T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9599/2006
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^
composto da
dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. Umberto Realfonzo Consigliere, relatore
dr. Germana Panzironi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
in forma semplificata ai sensi dell’art.26 quarto comma della L. 6 dicembre 1971 n.1034 (come mod ed int. dalla Legge 21 luglio 2000 n.205) sul ricorso n. (…) R.G. proposto dalla Soc. OMISSIS spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Contaldi, Gianluca Contaldi, Emanuela A. Barison e Alberto Maria Amico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Mario Contaldi in Roma, via P.G. da Palestrina n. 63;
contro
- Federazione Italiana Pallavolo – FIPAV, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino ;
- CONI;
e nei confronti di
- Lega di Pallavolo di serie B;
- Soc. OMISSIS srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gerardo Di Ruocco;
per l'annullamento
- della delibera n. 65/06 con la quale è stato imposto l’obbligo alla lega pallavolo serie B di utilizzare in via esclusiva i palloni da gioco di marca Mikasa;
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: Federazione Italiana Pallavolo – FIPAV e di Soc. OMISSIS srl;
Visti gli artt. 19 e 21 u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2006 gli avv.ti Stefania Contaldi per delega avv. M. Contaldi e l’avv. G. Guarino.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue, previa comunicazione del Presidente alle parti dell’intenzione di una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, IV° co. della L. n. 1034/1971.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la Società ricorrente ha impugnato il provvedimento meglio dettagliato in epigrafe.
Con deposito di un atto di transazione del 13.9.2006 versato in atti il 28.9.2006 e con dichiarazione verbalizzata alla Camera di Consiglio del difensore della Società ricorrente ha formalmente comunicato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Al Collegio non resta quindi che dichiarare l’improcedibilità del presente gravame.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P .Q .M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^ -
1) dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
2) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^, in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2006.