T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6172/2004
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO
Sez. III ter
composto da
dr. Francesco Corsaro Presidente
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
Dr. Silvestro Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. (…) R.G. proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Colarizi e dall’Avv. Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma;
contro
l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-ACI in persona del Presidente p.t. costituitosi in giudizio con gli avvocati Luca Majorano, Francesco Guarino ed Achille Sinatra, dell'Avvocatura Generale dell’ACI;
e nei confronti di
OMISSIS, costituitosi in giudizio con l’Avv. R. La Cognata;
OMISSIS, Non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rifuto formatosi sull’istanza della parte all'organo dell'Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana-CSAI all’esecuzione della decisione del Tribunale Nazionale d’appello.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 25 marzo 2004 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati L. Mazzarelli, A. Sinatra e R. La Cognata.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la parte ricorrente impugna il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza, successiva ad una formale diffida, diretta a mettere in mora l’Amministrazione affinché, entro il termine ivi assegnato, provvedesse a dare esecuzione alla decisione del “Tribunale Nazionale d’appello” n. 17/03, con cui era stata annullata la gara “Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 360” del 7/8 giugno 2003.
La classifica ufficiale sarebbe invece stata quella definita dalla C.S.A.I. in esito ad una procedura di conciliazione, attivata da due piloti controinteressati davanti alla Camera arbitrale presso il CONI, peraltro svolta senza la presenza dello Scalera.
Per il ricorrente la valenza esclusivamente “contrattuale” della conciliazione, ai sensi degli artt.109 e 141 del Regolamento Nazionale Sportivo, non poteva far venir meno l’obbligo della integrale esecuzione della sentenza del Tribunale Nazionale di appello.
Di qui, a suo dire, l’illegittimità del silenzio.
Il ricorso è inammissibile.
Non è dato rinvenire nella specie alcun obbligo di provvedere in capo all’A.C.I..
Al momento della proposizione del ricorso era infatti già stato formalizzato l’esito del giudizio conciliativo innanzi al CONI: il ricorrente, al quale in quella sede erano stati riconosciuti sei punti, ben conosceva tale circostanza avendo impugnato tale decisione con ricorso n. 11848/2003.
E’ dunque evidente come, nel caso di specie, non si possa ravvisare nè un “silenzio” della Pubblica Amministrazione, e neppure un obbligo di provvedere sulla sua diffida.
Deve poi anche rilevarsi come, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (conv. con L. n. 280/2003) “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” sono riservate all'ordinamento sportivo.
Una volta esperiti i rimedi connessi con eventuali clausole compromissorie, in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall'art. 3 del cit. d.l. n. 220 spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del Coni o delle Federazioni sportive nazionali che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale (Cassazione civile, sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775).
Nel caso di specie, come ricordato dallo stesso ricorrente, la questione dell’annullamento dei tempi registrati nel corso di prove ufficiali di qualificazione, incideva direttamente sull’esito delle due gare, per cui non vi sono dubbi che il presente contendere ponga una questione che implica la valutazione di violazioni di regole tecniche di condotta di gara, ossia una questione che resta relegata nell’ordinamento sportivo. Si tratta dunque di una materia estranea alla sfera di cognizione di questo TAR.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese possono per questa parte essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :
1) dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.
3) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2004.