T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7285/2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da:OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Sandri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Ugo De Carolis n. 100;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n. 2010000301 del 23.9.2010, notificato in data 25.09.2010, con il quale è stato fatto divieto a OMISSIS “per anni tre di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati. Il divieto …. è, altresì, esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 novembre 2010 e depositato il successivo 20 dicembre 2010, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale in data 23 settembre 2010 il Questore di Roma gli ha vietato per anni tre di accedere all’interno “degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati”, oltre che agli spazi antistanti e comunque limitrofi “agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni”, previa rappresentazione delle seguenti circostanze:

- “veniva fermato e controllato nel corso di servizi di prevenzione predisposti a tutela della sicurezza pubblica in virtù” di un imminente evento sportivo e, dunque, identificato “in lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo, unitamente ad altri pregiudicati. Nelle immediate vicinanze dei soggetti venivano rinvenuti, celati in alcuni cespugli, diversi bastoni lunghi sino anche ad un metro”;

- il OMISSIS è un soggetto socialmente pericoloso in quanto inserito in un gruppo ultras laziale, già denunciato per favoreggiamento reale ed oltraggio nonché trovato in passato in possesso di materiale offensivo.

Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:

1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DELLA L. 401/89 ART. 6, atteso che – in ragione della condotta contestata - il provvedimento impugnato è totalmente avulso da quelli che sono i presupposti di fatto previsti dalla legge.

2) ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DI LEGGE E MANIFESTA INSUFFICIENZA, GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. L’indicazione, peraltro non corretta, della personalità del ricorrente non è di per sé elemento idoneo e sufficiente per emettere il divieto di cui all’art. 6 della legge 401/89. In ogni caso, i luoghi oggetto del divieto non risultano specificamente indicati.

Con atto depositato in data 30 dicembre 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo – si è astenuto dal produrre memorie e/o documenti.

Con ordinanza n. 359 del 28 gennaio 2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2083 del 13 maggio 2011, anche sulla base della carenza di un danno grave ed irreparabile.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale, in data 23 settembre 2010, il Questore di Roma gli ha vietato per anni tre di accedere all’interno “degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati”, oltre che agli spazi antistanti e comunque limitrofi “agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni”.

A tale fine denuncia, tra l’altro, violazione di legge (in particolare, art. 6 della legge n. 401/89) ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto sostiene che il comportamento contestato – ossia, la di lui identificazione in “lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo, unitamente ad altri pregiudicati”, con rinvenimento nelle immediate vicinanze di “diversi bastoni”, celati in alcuni cespugli – non è riconducibile in alcuna delle ipotesi indicate nell’art. 6 in argomento.

Tale censura è meritevole di positiva valutazione.

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, “nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’art. 6 bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6 ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive….”.

Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, si tratta di un’ipotesi restrittiva della libertà personale che necessariamente presuppone una relazione con eventi sportivi, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico, ed esse sole è destinata a contrastare (cfr., tra le altre, TAR Campania, Sez. V, 13 settembre 2010, n. 17403).

In altri termini, il divieto di cui sopra presenta natura interdittiva atipica, nel senso che deve fondarsi su una situazione di pericolosità sociale specifica, ossia sulla pericolosità che deriva dal verificarsi di ben individuate condotte in occasione di manifestazioni sportive, generatrici di tumulto, allarme e/o di pericolo, in carenza delle quali il divieto non può essere disposto (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7552; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 11 marzo 2010, n. 567; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 2 dicembre 2009, n. 8303).

E’, dunque, evidente che l’adozione di provvedimenti di tal genere, riconducibili al genus delle misure di prevenzione o di polizia e, quindi, comminabili “ante delictum”, deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva (cfr., tra le altre, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I. 4 marzo 2011, n. 301).

Orbene, nel caso in esame la sussistenza di un tale comportamento risulta carente.

La disamina del provvedimento impugnato rivela, infatti, che:

- l’unica condotta ascrivibile all’interessato è quella relativa all’identificazione con “pregiudicati” “in lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo”, la quale è palesemente priva di connotazioni “violente”;

- per quanto attiene alla presenza di bastoni è evidente che nessuna correlazione viene effettivamente stabilita e riconosciuta tra la stessa ed il ricorrente, nel senso che la presenza de qua risulta sì rilevata ma la stessa Amministrazione si astiene dall’attribuirla a quest’ultimo ;

- i fatti di rilevanza penale per il quale il ricorrente risulta denunciato riguardano ipotesi di reato non riconducibili nell’ambito dei casi elencati nell’art. 6, comma 1, in argomento.

In definitiva, l’esame delle condotte ascritte al ricorrente – per come descritte nel provvedimento impugnato - dimostra l’insussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l’operatività del disposto dell’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con consequenziale fondatezza della censura formulata.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi sollevati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in € 1.000,00, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter accoglie il ricorso n. 11720/2010 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 14/09/2011

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