuare in modo sufficientemente preciso i limiti spaziali del divieto, configurando, in tal modo, una violazione dell’art. 6, sopra citato.

Con il secondo motivo di doglianza il sig. OMISSIS lamenta l’omessa indicazione delle specifiche ragioni sottese alla determinazione della misura massima del divieto (cinque anni), come indicato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989.

La censura è fondata.

Osserva, a tale proposito il Collegio, che alcuna specifica motivazione viene addotta a sostegno della scelta di irrogare la sanzione nella misura massima prevista (anni cinque), sia in palese violazione dell'obbligo di motivazione, sia in relazione al principio di gradualità della sanzione.

Occorre, pertanto, rilevare che il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Questura intimata in violazione del generale principio di proporzionalità dell'azione amministrativa al quale occorre fare riferimento ed applicazione ogniqualvolta si disponga di margini di apprezzamento discrezionale riguardo all’adozione di provvedimenti precipuamente restrittivi della sfera giuridica del destinatario.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ed in parte accolto nel senso indicato nella parte motiva, con integrale compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento all’obbligo del ricorrente di comparire in Questura, lo accoglie, nei sensi indicati nella parte motiva, nella restante parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 11/07/2011

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it