T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 7485/2004

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,

sez. 3°-ter

composto dai signori

Francesco CORSARO, Presidente,

Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

Stefania SANTOLERI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) , proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico CROCETTI BERNARDI ed Enrico LUBRANO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79,

CONTRO

la FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – FIPAV, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo GUARINO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Nibby n. 7

E   NEI   CONFRONTI

della OMISSIS , con sede in Villafranca (PD), in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, non costituita nel presente giudizio,

PER   L’ANNULLAMENTO

A) – della decisione in data 15 aprile 2004, con cui la CAF della FIPAV ha negato al ricorrente lo scioglimento del vincolo sportivo con la controinteressata; B) – della decisione in data 16 marzo 2004, con cui la Comm. tesseramento della FIPAV ha negato al ricorrente detto ascioglimento; C) – d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, degli artt. 30/35 del Regolamento affiliazioni e tesseramento della FIPAV, nei quali è previsto l’istituto del vincolo sportivo; D) – di tutte le norme organizzative per il tesseramento, nonché di tutti gli atti normativi e regolamentari che prevedano e disciplinino il vincolo sportivo

E   PER   L’ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad ottenere dalla Federazione intimata il definitivo scioglimento del vincolo sportivo a tempo indeterminato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della sola FIPAV;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza camerale dell’8 luglio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati LUBRANO e GUARINO;

Ritenuto in fatto che il sig. OMISSIS assume d’esser giocatore di pallavolo, tesserato con OMISSIS, con sede in Villafranca (PD), con la quale ha partecipato al campionato nazionale di serie B/2 per l’anno sportivo 2002/2003;

Rilevato che il sig. OMISSIS, a seguito della sua adizione degli organi di giustizia sportiva della FIPAV, ottenne lo scioglimento del vincolo sportivo con detto sodalizio, previo pagamento di un’indennità pari a € 1.500,00;

Rilevato altresì che, con decisione in data 9 gennaio 2004, la FIPAV, essendosi il sig. OMISSIS tesserato con l’U.S. OMISSIS ¾sodalizio con sede a soli 7 km da quella del precedente¾, ha revocato siffatto tesseramento e ha reinserito l’atleta nell’ elenco del OMISSIS;

Rilevato ancora che, essendosi il sig. OMISSIS gravato avverso siffatta decisione, tanto la Comm. tesseramento della FIPAV (decisione del 16 marzo 2004), quanto la CAF (decisione del 15 aprile 2004) hanno rigettato l’impugnazione così spiegata;

Considerato che consta in atti la concessione al ricorrente, da parte della controinteressata, d’un nulla-osta al trasferimento di questi ad altro sodalizio;

Considerato, quindi, che il patrono del ricorrente, all’udienza camerale di trattazione del gravame in epigrafe, dà atto che tale nulla-osta, consentendo l’immediato ed incondizionato trasferimento del sig. OMISSIS, determina la cessazione della materia del contendere;

Considerato che giusti motivi suggeriscono nella specie l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, dà atto della cessazione della materia del contendere;

Spese compensate;

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2004.

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