T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7283/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Perone e Daniela Tricarico, e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo Studio Mnc in Roma, Piazza del Popolo, 18;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della provincia di Roma n. 78823/07 del 17 settembre 2007, notificato il successivo 11 novembre 2007, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Questore di Roma in data 4 luglio 2007, di divieto di accesso per anni due agli stadi della provincia di roma ed in tutti quelli ove le squadre di calcio “OMISSIS” e “OMISSIS ” disputeranno incontri di calcio;

- (se ed in quanto occorra), della nota della Questura di oma n. 288 del 20 giugno 2007;

- (se ed in quanto occorra) della nota della Questura di Roma n. 124/daspo del 4 luglio 2007;

- (se ed in quanto occorra) della nota della Regione Carabinieri “Lazio” – stazione di Aprilia n. 70/119 del 16 luglio 2007;

- (se ed in quanto occorra) della nota della Questura di Latina – Commissariato di p.s. Cisterna di Latina del 24 luglio 2007;

- (se ed in quanto occorra) dell’ordine del Questore di roma n. 2007000142 del 4 luglio 2007, notificato il successivo 24 luglio 2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Premette in fatto il ricorrente:

- che il Questore di Roma, con provvedimento in data 4.7.2011, gli ha interdetto, ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della legge n.401 del 1989, per anni due, l’accesso ad ogni stadio della provincia di Roma ove si tengono competizioni calcistiche, professionali e/o amichevoli, ed a tutti gli stadi del territorio nazionale ove le squadre di calcio del “OMISSIS” e del “OMISSIS” disputeranno incontri di calcio, inter-regionali, nazionali ed amichevoli, contestualmente disponendo, per lo stesso periodo biennale, l’obbligo per il prevenuto di presentarsi, 30 minuti dopo l’inizio del primo e del secondo tempo di ogni incontro di calcio della squadra del “OMISSIS”, presso la Stazione dei CC di Aprilia;

- che il provvedimento impugnato, convalidato dalla competente Ago, motiva il divieto impartito con la partecipazione del ricorrente ad una rissa, verificatasi il giorno dell’incontro di calcio tra le squadre del “OMISSIS” e del “OMISSIS” (27.5.2007) fra alcuni giocatori di entrambe le società che si toglievano le maglie sociali per non farsi riconoscere (come riportato nell’informativa di reato del Comm. to “Colleferro” in data 20.6.2007);

- che, conseguentemente, sostiene il ricorrente, gli è stato inibito l’accesso agli stadi “per essersi tolto la maglietta e non per aver partecipato alla rissa”;

- che avverso il provvedimento del Questore esso ricorrente si è gravato in via amministrativa tramite ricorso gerarchico al Prefetto di Roma: autorità quest’ultima che ha dichiarato, con decreto del 17.9.2007, inammissibile tale rimedio essendo stato il provvedimento impugnato convalidato dall’A.g.o.

Con il ricorso in epigrafe indicato, pertanto, il OMISSIS si è gravato sia avverso detto decreto prefettizio che avverso il provvedimento sotto ordinato del Questore di Roma nonchè, “se ed in quanto occorra” avverso la nota informativa sopra richiamata e avverso le ulteriori note in epigrafe specificate.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, per il tramite del Pubblico Patrocinio, senza depositare scritti difensivi.

Nella camera di consiglio del 10.1.2008, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione interinale dei provvedimenti impugnati con Ordinanza n.230/2008 che non risulta appellata al Consiglio di Stato.

La causa è stata già chiamata, una prima volta, all’udienza pubblica del 15.12.2011 e ritenuta, in tale occasione, non matura per la decisione. Si è difatti, con Ordinanza n.427/2012, disposta l’acquisizione di copia del ricorso gerarchico promosso dal ricorrente e, da questi, non unito al fascicolo di causa. Di seguito – e pur avendo la p.a. ottemperato al citato incombente istruttorio - la Sezione, con ulteriore Ordinanza n.3406/2012 del 16.4.2012 (della cui notificazione è stata onerata la parte ricorrente), ha disposto l’acquisizione agli atti di causa del DVD richiamato nell’informativa di reato del Comm. to “Colleferro” in data 20.6.2007, come documento idoneo a confermare i dati posti a base del provvedimento impugnato.

Di seguito la parte ricorrente non ha documentato l’adempimento della prescrizione impartitale, né il DVD è stato spontaneamente depositato dalla resistente Amministrazione.

Pertanto all’udienza del 20 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I)- Si è detto in narrativa che la corrente impugnativa è stata preceduta da ricorso gerarchico, (dichiarato inammissibile da Prefetto di Roma), avverso il divieto, ex artt. 6 e 6 bis della legge n.401 del 1989, emesso dal Questore di Roma. Nello stesso contesto si è, altresì, rilevato che la Sezione ha prescritto l’acquisizione agli atti di causa di tale rimedio amministrativo, non avendolo, parte ricorrente, incluso fra la produzione allegata al corrente gravame.

La ragione di tale ostensione riposa nel principio, assolutamente pacifico in giurisprudenza, in sintonia al quale in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi che non siano stati proposti in sede gerarchica nei confronti dell'atto impugnato, e ciò al fine di evitare la possibile elusione dei termini perentori entro i quali proporre ricorso giurisdizionale (cfr., da ultimo, ex plurismis, Cons.St., n. 1444/2012). Tale limitazione si connette, sempre secondo la giurisprudenza, alla circostanza che la decisione del ricorso gerarchico è atto di natura giustiziale e l'ambito della decisione in sede gerarchica non può andare, ovviamente, oltre l'esame dei vizi denunciati (col ricorso amministrativo); ne consegue non è ammessa l'impugnativa giurisdizionale della decisione gerarchica per vizi diversi da quelli proposti in via amministrativa: e cioè per vizi che, in quanto non denunciati nel rimedio amministrativo, non potevano essere presi in considerazione dalla pronuncia che detto rimedio ha definito (Cons. St., IV, 5.9.2008 n. 4231; Cons. St. n.1603/ 2007; Cons. St., IV, 962/04).

E’ pure vero però che il principio di corrispondenza tra rimedio amministrativo e giurisdizionale va applicato con la cautela e la flessibilità derivanti dalla diversa natura dei due gravami, affidati, rispettivamente, alle capacità conoscitive, espressive e rappresentative non tecniche del diretto interessato e alle conoscenze e competenze specificatamente tecniche dell'avvocato difensore.

Sennonchè, nel caso di specie, non v’è spazio per il ricorso a tale regola di cautela e flessibilità, in quanto il rimedio amministrativo non è stato promosso e redatto direttamente dall’interessato ma, in sua rappresentanza e difesa, da due procuratori del Foro di Latina cui è stato conferito mandato ad litem.

Orbene, applicando detti criteri guida alla fattispecie in trattazione, ne segue che:

- è inammissibile l’impugnativa di tutti gli atti diversi dal decreto prefettizio e dal provvedimento del Questore sopra richiamati che è stata azionata (pur se, “per quanto possa occorrere”) col solo ricorso giurisdizionale;

- è certamente inammissibile la censura, collocata sotto il IV° mezzo di gravame, relativa alla violazione delle regole procedimentali di cui alla legge n.241 del 1990, azionata, esclusivamente e per la prima volta, nel solo ricorso giurisdizionale;

- è parimenti inammissibile la censura collocata sotto il terzo mezzo di gravame laddove si lamenta, sostanzialmente, l’assenza di adeguato supporto motivazionale idoneo a giustificare la durata (due anni invece che uno; e cioè il minimo previsto) della misura impartita. Anche tale doglianza risulta azionata, esclusivamente e per la prima volta, nel solo ricorso giurisdizionale; e difatti nel ricorso amministrativo si accenna al diverso profilo censorio costituito dalla (assunta) portata sproporzionata del divieto impartito laddove, con tono invero succinto e sintetico, si accenna al fatto che “il provvedimento impugnato appare abnorme…per la severità circa al restrizione della libertà personale” senza adeguatamente delineare le ragioni legittimanti tale apparenza.

Rimane da scrutinare, oltre alla prima censura (che però riguarda il decreto prefettizio che ha, erroneamente, dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico), il secondo motivo di diritto che, pur se variamente rubricato, fa leva sull’infondatezza dell’addebito contestato.

Anche in relazione a tale doglianza il Collegio nutre delle perplessità; e ciò in quanto essa è, nel ricorso amministrativo, strutturata in modo completamente diverso dal ricorso giur. le.

Nel primo atto, difatti, il ricorrente sostiene di essersi (come altri compagni con cui sedeva in panchina) tolto la maglia “nel corso della partita ….perchè la temperatura era estremamente elevata ….rimanendo con la sola casacca senza numero” (così pag. 4 ric. amm. vo, punto 11). Nel ricorso giurisdizionale, invece, a pag. 8 – righi 6 e 7 – il OMISSIS richiama, a sostegno della tesi ivi patrocinata, che lo stesso Comm. to della P.S. di Colleferro avrebbe concluso nel senso che esso ricorrente “non ha partecipato alla rissa, essendosi limitato unicamente a togliersi la maglietta alla fine della partita”.

Ancora, nel ricorso amministrativo, in alcuna parte si accenna all’Informativa di reato trasmessa da detto Comm. to all’A.go. il 20.6.2007 e si indicano, a conforto dell’assunto dell’estraneità del OMISSIS alla vicenda per cui è causa, sia l’allenatore che alcuni compagni della squadra di calcio del “OMISSIS” che si invita ad escutere quali “testi”, ulteriormente rappresentando che la rissa sarebbe stata ripresa da un’emittente televisiva locale e anche trasmessa nel corso del programma “Fuori area”.

Del tutto diversa è invece la tecnica difensiva seguita nel ricorso giurisdizionale. Qui le circostanze deponenti per l’infondatezza dei fatti assunti a presupposto del provvedimento questorile avversato non sono individuate nelle dichiarazioni spendibili dall’allenatore e dai compagni di squadra, né si accenna ad alcuna rete televisiva che avrebbe ripreso, e poi mandato in onda, l’accaduto. Ben diversamente si fa leva sull’Informativa di reato sopra citata la quale si limiterebbe ad attestare che il ricorrente si sarebbe tolto la maglia di appartenenza per non essere riconosciuto e null’altro. Inoltre si sostiene che il DVD – che nella citata Informativa di reato si mette a disposizione dell’Ago – “chiaramente dimostra che il ricorrente non ha preso parte alla rissa”; e lo stesso “referto arbitrale” allegato alla predetta Informativa ha una valenza probatoria privilegiata solo ed esclusivamente nell’ambito della giustizia sportiva.

Dunque si tratta di due doglianze ( quella amministrativa e quella giurisdizionale) che, pur se orientate al conseguimento dello stesso obiettivo (e cioè l’infondatezza dell’addebito contestato al ricorrente), seguono percorsi diversi e distinti che ne rendono perplessa l’ammissibilità della seconda delle stesse in questa sede giurisdizionale.

Peraltro, il Collegio ritiene di potersi esentare dall’approfondimento di tale tematica, essendo, in ogni caso, infondata la censura di cui trattasi.

E difatti l’Informativa di reato sopra citata non si limita solamente a riferire che il OMISSIS, unitamente ad altri compagni, “si toglievano la maglia di appartenenza per non essere riconosciuti”, ma contiene l’allegazione di copia dei referti arbitrali, uno dei quali, redatto dall’Assistente arbitrale D.L.A., descrive puntualmente la parte della rissa che ha avuto come protagonista il ricorrente. Ora tale referto, debitamente sottoscritto dal citato Assistente, a prescindere dal valore che riveste in seno alla giustizia sportiva, non è, come sembra sostenere parte ricorrente, privo di rilevanza in sede penale; e ciò in quanto costituisce esso stesso “notitia criminis”, e consente agli operatori di p.g. di assumere “sommarie informazioni” dal suo autore ed all’A.g.o. di sentirlo, nel corso del processo, quale testimone dell’accaduto.

Quanto, poi, al DVD che, come si sostiene in gravame, smentirebbe la partecipazione del OMISSIS all’accaduto non può non rilevarsi che la Sezione ha onerato il ricorrente della notificazione alla p.a. della propria Ordinanza istruttoria nr. 3406/2012 con la quale, per l’appunto, si prescriveva il deposito di detto DVD; ma a tale adempimento costui non ha provveduto.

Ne consegue l’infondatezza della doglianza in questione.

Rimane da trattare della censura indirizzata esclusivamente nei confronti del provvedimento prefettizio declaratorio dell’inammissibilità del ricorso gerarchico in quanto relativo a c.d. “Daspo” convalidato dall’A.g.o.

Si tratta, però, di doglianza che – pur se, in linea di principio fondata ( e difatti sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per quanto attiene all'ordine di comparire nel posto di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive oggetto del divieto. Resta invece attribuito alla cognizione del giudice amministrativo il divieto di assistere alle manifestazioni sportive, anche se associato al sopra indicato ordine di comparizione: così Cass. Penale III 15 aprile 2010 n. 20780) – sarebbe stata procedibile solo e nell’ipotesi in cui il rimedio giurisdizionale fosse stato circoscritto alla sola impugnativa della decisione gerarchica ed esclusivamente per vizi alla stessa riferibili, conseguendo all’annullamento della detta decisione l’obbligo dell’Autorità prefettizia di rideterminarsi al riguardo. Ma, avendo parte ricorrente impugnato in questa sede anche il provvedimento (Daspo) sotto-ordinato, ne deriva, quale logico corollario, che, una volta esclusa la fondatezza delle censure indirizzate verso tale atto questorile, nessun interesse residua, in capo al ricorrente, a coltivare la residua doglianza afferente vizi propri della decisione gerarchica che, in tale evenienza, non potrà essere rinnovata.

II)- Possono compensarsi tra le parti in causa, le spese di lite attesa la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge, come da motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 06/08/2012

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