T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6254/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Mattii, Domenico Pavoni, Daniela Pigotti, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Unire, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della decisione n. 305/10 del 10.06.2010 della Commissione Disciplinare di I istanza dell'Unire che ha comminato al ricorrente la sanzione della SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE E DA OGNI ALTRA QUALIFICA IPPICA RIVESTITA PER MESI SEI E DELLA MULTA DI EURO 1.500,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unire;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso originariamente presentato al TAR delle Marche, e quindi riproposto a questo Tribunale a seguito di regolamento di competenza, OMISSIS ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di I istanza dell’UNIRE con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare indicata in epigrafe in relazione alla positività all’esame antidoping del cavallo OMISSIS, riscontrata in occasione di una gara svoltasi all’ippodromo di OMISSIS il 30 maggio 2008.

Premesse alcune osservazioni sulla giurisdizione, il ricorrente deduce i seguenti profili di gravame:

-) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: in particolare si lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi;

-) eccesso di potere per difetto di motivazione della positività, per mancanza della prova scientifica della stessa, costituita da cromatogrammi e spettri di massa dell’analisi; violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90 e delle Linee guida per le seconde analisi dell’Unire;

-) violazione delle Linee guida per le seconde analisi per mancanza di analisi quantitativa;

-) mancata ricerca degli altri metaboliti della Cocaina, oltre alla BZE, caratterizzanti il contatto con la sostanza primaria cocaina;

-) violazione dell’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire;

-) eccesso di potere per irragionevolezza.

Costituitosi in giudizio, l’ente intimato ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto: la giurisprudenza più recente esclude l’obbligo di espletare la seconda analisi in laboratorio diverso dalla prima; il sindacato giurisdizionale non può entrare nelle valutazioni tecniche (sindacato debole); sulle valutazioni di merito degli organi di giustizia sportiva non vi è giurisdizione del giudice amministrativo.

Disposta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo di gravame si eccepisce la violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: in particolare si lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi; nonché dei principi di imparzialità, efficienza e ragionevolezza.

Invero, dopo oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato, riformando una decisione del TAR Bolzano (n. 72/2011), che l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero un accertamento ex novo e non un riesame ed inoltre alle seconde analisi può partecipare anche la parte privata delegando se del caso sanitario di fiducia (Cons di St sez.VI n. 5525/2011 del 12.10 2011).

Considerato che il Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale, le argomentazioni del Giudice d’appello portano ad escludere, nella fattispecie, la fondatezza del primo motivo di gravame.

Con il secondo motivo si assume che nelle analisi mancherebbero cromatogrammi e spettri in violazione delle Linee guida Unire .

Ma, a prescindere dalla circostanza che nelle linee guida non si rintraccia un obbligo a pena di nullità delle analisi di fornire detti elementi, la cui necessità o meno nella presente fattispecie appartiene all’area di discrezionalità tecnica non sindacabile da questo Giudice se non per evidenti illogicità, comunque la circostanza affermata dal ricorrente non risulta provata; a ciò deve aggiungersi che, come detto, le seconde analisi possono svolgersi in contraddittorio con un tecnico di parte, che avrebbe potuto rilevare la omissione, cosa che non risulta..

Con il terzo motivo si lamenta la mancanza, nelle seconde analisi, dell’analisi quantitativa in violazione delle linee guida.

Nemmeno tale rilievo può essere accolto.

Le suddette Linee guida infatti, in due capitoli separati, indicano le procedure che devono essere seguite per l’analisi quantitativa e per l’analisi qualitativa, ma non individuano le ipotesi in cui sia obbligatorio effettuarle.

Invece l’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite prevede il divieto della presenza nell’organismo del cavallo di una qualsiasi quantità di una delle sostanze indicate in allegato, tra le quali quella qui riscontrata; non era quindi necessaria alcuna analisi quantitativa, in quanto la normativa non prevede alcuna soglia minima di tolleranza.

Con il quarto motivo di gravame si lamenta la mancata ricerca degli altri metaboliti della Cocaina, oltre alla BZE, caratterizzanti il contatto con la sostanza primaria cocaina, per desumerne l’insufficienza degli accertamenti istruttori espletati. Con il sesto motivo si censura poi la mancata applicazione dei criteri introdotti con delibera del CdA UNIRE sulla determinazione della soglia di punibilità della positività alla BZE riscontrata.

I rilievi non convincono.

L’adeguatezza tecnica del metodo seguito dal competente organo istruttorio per l’accertamento della positività alla sostanza in parola , peraltro conforme al vigente regolamento, oltre ad essere confermata dalla prevalente letteratura scientifica, non è sindacabile in sede di legittimità alla stregua dei rilievi di parte ricorrente che vorrebbero introdurre, attraverso argomenti ipotetici, un sindacato tecnico intrinseco sulla correttezza dell’accertamento tecnico tanto sotto il profilo del metodo di analisi, quanto sotto il profilo della soglia di positività necessaria ai fini della verifica del doping.

Con il quinto profilo di gravame si rileva la violazione dell’art. 15 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per mancanza del parere della Commissione scientifica dell’Unire; illogicità: non sarebbe tale il foglio sottoscritto da cinque componenti della Commissione scientifica e recante scheda sinottica.

L’assunto è infondato.

La scheda sinottica allegata proviene dalla Commissione scientifica dell’Unire, è sottoscritta da cinque componenti, e costituisce espressione sintetica delle valutazioni espletate.

Che poi detto parere non fosse sufficiente è una opinione di merito del ricorrente, che entra nel merito di una valutazione rimessa alla Commissione di disciplina chiamata a stabilire l’utilità dello stesso ai fini del procedimento; del resto non può ammettersi un sindacato sui contenuti e le forme che la Commissione scientifica intende dare al suo parere.

E’ comunque esclusa la sua mancanza sotto un profilo procedimentale.

Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato; cessano, conseguentemente, gli effetti dell’ordinanza 25 marzo 2011, n. 1063 emessa dalla Sezione in sede cautelare.

Sussistono tuttavia giuste ragioni, anche in relazione al mutamento giurisprudenziale sopra richiamato, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 e nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 10/07/2012

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