T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6623/2017

Pubblicato il 06/06/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6977 del 2015, proposto da: Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società – A.I.A.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Paco D’Onofrio, Giuliano Boschetti e Francesco Bellini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via dei Tre Orologi n. 14/A;

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Mario Gallavotti, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via Panama n. 58; il Comitato Olimpico Sportivo – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Associazione Italiana Calciatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del Nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo approvato dal Consiglio Federale della FIGC e reso noto con Comunicato Ufficiale n. 190/A, pubblicato il 26.3.2015 ed entrato in vigore il 1°.4.2015, relativamente all’art. 1, comma 1 (punti 1, 2 e 8), all’art. 2, comma 2, all’art. 3, comma 2, all’art. 4, comma 3 (punti 3 e 5), all’art. 5, commi 3, 4 e 5, all’art. 6, comma 3, all’art. 7, comma 2, ed all’art. 9, comma 2;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Col presente ricorso l’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società – A.I.A.C.S. - e gli ex agenti di calciatori iscritti a detta Associazione individuati in epigrafe impugnano in parte qua il Nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo approvato dal Consiglio Federale della FIGC e reso noto con Comunicato Ufficiale n. 190/A, pubblicato il 26.3.2015 ed entrato in vigore il 1°.4.2015.

Le censure dedotte sono le seguenti:

1) Illegittimità dell’art. 2.2 (Finalità), nella parte in cui prevede che “In caso di divergenza tra Regolamento FIFA e il presente regolamento, quest’ultimo prevale”: violazione dell’art. 13, comma 1, lettera a, dello Statuto FIFA - violazione dell’art. 1, comma 5, lettera c, dello Statuto FIGC - eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.

Il Regolamento qui gravato è stato “adottato dalla FIGC in conformità ai principi emanati dal vigente Regolamento FIFA sugli intermediari, di cui costituisce diretta applicazione”. Il Regolamento degli Intermediari contiene, infatti, un insieme di principi e criteri direttivi, che devono considerarsi vincolanti per le Federazioni nazionali, tra cui la FIGC.

Tuttavia alcune disposizioni regolamentari federali, pregiudizievoli per i destinatari, odierni ricorrenti, non troverebbero alcun avallo nell’atto presupposto, rappresentato dal Regolamento FIFA. Ciò sarebbe reso possibile dalla seguente previsione, contenuta sempre nell’art. 2.2: “In caso di divergenza tra il Regolamento FIFA e il presente regolamento, quest’ultimo prevale”.

Tale previsione sarebbe destituita di qualsiasi presupposto logico e giuridico. Lo Statuto federale, all’art. 1, comma 5, lettera C, prevede, infatti, che la FIGC è tenuta a: “rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA”.

2) Illegittimità dell’art. 1, punti 1 e 8 (Definizioni), nella parte in cui prevede: “Calciatore: si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi con un Club”, nonché nella parte in cui prevede: “Società Sportiva o Club: si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio”: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35, 41 e 97 Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 56, 57, 59, 60 e 61 del Trattato CE - violazione e falsa applicazione del Regolamento FIFA - eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, irragionevolezza e contraddittorietà.

Si contesta la definizione che viene data all’art. 1 del calciatore, individuato come “un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi con un Club”, assumendo che ne sarebbe escluso il calciatore che, benché dilettante, stia per concludere un contratto da professionista. Ciò sarebbe illogico ed arbitrario, oltre che ingiustamente limitativo del diritto al lavoro, con pregiudizio economico per i procuratori sportivi, e dannoso per i calciatori dilettanti, presumibilmente giovani ed inesperti, ai quali sarebbe precluso potersi garantire i servizi professionali di un esperto, nell’atto di sottoscrivere il suo contratto da professionista.

Sarebbe caratterizzata dagli stessi profili di irragionevolezza la definizione che limita l’intervento professionale del procuratore sportivo agli accordi che prevedano Società affiliate alla FIGC, vale a dire solo italiane.

3) Illegittimità dell’art. 1, punto 2 (Definizioni): violazione di legge: artt. 3 e 111 Cost. - eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e contraddittorietà.

L’art. 1, punto 2, del Regolamento de quo istituisce e disciplina la “Commissione Procuratori Sportiva”, prevedendo che essa sia “formata da tre membri nominati dal Consiglio federale, di cui uno con funzioni di Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente regolamento”.

In tal modo viene istituito un Giudice speciale, con pieni poteri in ordine a violazioni relative al Regolamento contestato, senza che i procuratori sportivi possano concorrere, attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla sua nomina, riservata al Consiglio Federale, al cui interno siedono appunto tutte le categorie professionali sportive, tranne quella dei Procuratori Sportivi.

4) Illegittimità dell’art. 3.2 (Principi Generali), nella parte in cui prevede che “non possono svolgere l’attività di Procuratore sportivo...tutti coloro che...abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad esse affiliate”: violazione di legge: artt. 3, 41 e 97 Cost.- violazione e falsa applicazione dell’art. 4 Regolamento FIFA - eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza ed illogicità.

La norma censurata, a differenza di quella del Regolamento della FIFA, che individua ben precise ipotesi di conflitti di interesse, violerebbe il principio di tassatività ed in tal modo impedirebbe al procuratore sportivo di sapere preventivamente quali eventuali incompatibilità dovrebbe evitare per non pregiudicare la propria attività ed esporre sé ed il proprio cliente ad un procedimento disciplinare.

5) Illegittimità dell’art. 4.3, punto 3 (Registrazione), nella parte in cui prevede che per iscriversi nel registro bisogna “...non aver riportato condanne definitive...per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni”: violazione di legge artt. 3, 27, 41 e 111 Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 151, 163, 164, 165, 166, 167, 174, 178 e 179 c.p. - eccesso di potere per manifesta ingiustizia, irragionevolezza, disparità di trattamento e per illogicità.

I ricorrenti contestano la scelta di aver utilizzato, ai fini della computazione della pena, non già quella effettivamente comminata dal giudice penale a seguito di un processo, ma quella edittale prevista per i delitti non colposi, assumendo che essa sarebbe illogica ed inoltre confliggerebbe con le previsioni contenute nello Statuto del CONI ed in quello della stessa FIGC, che, nel disciplinare i requisiti per rivestire cariche istituzionali sportive, fanno riferimento alla pena concretamente inflitta.

6) Illegittimità dell’art. 4.3, punto 5 (Registrazione), nella parte in cui prevede per iscriversi nel registro bisogna “...non aver procedimenti...in essere nell’ambito FIGC”: violazione di legge: artt. 3 e 41 Cost.- eccesso di potere per difetto di proporzionalità, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e per contraddittorietà.

All’art. 4, comma 3, del Regolamento federale, si prevede che non possa ottenere la necessaria iscrizione chi abbia procedimenti disciplinari federali in corso. Tale previsione sarebbe violativa dei fondamentali principi di ordine costituzionale, poiché si impedisce di svolgere l’attività lavorativa, non già solo a chi sia stato condannato, anche se non ancora in via definiva, ma altresì a chi sia semplicemente ancora sub judice.

Peraltro anche lo Statuto del CONI, quando disciplina i requisiti per rivestire cariche istituzionali sportive, precisa, all’art. 5, comma 3, lettera C, che il candidato non deve “aver riportato.... squalifiche o inibizioni sportive definitive”.

Inoltre la stessa FIGC, nello specificare i limiti all’accesso alle cariche federali, all’art. 20, comma 5, del proprio Statuto, prevede che non possano essere eletti “quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione”.

7) Illegittimità dell’art. 4.3, punto 5 (Registrazione), nella parte in cui prevede che, per iscriversi nel registro, bisogna “non aver...sanzioni disciplinari in essere nell’ambito FIGC”: eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà.

Il soggetto che richiede l’iscrizione al registro de quo deve dichiarare di non avere “sanzioni disciplinari in essere nell’ambito FIGC”.

La norma impugnata sarebbe illegittima, nella parte in cui non esclude dal novero delle sanzioni disciplinari quelle ancora in essere, ma comminate a carico di un ex agente oggi prossimo alla registrazione, per il conflitto di interesse, illecito non più contemplato delle norme.

8) Illegittimità dell’art. 5.3 (Contratto di rappresentanza): violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost. - violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento FIFA - eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento.

Si denuncia l’illegittimità dell’art. 5, comma 3, del regolamento in questione, secondo il quale “un Calciatore può sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso”.

Tale prescrizione sarebbe illogica, atteso che imporrebbe “un’arbitraria ed illogica limitazione non solo all’intervento professionale di più procuratori, determinando un danno economico generato dalla riduzione di occasioni e clienti, ma anche alla possibilità per un calciatore di avvalersi della consulenza e dell’assistenza di più professionisti”.

Essa causerebbe disparità di trattamento, nonché pregiudizio della par condicio tra contraenti, segnatamente tra i calciatori, che possono essere assistiti da un solo procuratore, e le Società sportive, che invece potrebbero avvalersi di un collegio di professionisti.

Tale previsione non troverebbe il suo equivalente in alcun regolamento di altre Federazioni e neppure in quello della FIFA.

9) Illegittimità dell’art. 5.4 (Contratto di rappresentanza): violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost. - violazione di legge: art. 7 del Regolamento FIFA - eccesso di potere per manifesta ingiustizia, irragionevolezza ed illogicità.

Si assume l’illegittimità dell’art. 5, comma 4, del regolamento de quo, secondo cui “gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore cessano automaticamente qualora quest’ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club”.

Tale norma avrebbe il precipuo scopo di negare ad un procuratore sportivo le residue spettanze per un’attività professionale già proficuamente svolta a vantaggio del proprio committente, solo se Società. In tal modo un procuratore che, in ossequio al mandato ricevuto da una Società, favorisse la sottoscrizione di un contratto di prestazione sportiva con un calciatore, maturando emolumenti da corrispondersi nel corso di più stagioni sportive (annualità), perderebbe il diritto al percepimento delle residue spettanze se il calciatore per qualsiasi motivo, quindi anche per volere della stessa Società, non fosse più tesserato con quest’ultima.

10) Illegittimità dell’art. 5.5 (Contratto di Rappresentanza), nella parte in cui prevede che per il deposito del Contratto di rappresentanza occorra un “...previo versamento dei diritti di segreteria”: violazione di legge: artt. 3 e 23 Cost. - eccesso di potere per difetto di proporzionalità, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

Si contesta il fatto che, in base a quanto previsto dall’art 5, comma 5, per un corretto e regolare deposito del contratto di rappresentanza, sia necessario corrispondere i cd. “diritti di segreteria”, dell’importo di € 150,00 per ciascuna registrazione.

La circostanza che sia il procuratore tenuto al deposito ed al versamento del relativo importo comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti, che invece fanno parte della Federazione.

Si tratterebbe di una vera e propria tassazione, che, in base a quanto statuito dall’art. 23 Cost., richiederebbe la previsione ad opera di una legge, e non già di un regolamento della FIGC.

11) Illegittimità dell’art. 6.3 (Corrispettivi): violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e ss e degli artt. 1341 e 1342 c.c. - violazione di legge: art. 7, comma 3, del Regolamento FIFA - eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà.

Vi sarebbe un’ingerenza nell’autonomia contrattuale nella determinazione dei compensi.

All’art. 6, comma 3, del Regolamento federale, la Federazione, nel fornire un criterio di individuazione della percentuale spettante ad un procuratore Sportivo, negoziata tra i contraenti, prima indica genericamente che le parti “possono fare riferimento” ai successivi parametri economici specificati (il 3%), mentre successivamente, nel menzionare esplicitamente le due ipotesi contrattuali, precisa che “non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore” e che “non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento”. Si tratterebbe di una disposizione normativa ambigua.

12) Illegittimità dell’art. 7.2 (Conflitto di interessi), nella parte in cui prevede che “è fatto divieto ai Procuratori Sportivi avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club”: violazione di legge: artt. 3 e 41 Cost. - eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e contraddittorietà.

In particolare, se ne censura la genericità, che esporrebbe il Procuratore Sportivo ad ogni e qualsivoglia contestazione disciplinare che la Procura federale intendesse formalizzare.

13) Illegittimità dell’art. 9.2 (Sanzioni): violazione di legge artt. 3 e 41 Cost. - eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e contraddittorietà.

Si contesta in primo luogo la circostanza che, nell’individuare le sanzioni irrogabili ai Procuratori sportivi, la suindicata disposizione preveda esclusivamente la sospensione sino ad un massimo di un anno e non anche sanzioni di natura pecuniaria o meramente monitoria, differentemente da tutte le altre categorie professionali, nei confronti delle quali la FIGC prevede e disciplina l’irrogazione di una vasta gamma di sanzioni di diversa gravità, in ragione di un’accertata diversità di gravità della condotta.

Altra discriminazione si rinverrebbe nella sanzione della preclusione da ogni successiva iscrizione, prevista per i procuratori sportivi in caso di cumulo di violazioni che abbiano comportato la sanzione definitiva della sospensione per un periodo complessivo di tre anni, calcolato in un arco temporale di cinque anni, mentre, rispetto agli altri soggetti, essa consegue alla sanzione inibitoria di cinque anni comminata in un unico procedimento.

Si è costituita in giudizio la FIGC, la quale ha depositato documentazione ed una memoria difensiva.

Essa ha eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, per mancato esaurimento dei gradi di giustizia sportiva e, perciò, per mancato rispetto della pregiudiziale sportiva.

La Federazione ha inoltre puntualmente controdedotto alle censure avversarie.

Con ordinanza n. 3173 del 22.7.2015, è stata respinta la domanda cautelare proposta in via incidentale.

Detta ordinanza non risulta essere stata appellata.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 9.5.2017.

Nel corso della suddetta pubblica udienza il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale le asserite criticità che sarebbero state risolte dalle modifiche apportate al Regolamento impugnato col Comunicato Ufficiale n. 122/A del 31.8.2015.

Nella suindicata pubblica udienza del 9.5.2017 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

I - Col ricorso all’esame del Collegio, proposto dall’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società – A.I.A.C.S. - e dagli ex agenti di calciatori iscritti a detta Associazione individuati in epigrafe, si impugna in parte qua il Nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo approvato dal Consiglio Federale della FIGC e reso noto con Comunicato Ufficiale n. 190/A, pubblicato il 26.3.2015 ed entrato in vigore il 1°.4.2015.

II - Va preliminarmente vagliata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, per mancato esaurimento dei gradi di giustizia sportiva e, perciò, per mancato rispetto della pregiudiziale sportiva, così come prescritto dall’art. 3 del d.l. n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, mossa dalla FIGC.

II.1 - La disposizione menzionata recita così: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

Come si argomenterà di seguito, nel caso che ci occupa, per ragioni di ordine oggettivo e soggettivo, non si richiedeva, tuttavia, che fossero preventivamente aditi tutti i gradi di giustizia sportiva.

II.2 - Per quanto concerne il profilo oggettivo, occorre rimarcare che l’atto censurato ha natura regolamentare; oggetto dell’impugnativa è, infatti, non già la delibera del Consiglio federale con cui il regolamento è stato approvato, bensì il regolamento stesso.

Non è possibile impugnare la norma sportiva innanzi alla giustizia sportiva, in quanto il giudice dell’ordinamento sportivo non ha il potere di sindacare la legittimità delle norme dell’ordinamento, del quale fanno parte, essendo anzi il suo compito quello di applicare e di fare rispettare le norme dell’ordinamento sportivo.

Tali norme vanno impugnate direttamente innanzi al giudice statale – giudice amministrativo, che ha invece il potere di sindacarne la legittimità, in quanto soltanto detto giudice può annullare gli atti regolamentari degli ordinamenti settoriali, in genere, e dell’ordinamento settoriale sportivo, in particolare, avendo essi il carattere, per quanto riguarda il livello normativo, di fonte regolamentare e, per quanto riguarda la natura giuridica, di atto amministrativo.

II.3 - Per quanto concerne il profilo soggettivo, deve evidenziarsi che la pregiudiziale sportiva non può che riguardare i soggetti sottoposti alle regole dell’ordinamento sportivo.

Il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo o comunque della sua preferenza, quando non vi sia una vera e propria riserva in suo favore, può essere rinvenuto nelle norme costituzionali di cui all’art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, ed all’art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo.

Sulla base di tali norme costituzionali, i soggetti, al momento della loro affiliazione e tesseramento, accettano la clausola compromissoria contenuta nello Statuto.

In proposito lo stesso art. 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, da questa erroneamente richiamata per supportare la propria tesi, stabilisce:

“1.I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2.I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3.Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali.”.

Il punto è che né gli agenti di calcio né tanto meno l’associazione che li rappresenta possono inquadrarsi nei soggetti suindicati, non potendo essi considerarsi come “soggetti comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo” solo perché tenuti ad una serie di adempimenti nei confronti della FIGC per svolgere la loro attività e perché soggetti a sanzioni in caso di violazione di tali obblighi.

Lo stesso Regolamento che qui si impugna dà la seguente definizione di procuratore sportivo: “il soggetto che per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società sportiva e/o un calciatore per le finalità di cui al successivo art. 2” - vale a dire per la “conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un calciatore e una Società sportiva” e per la “conclusione di un trasferimento di un calciatore tra due Società Sportive” – “in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati”.

Perciò l’agente di calciatori – ora procuratore sportivo - non è affiliato né è legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla FIGC, ma è un libero professionista.

Deve poi aggiungersi, sempre sul piano soggettivo, che, per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento censurato col ricorso in esame, in data 1°.4.2015, in virtù della norma transitoria che dalla stessa data ha stabilito l’abolizione della licenza già prevista per gli agenti di calciatori, gli agenti automaticamente qualsivoglia tipologia di contatto con la Federazione, essendo poi richiesto, per lo svolgimento della propria attività, l’iscrizione in un apposito Registro tenuto dalla Federazione stessa.

II.4 - In conclusione l’eccezione in esame va disattesa.

III - Fatta questa preliminare precisazione, va evidenziato che il Regolamento oggetto della presente impugnazione è stato adottato sulla base di quanto sancito dal Regolamento tipo FIFA, approvato nel marzo 2014 ed entrato in vigore il 1°.4.2015.

Tale ultima data era stata resa nota con largo anticipo, al fine di consentire l’adeguamento delle Federazioni nazionali alla nuova normativa.

III.1 - Tutto il regolamento FIFA è vincolante per le associazioni membro, salva la contrarietà dei principi in esso sanciti a norme di legge delle singole nazioni, nel qual caso non possono che prevalere queste ultime. In proposito l’art. 1, comma 2, di tale regolamento recita: “alle associazioni nazionali è richiesto di prendere atto di tali standard minimi e implementarli e rafforzarli in base a quanto richiestogli in questo regolamento, rispettando tutte le normative e le legislazioni nazionali applicabili: le associazioni dovranno cioè redigere un proprio regolamento che ingloberà i principi stabiliti in questo regolamento”.

IV - Il fondamento della riforma qui in esame è rappresentato dall’abbandono del sistema delle licenze e dalla sua sostituzione con la creazione di un sistema di registrazione, alla cui adozione sono state, perciò, obbligate tutte le associazioni nazionali – per l’Italia la FIGC.

La soluzione organizzativa incardinata sul sistema dell’iscrizione a registro è idonea a semplificare il sistema, risponde alle pressanti richieste di liberalizzazione del relativo mercato ed appare conforme alle previsioni dell’ordinamento comunitario, stimolando il confronto concorrenziale ed in tal modo consentendo a coloro che fruiscono dei servizi indicati all’art. 2 del nuovo Regolamento di scegliere liberamente da chi farsi assistere, sempreché in possesso di requisiti minimi, la cui sussistenza in concreto è rimessa all’individuazione e verifica della FIGC, senza necessità che detti soggetti siano in possesso di apposita licenza, così come invece stabilito nel previgente sistema.

V - Occorre precisare che nel Regolamento della FIGC il procuratore sportivo presta la propria attività in favore di Società sportive e di calciatori per la “conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un calciatore e una società sportiva” e/o per la “conclusione di un trasferimento di un calciatore tra due Società sportive”.

L’assistenza è limitata alla fase contrattuale e precontrattuale (trattative), nella determinazione delle condizioni e delle caratteristiche dell’attività di prestazione sportiva.

V.1 - Essa, perciò, si differenzia dall’attività di intermediazione, contemplata invece nel regolamento della FIFA, ordinariamente non ammessa nel nostro ordinamento con riferimento alla manodopera.

V.2 - Tale divergenza è stata resa possibile grazie alla clausola su citata, contenuta nell’art. 1, comma 2, del regolamento FIFA, che fa salvo il rispetto di “tutte le normative e le legislazioni nazionali applicabili”.

Proprio in ragione di ciò, l’art. 2 del regolamento qui impugnato prevede testualmente: “Il presente regolamento è adottato dalla FIGC in conformità ai principi emanati dal vigente Regolamento FIFA sugli intermediari, di cui costituisce diretta applicazione.

In caso di divergenza tra il Regolamento FIFA e il presente regolamento, quest’ultimo prevale”.

V.3 - Pertanto, diversamente da quanto dedotto in ricorso, non si ravvisa alcuna violazione del regolamento FIFA ad opera di quello qui impugnato.

VI - Bisogna ora considerare che, col Comunicato Ufficiale del Consiglio federale della FIGC n. 122/A del 31.8.2015, sono state apportate alcune modifiche al Regolamento impugnato.

VI.1 - Pertanto occorre vagliare se ed in quale misura residui l’interesse ad una pronuncia di merito in ordine alle ulteriori censure dedotte col presente ricorso, tenuto conto di quanto espressamente dichiarato in udienza dal difensore della parte ricorrente.

VII - Per quanto concerne la contestazione relativa alla definizione del calciatore data all’art. 1 del Regolamento de quo, va rilevato che, con la richiamata modifica, essa è stata così articolata: “si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club”.

VII.1 - In tal modo l’obiezione, contenuta in ricorso, secondo cui ne sarebbe escluso il calciatore che, benché dilettante, stia per concludere un contratto da professionista, è senz’altro superata, con la conseguenza che la doglianza in esame è improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

VIII - È venuto meno l’interesse della parte ricorrente a contestare anche la definizione di Società sportiva o Club, che attualmente ricomprende, non solo le Società affiliate alla FIGC, vale a dire quelle italiane, bensì anche quelle affiliate a qualsiasi altra Federazione facente capo alla FIFA, così consentendo l’intervento professionale del procuratore sportivo agli accordi con tutti i suddetti Clubs.

IX - La parte ricorrente si duole altresì di non poter concorrere, attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla nomina della Commissione Procuratori Sportivi, titolare di poteri disciplinari sugli iscritti, riservata al Consiglio Federale.

IX.1 - Va rilevato al riguardo che i procuratori sportivi, a differenza dei calciatori e delle Società sportive, non fanno parte dell’ordinamento sportivo e per tale ragione non possono prendere parte al Consiglio Federale, chiamato appunto a nominare detta Commissione.

X - Ulteriore profilo di doglianza, connesso con quello appena esaminato, sarebbe ravvisabile nella circostanza che i procuratori sportivi, in quanto non rappresentati in Consiglio Federale, da una parte, non hanno concorso, diversamente delle Società sportive e dai calciatori, all’emanazione del Regolamento de quo e, dall’altra, saranno giudicati da una Commissione composta da membri scelti dai rappresentanti di tali soggetti, che sono gli altri due contraenti.

Si è già evidenziato in precedenza che possono prendere parte al Consiglio federale, chiamato a nominare la Commissione Procuratori Sportivi, soltanto i rappresentanti delle componenti federali, fra le quali, secondo quanto stabilito dallo Statuto della Federazione, non impugnato, non figurano i procuratori sportivi.

XI - Con altro motivo si censura la genericità della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2, del Regolamento de quo, in materia di conflitti di interesse.

XI.1 - Essa recita così: “Non possono svolgere l’attività di Procuratore sportivo...tutti coloro che… abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad esse affiliate”.

XI.2 - Tale norma, a differenza di quella del Regolamento della FIFA, che individua ben precise ipotesi di conflitti di interesse, violerebbe il principio di tassatività ed in tal modo impedirebbe al procuratore sportivo di sapere preventivamente quali eventuali incompatibilità dovrebbe evitare per non pregiudicare la propria attività ed esporre sé ed il proprio cliente ad un procedimento disciplinare.

XI.3 - Si rammenta in proposito innanzi tutto che la FIFA, nel suo Regolamento, si è limitata a fissare standard minimi, senza precludere, anzi incentivando, discipline nazionali maggiormente garantistiche e trasparenti.

XI.4 - Va poi considerato che, proprio per venire incontro alle esigenze di chiarezza espresse dagli operatori, la Federazione Italiana Giuoco calcio, nel commentario fornito agli operatori del settore, certamente non avente alcun valore vincolante, ma senz’altro da considerare un valido aiuto ermeneutico e un dato nel quale riporre un legittimo affidamento, ha specificato la portata della disposizione in esame, in particolare, dell’espressione “rapporti di qualsiasi altro genere”, che poteva dare adito a dubbi interpretativi. Essa ha precisato che non si tratta di rapporti professionali diretti in ambito federale, nella qualità di procuratore sportivo, ma di rapporti – di natura professionale, familiare o comunque di parentela – con altri soggetti che svolgono funzioni all’interno della FIGC o di un suo Club.

XI.5 - Conseguentemente anche la presente censura è destituita di fondamento.

XII - Si muovono inoltre contestazioni con riguardo ai requisiti morali di cui i richiedenti l’iscrizione al Registro de quo devono dichiarare il possesso, requisiti la cui sussistenza in concreto naturalmente la FIGC può verificare.

XII.1 - In proposito deve preliminarmente precisarsi che il regolamento FIFA, all’art. 4, prescrive che la Federazione sia tenuta ad accertare che l’intermediario – in Italia il procuratore – abbia una reputazione impeccabile.

La Federazione italiana ha individuato i requisiti, in presenza dei quali, appunto, la reputazione possa qualificarsi come impeccabile.

XII.2 - In particolare, secondo la previsione dell’art. 4, comma 3, del regolamento della FIGC, nel testo originariamente adottato, si prescriveva al procuratore sportivo che richiedeva l’iscrizione nel registro in parola di dichiarare:

“di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni;

di non aver riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo la sanzione della preclusione;

di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal presente regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC”.

XIII - Per quanto concerne le condanne, il previgente Regolamento considerava, quale causa ostativa alla sottoposizione alla prova d’esame funzionale al conseguimento della licenza, genericamente qualsiasi condanna per delitti non colposi e, perciò, poneva un limite ben più restrittivo di quello attuale sopra visto.

XIV - I ricorrenti contestano la scelta di aver utilizzato, ai fini della computazione della pena, non già quella effettivamente comminata dal giudice penale a seguito di un processo, ma la pena edittale prevista per i delitti non colposi, assumendo che essa sarebbe illogica ed inoltre confliggerebbe con le previsioni contenute nello Statuto del CONI ed in quello della stessa FIGC, che, nel disciplinare i requisiti per rivestire cariche istituzionali sportive, fanno riferimento alla pena concretamente inflitta.

XIV.1 - Va detto in proposito che la scelta di ancorare l’entità della pena rilevante, ai fini della preclusione all’iscrizione nel registro di che trattasi, alla pena edittale per delitti non colposi, e non già a quella in concreto comminata, risponde alla volontà, tutt’altro che irragionevole, di consentire ai potenziali destinatari della prescrizione di conoscerne precisamente ex ante la portata in concreto.

XIV.2 - Perciò, in assenza di illogicità manifesta, nel qual caso soltanto il giudice potrebbe esercitare il proprio sindacato senza sfociare nel merito, detta prescrizione deve ritenersi legittima.

XV - Va poi precisato che i due istituti della riabilitazione e dell’estinzione del reato, espressamente previsti da una fonte normativa sovraordinata, quale è la legge, operano a prescindere dall’espresso richiamo nel regolamento.

XV.1 - Pertanto, pur mancando, a differenza del previgente regolamento, il loro richiamo espresso, l’attuale previsione regolamentare, per come è formulata, non può essere intesa nel senso che non se ne debba tener conto.

XV.2 - Per quanto concerne i requisiti di moralità rispetto all’ordinamento sportivo, s’individua innanzi tutto quello dell’assenza, in capo al soggetto richiedente, della sanzione della preclusione.

XV.3 - Va rilevato che la sussistenza della sanzione della preclusione da ogni rango o categoria della FIGC costituisce una causa definitiva, ostativa all’iscrizione, già prevista come impeditiva della presentazione della richiesta di sottoposizione all’esame per ottenere la licenza.

XV.4 - Perciò la doglianza concernente la previsione di tale requisito è inammissibile.

XVI - In relazione ai requisiti morali, la modifica regolamentare intervenuta ha fatto venir meno la causa ostativa alla registrazione, rappresentata dall’aver procedimenti disciplinari in essere. Infatti la pendenza di procedimenti disciplinari non ne costituisce più impedimento.

XVI.1 - Conseguentemente, conformemente a quanto dichiarato dal difensore della parte ricorrente in udienza, la censura concernente l’illegittimità della clausola sulla pendenza di procedimenti penali è improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.

XVII - Riguardo poi alle sanzioni “in essere”, si è precisato con la modifica apportata al testo del Regolamento quanto era stato già indicato in via interpretativa nel commentario fornito dalla FIGC: in sede di registrazione, va dichiarata l’assenza di “sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della FIGC, e di avere esaurito i pagamenti di eventuali sanzioni pecuniarie o essere comunque al corrente con eventuali rateizzazioni”.

XVII.1 - La ratio sottesa a tale previsione è quella di evitare che possano operare in ambito federale soggetti che, già sanzionati dalla giustizia sportiva, stiano ancora espiando sanzioni interdittive ovvero che si rifiutino di pagare le sanzioni pecuniarie irrogate nei loro riguardi.

XVII.2 - In tutti gli altri casi le sanzioni meno gravi della preclusione non assumono rilevanza al fine qui considerato.

XVII.3 - Conseguentemente anche la censura appena esaminata è priva di fondamento.

XVIII - Ulteriori profili di illegittimità denunziati attengono ad asserite ingerenze nell’autonomia contrattuale.

XVIII.1 - In particolare, in ricorso si denuncia l’illegittimità dell’art. 5, comma 3, del regolamento in questione, secondo il quale “un Calciatore può sottoscrivere un contratto di rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso”.

Tale prescrizione sarebbe illogica, atteso che imporrebbe “un’arbitraria ed illogica limitazione non solo all’intervento professionale di più procuratori, determinando un danno economico generato dalla riduzione di occasioni e clienti, ma anche alla possibilità per un calciatore di avvalersi della consulenza e dell’assistenza di più professionisti”.

Essa causerebbe disparità di trattamento, nonché pregiudizio della par condicio tra contraenti, segnatamente tra calciatori, che possono essere assistiti da un solo procuratore, e le Società sportive, che invece potrebbero avvalersi di un collegio di professionisti.

Tale previsione non troverebbe il suo equivalente in alcun regolamento di altre Federazioni e neppure in quello della FIFA.

XVIII.2 - Occorre correttamente interpretare la citata disposizione di cui all’art. 5, comma 3.

Essa va intesa nel senso che un calciatore non può farsi rappresentare da più procuratori che agiscono autonomamente e distintamente, ma può comunque senz’altro conferire un mandato congiunto a più soggetti. In altre parole, ciò che s’intende vietare è solo che vi sia una pluralità di distinti contratti di rappresentanza.

XVIII.3 - Ne deriva che la doglianza in esame è infondata.

XIX - Si assume ancora in ricorso l’illegittimità dell’art. 5, comma 4, del Regolamento de quo, secondo cui “gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore cessano automaticamente qualora quest’ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club”.

XIX.1 - Va precisato al riguardo che gli effetti interessati dalla cessazione del tesseramento del calciatore con il club sono soltanto quelli non ancora maturati, non riguardando certamente il periodo anteriore a tale cessazione. Si tratta di previsione pensata per fornire una soluzione ex ante e così prevenire eventuali problematiche in ordine alle spettanze, in caso appunto di cessazione del tesseramento. Resta comunque salva l’autonomia negoziale tra le parti, le quali possono sempre prevedere nel contratto di rappresentanza che il compenso del procuratore sia interamente dovuto al mero verificarsi dell’evento del tesseramento del calciatore, a prescindere dalla sua permanenza nel club per tutte le stagioni contrattualmente indicate.

XX - Per quanto concerne la denunciata ingerenza nell’autonomia contrattuale con riguardo alla determinazione dei compensi, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che è venuto meno l’interesse a farla valere, in ragione della modifica apportata al Regolamento col C.U. n. 122/A.

XX.1 - Infatti dal testo attualmente vigente si desume inequivocabilmente il carattere non vincolante dei tetti ai compensi espressi in termini percentuali. Segnatamente, prima di specificare detti tetti nella misura del “3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore”, in caso di ingaggio di un calciatore, e del “3% del valore del trasferimento”, nell’ipotesi di suo trasferimento, è detto: “Le parti, nello stabilire l’entità del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo, possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione”.

XXI - In ricorso si contesta ancora il fatto che all’art 5, comma 5, per un corretto e regolare deposito del contratto di rappresentanza, sia necessario corrispondere i cd. “diritti di segreteria”, dell’importo di € 150,00 per ciascuna registrazione.

XXI.1 - La circostanza che sia il procuratore tenuto al deposito ed al versamento del relativo importo comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti, che invece fanno parte della Federazione.

XXI.2 - Si tratterebbe di una vera e propria tassazione, che, in base a quanto statuito dall’art. 23 Cost., richiederebbe la previsione ad opera di una legge, e non già di un regolamento della FIGC.

Occorre subito chiarire che l’importo viene correttamente corrisposto a titolo di “diritti di segreteria”, in quanto serve a remunerare l’attività di gestione dei contratti di rappresentanza, cosa ben diversa dalla tenuta del registro dei procuratori, per la quale annualmente, al momento dell’iscrizione, viene versata la somma di € 500,00.

XXI.3 - Conseguentemente la previsione del pagamento di tale importo non può certo inquadrarsi nell’ambito applicativo dell’art. 23 Cost..

XXI.4 - Inoltre è assolutamente logico che, dal momento che l’onere di depositare il contratto rappresentanza è in capo ai procuratori sportivi, siano questi tenuti a versare tali diritti.

Certamente agli stessi non è precluso di stabilire con i propri clienti che i 150 € dei diritti di segreteria debbano gravare sull’una o sull’altra parte.

XXI.5 - Ne deriva che anche la presente doglianza va disattesa.

XXII - Si censura altresì l’art. 7, comma 2, del Regolamento de quo, in base al quale “È fatto divieto ai Procuratori Sportivi avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore da un Club ad altro Club”.

XXII.1 - La richiamata norma, contestata in questa sede, ha come fonte il Regolamento FIFA sullo status ed il trasferimento di calciatori, le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 1 dello stesso regolamento, devono essere obbligatoriamente recepite da parte di ciascuna Federazione Sportiva nazionale, senza alcuna possibilità di discostarvisi.

Segnatamente, secondo la traduzione in lingua italiana dell’art. 18 bis di detto regolamento, intitolato “influenza di terzi sulle società”, “nessuna società può stipulare contratti che permettano a qualsiasi altra parte che figuri all’interno del contratto o a terzi di acquisire la capacità di influire sui rapporti di lavoro e sulle questioni relative ai trasferimenti…”.

XXII.2 - Perciò l’interesse al quale la norma fa riferimento non può certamente essere confuso con “un certo e legittimo interesse, economico (diretto) e professionale (indiretto) da parte di un Procuratore Sportivo, che ragionevolmente svolge la sua attività lavorativa per finalità anche lucrative”, come erroneamente paventato dalla parte ricorrente, con la conseguenza che anche la censura in esame è infondata.

XXIII - Infine profili di censura attengono alle sanzioni astrattamente irrogabili ai procuratori sportivi che si rendessero responsabili delle violazioni del Regolamento, in base all’art. 9, comma 2.

XXIII.1 - Al riguardo si contesta in primo luogo la circostanza che, nell’individuarle, detta disposizione preveda esclusivamente la sospensione sino ad un massimo di un anno e non anche sanzioni di natura pecuniaria o meramente monitoria.

XXIII.2 - Si osserva che, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del regolamento in esame, “le sanzioni irrogate ai procuratori sportivi sono comunicate dalla FIGC alla FIFA ai fini della loro estensione a livello internazionale”.

XXIII.3 - Dato quest’obbligo di comunicazione e considerato appunto che le sanzioni devono poter essere eseguite a livello internazionale, la sospensione risulta l’unica misura effettivamente applicabile a livello sia nazionale sia internazionale.

XXIII.4 - Peraltro la graduazione è possibile anche per la sospensione, in ragione della possibilità di comminarla per una differente durata in ragione della gravità della condotta sanzionata.

XXIII.5 - Pertanto anche il vizio in esame è infondato.

XXIV - In conclusione, alla luce della disamina svolta, il ricorso è in parte improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ed in parte sfornito di fondamento e da rigettare.

XXV - Per quanto concerne le spese del presente giudizio, in considerazione della peculiarità della questione esaminata, si ritengono sussistenti i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- in parte dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ed in parte rigetta il ricorso in epigrafe;

- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017, con l’intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

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