T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8418/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pomanti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Filippo Civinini, 12;

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore; la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Roma del12 febbraio 2011, notificato in pari data, con cui, ai sensi dell'art.6 della legge 401/89, è stato vietato al ricorrente l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche e per anni due.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione ministeriale.

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 3977/2011) il sig. OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma del 12 febbraio 2012 che ha disposto nei suoi confronti il divieto per due anni di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche nonché ai luoghi adiacenti agli stadi ed a quelli interessati dalla sosta e dal transito dei tifosi.

Riferisce che il provvedimento impugnato è stato adottato in quanto responsabile, assieme ad altri soggetti, dello scavalcamento, nelle prime ore del giorno (ore 3,00) in cui si è disputato l’incontro di calcio OMISSIS - OMISSIS, della recinzione della Tribuna Monte Mario dello Stadio Olimpico, sino a giungere nella zona esterna del settore curva sud.

Avverso tale provvedimento il sig. OMISSIS ha dedotto le seguenti censure:

a)Violazione degli artt. 6 e 6 bis della legge n. 401 del 1989, atteso che la condotta consistente nello scavalcamento della recinzione della Tribuna Monte Mario, non sarebbe corrispondente a quella astrattamente descritta nelle disposizioni di cui agli artt 6 e 6 bis della legge n. 401/1989.

b) Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione al principio di gradazione della sanzione e per indeterminatezza del provvedimento impugnato, atteso che la sanzione irrogata (divieto di accesso agli stadi per anni due) sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto alla condotta contestata, e che sarebbe stata omessa la valutazione degli elementi di fatto, nonché della pericolosità sociale del ricorrente stesso.

c) Omessa comunicazione di avvio del procedimento con conseguente violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990.

d) Violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990, per omessa indicazione nel provvedimento delle specifiche ragioni che avrebbero giustificato, soprattutto in relazione alla sua ritenuta pericolosità sociale, l’adozione della misura interdittiva.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Rileva, a tale fine, il Collegio che il provvedimento del Questore di Roma, oggetto della presente impugnativa, risulta essere stato adottato in ragione della condotta tenuta dal ricorrente nelle prime ore del giorno 12.2.2001, data di svolgimento dell’incontro del campionato di calcio di serie A OMISSIS-OMISSIS, il quel si è reso responsabile dello scavalcamento della Tribuna Monte Mario e del raggiungimento del settore dello Stadio Olimpico Curva Sud presso il quale è stato fermato ed identificato. Osserva, altresì, che il ricorrente risulta indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per violazione dell’art. 6 bis della legge n. 401/1989.

Orbene, i motivi di doglianza con cui si lamenta l’illegittimità del predetto provvedimento sono da ritenersi privi di fondamento, alla luce delle disposizioni normative contenute negli artt 6 e 6 bis della legge 13.12.1989, n. 401.

Difatti, l’art. 6 della citata legge espressamente dispone che “ Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per i reati di cui ….all’articolo 6 bis, commi 1 e 2…..il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive….”.

Il successivo art. 6 bis, commi 1 e 2, prevede che chiunque si renda responsabile del superamento indebito di una recinzione o separazione dell’impianto in cui si svolgono manifestazioni sportive, sia punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Osserva, dunque, il Collegio che le stesse disposizioni normative sopra indicate prevedono che al compimento della specifica condotta illecita di cui si è reso responsabile il sig. OMISSIS, consegua l’adozione da parte dell’autorità preposta di provvedimenti dispositivi del divieto di accedere a manifestazioni sportive di cui all’art. 6, comma 1 della predetta legge n. 401/1989.

Con ulteriore profilo di doglianza il sig. OMISSIS deduce l’omessa valutazione ed indicazione nel provvedimento degli elementi da cui poter desumere la sua pericolosità sociale, ai fini della determinazione della misura interdittiva in anni due.

La censura deve ritenersi, ad avviso del Collegio priva di pregio, atteso che il provvedimento impugnato reca l’indicazione del processo valutativo svolto dall’Amministrazione in ordine sia alle circostanze di fatto ascritte nei confronti del ricorrente, sia al conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica conseguente allo scavalcamento della recinzione del settore dell’impianto sportivo.

Da ciò consegue, che soprattutto alla luce della disposizione di cui all’art. 6 bis che attribuisce rilevanza penale alla condotta di cui si è reso responsabile l’odierno ricorrente, l ’individuazione dell’entità del divieto in due anni rispetto alla misura massima (da anni uno ad anni cinque) prescritta dall’art. 6, comma 5 della legge n. 401/1989, deve ritenersi di certo proporzionata e graduata in quanto di poco superiore rispetto alla misura minima prevista dalla legge.

Per le medesime suesposte ragioni, anche il dedotto vizio di motivazione per omessa indicazione delle specifiche ragioni e presupposti fattuali sui cui si è fondato il provvedimento, è da ritenersi, ad avviso del Collegio, privo di consistenza.

Con ultimo motivo di gravame il ricorrente si duole della violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La censura è infondata, atteso che dallo stesso provvedimento questorile emergono le particolari esigenze connesse alla celerità del procedimento amministrativo ed all’urgenza dell’emissione del predetto divieto, il quale risulta, difatti, essere stato adottato dall’Amministrazione intimata nelle ore immediatamente successive alla identificazione ed al fermo del sig. OMISSIS ed allo stesso essere stato notificato in orario antecedente (ore 12,10) a quello di svolgimento dell’incontro di calcio OMISSIS Napoli, al fine di non consentirgli, nel rispetto delle finalità descritte nella legge n. 401/1989, la partecipazione alla manifestazione sportiva per la quale si era reso responsabile dell’indebito superamento della recinzione di un settore dello Stadio Olimpico.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 11/10/2012

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