T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6255/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Pavoni, Stefano Mattii, con domicilio eletto presso Domenico Pavoni in Roma, via Riboty 28;

contro

Unire, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della decisione della Commissione di disciplina di appello n. 1265/a/t del 27.9.2010 che ha respinto l’appello avverso la decisione di primo grado confermando la sanzioni di SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA DI ALLENATORE PER MESI 12 E DA OGNI ALTRA QUALIFICA IPPICA RIVESTITA CON MULTA DI EURO 3.000,00 IN RELAZIONE ALLA POSITIVITÀ ALLA BENZOILEGGONINA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unire;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione di disciplina di appello dell’UNIRE che ha confermato la decisione di primo grado che ha respinto il ricorso contro il provvedimento con il quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare indicata in epigrafe in relazione alla positività all’esame antidoping del cavallo OMISSIS, riscontrata in occasione di una gara svoltasi all’ippodromo di OMISSIS il 4 ottobre 2008.

Premesse alcune osservazioni sulla giurisdizione, il ricorrente deduce i seguenti profili di gravame:

-) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: in particolare si lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi;

-) eccesso di potere per difetto di motivazione della positività, per mancanza della prova scientifica della stessa, costituita da cromatogrammi e spettri di massa dell’analisi; violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90 e delle Linee guida per le seconde analisi dell’Unire;

-) violazione delle Linee guida per le seconde analisi per mancanza di analisi quantitativa;

-) mancata ricerca degli altri metaboliti della Cocaina, oltre alla BZE, caratterizzanti il contatto con la sostanza primaria cocaina;

-) eccesso di potere per irragionevolezza; violazione norme procedimentali.

Costituitosi in giudizio, l’ente intimato ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto: la giurisprudenza più recente esclude l’obbligo di espletare la seconda analisi in laboratorio diverso dalla prima; il sindacato giurisdizionale non può entrare nelle valutazioni tecniche (sindacato debole); sulle valutazioni di merito degli organi di giustizia sportiva non vi è giurisdizione del giudice amministrativo.

Disposta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo di gravame si eccepisce la violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’identità del laboratorio di 1^ e 2^ analisi: in particolare si lamenta la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE che impedirebbe di svolgere le seconde analisi nello stesso laboratorio nel quale sono state effettuate le prime analisi; nonché dei principi di imparzialità, efficienza e ragionevolezza.

Invero, dopo oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato, riformando una decisione del TAR Bolzano (n. 72/2011), che l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite non impone di effettuare le seconde analisi in laboratorio diverso da quello nel quale sono state effettuate le prime analisi; peraltro le seconde analisi sarebbero un accertamento ex novo e non un riesame ed inoltre alle seconde analisi può partecipare anche la parte privata delegando se del caso sanitario di fiducia (Cons di St sez.VI n. 5525/2011 del 12.10 2011).

Considerato che il Collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale, le argomentazioni del Giudice d’appello portano ad escludere, nella fattispecie, la fondatezza del primo motivo di gravame.

Con il secondo motivo si assume che nelle analisi mancherebbero cromatogrammi e spettri in violazione delle Linee guida Unire .

Ma, a prescindere dalla circostanza che nelle linee guida non si rintraccia un obbligo a pena di nullità delle analisi di fornire detti elementi, la cui necessità o meno nella presente fattispecie appartiene all’area di discrezionalità tecnica non sindacabile da questo Giudice se non per evidenti illogicità, comunque la circostanza affermata dal ricorrente non risulta provata; a ciò deve aggiungersi che, come detto, le seconde analisi possono svolgersi in contraddittorio con un tecnico di parte, che avrebbe potuto rilevare la omissione, cosa che non risulta..

Con ulteriore motivo si lamenta la mancanza, nelle seconde analisi, dell’analisi quantitativa in violazione delle linee guida.

Nemmeno tale rilievo può essere accolto.

Le suddette Linee guida infatti, in due capitoli separati, indicano le procedure che devono essere seguite per l’analisi quantitativa e per l’analisi qualitativa, ma non individuano le ipotesi in cui sia obbligatorio effettuarle.

Invece l’art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite prevede il divieto della presenza nell’organismo del cavallo di una qualsiasi quantità di una delle sostanze indicate in allegato, tra le quali quella qui riscontrata; non era quindi necessaria alcuna analisi quantitativa, in quanto la normativa non prevede alcuna soglia minima di tolleranza.

Con altri motivi di gravame si lamenta la mancata ricerca degli altri metaboliti della Cocaina, oltre alla BZE, caratterizzanti il contatto con la sostanza primaria cocaina, per desumerne l’insufficienza degli accertamenti istruttori espletati e la mancata applicazione dei criteri introdotti con delibera del CdA UNIRE sulla determinazione della soglia di punibilità della positività alla BZE riscontrata.

Il rilievo non convince.

L’adeguatezza tecnica del metodo seguito dal competente organo istruttorio per l’accertamento della positività alla sostanza in parola , peraltro conforme al vigente regolamento, oltre ad essere confermata dalla prevalente letteratura scientifica, non è sindacabile in sede di legittimità alla stregua dei rilievi di parte ricorrente che vorrebbero introdurre, attraverso argomenti ipotetici, un sindacato tecnico intrinseco sulla correttezza dell’accertamento tecnico tanto sotto il profilo del metodo di analisi, quanto sotto il profilo della soglia di positività necessaria ai fini della verifica del doping.

Infine, con l’ultimo motivo, si deduce la violazione delle norme di procedura disciplinare, avendo dichiarato la Commissione di disciplina di appello inammissibili le eccezioni formulate per la prima volta in grado di appello.

Osserva il Collegio che la parte ricorrente non ha interesse alla delibazione di tale censura, in quanto l’organo disciplinare ha comunque esaminato nel merito, respingendole, tutte le osservazioni formulate dalla ricorrente che è stata in grado, pertanto, di percepire appieno le ragioni della conferma della sanzione irrogata e di intraprendere la via giurisdizionale, contestando in questa sede le motivazioni addotte in secondo grado.

Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato; cessano, conseguentemente, gli effetti dell’ordinanza 14 gennaio 2011, n. 186, emessa dalla Sezione in sede cautelare.

Sussistono tuttavia giuste ragioni, anche in relazione al mutamento giurisprudenziale sopra richiamato, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 e nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 10/07/2012

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