T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7039/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Codacci Pisanelli, con domicilio eletto presso Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio Monteverdi, 20;

contro

la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, ed il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, intimati e non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Questore di Roma n. 201300068 del 30.3.2013, con il quale è stato vietato al ricorrente l’accesso all’interno degli impianti sportivi (cd: “daspo”) per la durata di anni cinque, nonché di ogni altro atto preordinato, coordinato o comunque connesso, precedente o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento interdittivo, adottato nei confronti del ricorrente dal Questore della Provincia di Roma, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, per aver lo stesso proferito “frasi di incitamento all’odio razziale” – giallorosso ebreo – “creando, in considerazione del contesto, pericolo per la sicurezza pubblica”, in occasione dell’incontro di calcio Lazio-Catania disputatosi in data 30.3.2013 presso lo stadio olimpico di Roma;

Considerato:

che, posto che il divieto di accesso ad una serie di manifestazioni sportive, qual è quello in esame, costituendo una limitazione alla libertà di circolazione, deve trovare fondamento in una specifica disposizione di natura primaria, nel senso che la condotta, che costituisce indice di pericolosità, deve rinvenirsi in almeno una delle ipotesi enucleate dal citato art. 6 della legge n. 401/1989, anche il proferire frasi come quella detta dall’odierno istante può intendersi quale induzione alla violenza e determinare pericolo per la sicurezza pubblica, tenuto conto della situazione particolare in ciò è accaduto, in un clima di sovra-eccitazione generale;

Rilevato che la misura interdittiva qui censurata è stata disposta per la durata massima di cinque anni;

Considerato che, tenuto conto della peculiare modalità con la quale nella specie si è verificato l’incitamento o l’induzione alla violenza, alla luce anche dell’assenza di altri pregiudizi di sorta a carico del ricorrente, appare in violazione del principio di gradualità la scelta dell’efficacia della misura in esame per un periodo di cinque anni, a fronte della possibilità di modularla da un minimo di un anno sino a tale massimo;

Ritenuto:

che il provvedimento impugnato è illegittimo sotto il profilo appena considerato, laddove stabilisce la misura massima di efficacia del divieto de quo;

che esso è altresì illegittimo, nella parte in cui indica in modo del tutto generico i luoghi ai quali si riferisce la misura interdittiva in parola;

Considerato:

che, infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, il divieto deve concernere i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché quelli, anch’essi specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime;

che la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto risponde ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione dello stesso con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ed altresì di garanzia della stessa esigibilità del comando, altrimenti di difficile esecuzione;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti suindicati ed il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua;

che, in considerazione della peculiarità della questione disaminata e dell’accoglimento parziale del gravame, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013, con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 15/07/2013

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