T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9776/2011

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Camomilla, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 14;

contro

il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore,

la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore,

rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

il provvedimento del Questore di Roma del 23.09.2010, notificato al signor OMISSIS  Giorgio il 25.09.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione ministeriale

Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011, il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 11884/2010) il sig. OMISSIS ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma del 23.9.2010 con cui gli è stato vietato per tre anni l’accesso all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi ove si svolgono incontri di calcio a qualsiasi livello, esteso altresì agli spazi antistanti e limitrofi agli stati, alle stazioni ferroviarie ed a ogni altro luogo interessato dal transito dei tifosi.

Riferisce che detto provvedimento è stato adottato nei suoi confronti per essere stato fermato e controllato in data 22.9.2010 in Roma, Lungotevere Acqua Acetosa angolo Via Venezuela, in occasione dell’incontro sportivo Lazio – Milan, nel corso di servizi di polizia e di prevenzione e controllo e che, all’esito di tali operazioni, sono stati rinvenuti, celati in alcuni cespugli, nelle vicinanze del luogo del fermo, “diversi bastoni lunghi sino anche ad un metro”.

A seguito di ciò, l’Amministrazione ha ritenuto la sua pericolosità sociale in quanto risultato appartenente ad un gruppo di ultras della squadra Società sportiva Lazio, accomunato dalla passione calcistica e sistematicamente intento a pianificare scontri con altre tifoserie, nonché per essere stato già destinatario sia di due analoghe misure per reati commessi in occasione di manifestazioni calcistiche, sia della misura dell’avviso orale per spendita di moneta falsa e per danneggiamento.

Avverso il provvedimento del Questore di Roma, in epigrafe indicato, il sig. OMISSIS  ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione del principio del giusto procedimento.

b) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria, essendo stato adottato il provvedimento oggetto di impugnativa, sulla base di un mero convincimento dell’Amministrazione.

c) Violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, per insussistenza del presupposto fattuale necessario ai fini dell’applicazione della misura interdittiva, per non aver preso parte attiva ad alcun episodio di violenza.

Con il primo motivo il sig. OMISSIS deduce la violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento prodromico all’adozione del provvedimento questorile oggetto di impugnativa.

La censura è infondata.

Giova rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la normativa in materia di DASPO ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l’accesso agli impianti sportivi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Pertanto, il provvedimento che inibisce l’accesso a tali luoghi, in quanto finalizzato a realizzare immediatamente una più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti ritenuti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2009, n. 3469; T.A.R. Umbria, 18.6.2010, n. 379).

Osserva, altresì, il Collegio che di tali finalità e delle conseguenti esigenze di celerità, tali da giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione ha dato conto, mediante indicazione nel provvedimento delle particolari esigenze connesse alla celerità del provvedimento amministrativo, rinvenibili nella tutela della sicurezza pubblica.

I restanti motivi di ricorso appaiono invece meritevoli di accoglimento.

Difatti, risulta per tabulas che la misura interdittiva ossia il divieto di accesso agli impianti sportivi ed ai luoghi interessati dal transito dei tifosi, si fonda su un presupposto fattuale costituito dalla sottoposizione del ricorrente a controlli eseguiti da Forze di Polizia nei pressi dell’impianto sportivo dello stadio Olimpico in Roma, poco prima dell’inizio di un incontro di calcio, all’esito dei quali, nelle vicinanze del luogo del fermo, sono stati rinvenuti oggetti contundenti nascosti dietro alcuni cespugli siti in Lungotevere Acqua Acetosa

Il Collegio, al fine del decidere, ritiene necessario prendere le mosse dal dato normativo e, segnatamente, dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, secondo cui il questore può disporre il divieto di accesso nei confronti di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive specificamente indicate o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato , nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive medesime.

Orbene, appare evidente dalla ricostruzione dei fatti svolta dall’Amministrazione, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, che alcuna condotta violenta può con assoluta certezza ritenersi ascrivibile al sig. OMISSIS  in occasione dello svolgimento del succitato incontro calcistico, né alcun comportamento finalizzato alla commissione di atti violenti può essere a lui addebitato, in ragione del fatto che non è stato in alcun modo comprovato che lo stesso abbia preso parte attiva all’occultamento dei corpi contundenti in alcuni cespugli adiacenti allo stadio.

Il provvedimento interdittivo deve essere, difatti, adottato limitatamente alle ipotesi in cui sussistano i riferiti presupposti di legge tipizzati nel predetto art. 6, posto che i relativi effetti incidono sulla libertà di circolazione, sancita dall’art. 16 della Costituzione.

Sicchè le misure applicate ed odiernamente gravate possono essere adottate solo nei casi in cui

il destinatario di esse abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persona o cose, circostanza questa che non è stata rinvenuta a carico del sig. OMISSIS .

Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra espressi.

Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Condanna l’Amministrazione ministeriale al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 15/12/2011

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