T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1163/ 2017

Pubblicato il 23/01/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: Associazione OMISSIS A.s.d., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82;

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le G. Mazzini, 11;

per la condanna

al risarcimento dei danni subiti dalla associazione ricorrente a causa della sanzione disciplinare irrogata al proprio tesserato atleta OMISSIS  dalla Commissione di Giustizia di primo grado della F.G.I. in data 26 gennaio 2014, poi confermata dalla Commissione di Giustizia di secondo grado e, infine, annullata integralmente dal lodo del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport presso il CONI in data 24 settembre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Ginnastica D'Italia (F.G.I.) e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 10 aprile 2015 e depositato il successivo 23 aprile, l’Associazione OMISSISh a adito questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento per equivalente dei danni patiti in proprio a seguito della sanzione disciplinare inflitta al proprio atleta OMISSIS  che non ha consentito lui di partecipare alle attività ufficiali programmate dalla Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.) dal 16 gennaio 2014 al 26 giugno 2014 con conseguente perdita del main sponsor, retrocessione alla categoria inferiore, danno all’immagine.

2. Parte ricorrente afferma che la sanzione disciplinare sarebbe stata illegittimamente irrogata, come da ultimo stabilito dal TNAS, con decisione del 24 settembre 2014.

3. Questi i fatti:

A) Prima sanzione disciplinare

In qualità di grande elettore rappresentante della categoria atleti del Comitato Regionale del Veneto, il sig.  OMISSIS aveva partecipato all’Assemblea Elettiva della FGI del 15 dicembre 2012, che, tuttavia, aveva deliberato con ritenute irregolarità tali da indurlo alla proposizione di un’azione di annullamento di tutte le votazioni in tale sede adottate.

Adiva, dapprima, il Consiglio Direttivo Federale che, in data 19 gennaio 2013, dichiarava il ricorso inammissibile, quindi, l’Alta Corte di Giustizia che, con sentenza n. 15 del 2 agosto 2013, accoglieva il ricorso nella parte in cui aveva richiesto la ripetizione della sola votazione in cui avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per l’elezione dei rappresentanti della categoria di atleti.

Il ricorrente proponeva allora ricorso al Tar Lazio (R.G. n. 7721/2013) per ottenere l’annullamento di tale pronuncia nella parte in cui non aveva accolto la sua richiesta principale, ovvero l’annullamento in toto dell’Assemblea elettiva.

In data 31 luglio 2013, a pochi giorni dal deposito del ricorso, la Procura federale gli notificava avviso di avvio del procedimento disciplinare a causa del ricorso proposto innanzi al Tar Lazio per condotta contraria alla lealtà sportiva (art. 2 regolamento di Giustizia e Disciplina della F.G.I.) e violativa della clausola compromissoria (art. 27, regolamento cit.).

Condannato in primo grado dalla giustizia federale alla sospensione per 12 mesi, a decorrere dal 16 gennaio 2014 iniziava a scontare tale sanzione.

Con decisione del secondo grado della giustizia federale del 20 maggio 2014 la suddetta sanzione veniva confermata.

In data 24 settembre 2014 veniva, infine, emanato il lodo del TNAS di annullamento integrale e retroattivo della sanzione irrogata.

B) Seconda sanzione disciplinare

In data 7 settembre 2013, in esecuzione della sentenza n. 15/2013 dell’Alta Corte di Giustizia, la Federazione indiceva un’Assemblea straordinaria per la ripetizione delle operazioni di voto con esclusivo riferimento ai rappresentanti della categoria atleti; le relative delibere venivano nuovamente impugnate dal sig.  OMISSIS di fronte all’Alta Corte di Giustizia.

Con decisione 11 novembre 2013, n. 31, l’Alta Corte rigettava il ricorso ed il sig.  OMISSIS proponeva, in data 27 gennaio 2014, un secondo ricorso al Tar per chiederne l’annullamento.

Veniva, dunque, avviato un secondo procedimento disciplinare, per l’asserita reiterata violazione dei principi di lealtà sportiva e della clausola compromissoria.

Il primo grado federale si concludeva il 9 luglio 2014 con la condanna alla sospensione per sei mesi.

Il sig.  OMISSIS appellava tale decisione innanzi alla Commissione di Giustizia di Secondo Grado che, con decisione del 10 novembre 2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, disponeva la sospensione dell’atleta per mesi otto.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione n. 8 del 30 marzo 2015 ha ridotto infine la sanzione a mesi quattro, escludendo la recidiva, in considerazione dell’intervenuto annullamento della prima sanzione disciplinare.

4. L’associazione agisce, nel presente giudizio, per il risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della sanzione disciplinare irrogata al sig.  OMISSIS, in particolare:

a) per la perdita del main sponsor;

b) per la retrocessione alla categoria inferiore;

c) per il danno all’immagine dalla stessa subito.

5. Si è costituito in giudizio il CONI che, con memoria del 23 giugno 2016 ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito ha dedotto l’infondatezza della domanda risarcitoria in quanto troverebbe applicazione, nella fattispecie in esame, lo statuto della responsabilità civile dei magistrati che richiede l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, allo stato, non dimostrato; inoltre, difetterebbe la prova documentale dei danni lamentati.

6. Si è altresì costituita in giudizio la Federazione Ginnastica d’Italia che con memoria del 30 giugno 2016 ha contestato, nel merito, la fondatezza del gravame, per insussistenza di tutti i danni lamentati e per assenza dell’elemento soggettivo.

7. Alla pubblica udienza del 18 luglio 2016 la causa è stata discussa per essere trattenuta, poi, in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del CONI.

Nel presente giudizio, infatti, l’Associazione OMISSIS agisce per il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’irrogazione da parte degli organi di giustizia federali della sanzione della sospensione per dodici mesi, poi annullata dal TNAS con decisione del 24 settembre 2014.

Il CONI, dunque, deve considerarsi ente legittimato a resistere al presente giudizio poiché viene in esame la domanda risarcitoria conseguente all’irrogazione di una sanzione disciplinare in ultima istanza annullata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che del CONI è organo giustiziale, in uno con l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, secondo il sistema di giustizia sportiva vigente prima della riforma del 2014.

3. Nel merito, il ricorso è fondato nei confronti della Federazione Ginnastica d’Italia mentre deve essere respinto nei confronti del CONI.

Giova brevemente premettere come, ai sensi delle statuizioni contenute nella nota pronuncia del giudice costituzionale n. 49 del 2011, sia innanzitutto ammissibile innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l’azione risarcitoria per i danni conseguenti alle sanzioni disciplinari illegittimamente irrogate, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.

In tale sede, peraltro, non viene neppure in questione la cognizione incidentale del giudice amministrativo sulla sanzione disciplinare in quanto, nel caso di specie, la sanzione, per la cui irrogazione è chiesto il risarcimento del danno per equivalente, è stata dallo stesso organo giustiziale di ultima istanza definitivamente annullata.

Il TNAS, infatti, con decisione del 24 settembre 2014, ha affermato che “i comportamenti e le iniziative giudiziarie poste in essere dal sig.  OMISSIS e contestate nei provvedimenti della Federazione non configurano in concreto alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, pur potendosi ammettere che l’esercizio di una pluralità di azioni, in sé lecite e finanche espressive di diritti personali, possa venir riguardato e apprezzato in una complessiva logica di censurabilità associativa; …. Nel caso di specie, proprio dalla valutazione complessiva dei comportamenti ascritti al sig.  OMISSIS e dall’esame di ciascuno di essi emerge che, se indubbiamente l’interessato ha fatto valere le proprie ragioni con ostinazione, pur tuttavia non ha valicato i limiti preposti dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti, che in parte hanno trovato riconoscimento giudiziale in ordine alla meritevolezza di tutela.

In particolare, la proposizione da parte dell’istante dell’azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione”.

Il TNAS, del pari, ha affermato che la mancata partecipazione del sig.  OMISSIS alle nuove elezioni indette dalla F.G.I. per il 7 settembre 2013, così come la mancata comparizione innanzi ai vari organi di giustizia federale aditi, sono scelte che rientrano nell’esercizio legittimo delle sue facoltà e che non integrano alcun illecito.

Sulla base delle su esposte argomentazioni il TNAS è pervenuto, dunque, alla decisione caducatoria della sanzione disciplinare irrogata all’esito del primo procedimento disciplinare subito dal sig.  OMISSIS, e dallo stesso scontata a far data dal 16 gennaio 2014 sino al 26 giugno 2014 (data della decisione relativa al secondo procedimento disciplinare, in primo grado, di condanna a mesi sei, dalla quale può considerarsi scontata la prima sospensione disciplinare).

4. L’azione risarcitoria di cui in causa è riconducibile entro lo statuto della responsabilità aquiliana della P.A.

4.1. Sulla inapplicabilità agli organi di giustizia federale del regime della responsabilità civile dei magistrati.

Innanzitutto, erra la difesa della Federazione e del CONI nel ritenere, nella specie, configurabile un’ipotesi di responsabilità riconducibile entro il paradigma della responsabilità civile dei magistrati.

Lo statuto della responsabilità civile dei magistrati non è applicabile, nella specie, per il semplice rilievo che gli organi di giustizia federali non hanno natura giurisdizionale.

Come già affermato da questo Tribunale, infatti, in relazione alla prospettata violazione degli artt. 101, 102, 104, 106, 108 e 111 Cost., “deve essere evidenziato che le norme in esame non sono applicabili agli organi di giustizia sportiva i quali non hanno natura giurisdizionale e, secondo la sentenza n. 49/2011, sono competenti a valutare solo questioni giuridicamente non rilevanti per l'ordinamento statale (…); laddove, invece, il provvedimento degli organi di giustizia sportiva coinvolga anche situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale subentra la tutela giurisdizionale (seppure solo risarcitoria) del giudice amministrativo al quale sono sicuramente riferibili i parametri costituzionali di cui sopra” (così, Tar Lazio, sez. III, 14 aprile 2016, n. 4391).

La legge n. 117/1988, in materia di "risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, nel prevedere all'art. 1 che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature, ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciale, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonchè agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", ha inteso estendere la relativa disciplina ai soli esercenti funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, nel senso tipico e rigoroso del termine (in tal senso, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05 agosto 2010, n. 18170).

Stante la natura eccezionale delle norme poste dalla l. 117/1988, deve escludersi, dunque, la possibilità della loro applicazione analogica a soggetti che non svolgono funzioni giudiziarie.

4.2. Sulla natura degli organi di giustizia federale e delle relative decisioni.

Posto che gli organi di giustizia federale non esercitano funzioni giudiziarie, occorre definire la loro natura e le funzioni dagli stessi svolte.

Dalla loro natura di organi delle federazioni sportive discende necessariamente che essi partecipano della stessa natura delle Federazioni sportive entro le quali sono costituiti e sono destinati ad operare.

Le Federazioni sportive nazionali, come insegna la più accorta dottrina formatasi in materia alla luce del dettato normativo di cui al d. lgs. n. 242 /1999, appaiono partecipare, infatti, di una duplice natura privatistica e pubblicistica, a seconda dell’attività dalle medesime espletata: se sorgono come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, in quanto tali svolgenti attività regolata dai principi civilistici, nel momento in cui giungono ad operare in qualità di organi del CONI, svolgono altresì attività di valenza pubblicistica rispetto alla quale non può che essere loro riconosciuta natura pubblica.

Sebbene le attività di valenza pubblicistica siano indicate all’art. 23 Statuto del CONI, che considera tali “le attivitàÌ€ delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di societàÌ€, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attivita relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”, la loro esatta individuazione non può prescindere dal principio generale posto all’art.1, comma 2, D.L. 19/08/2003, n. 220 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280, a norma del quale “I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.

Il criterio generale rimane, dunque, quello della rilevanza per l’ordinamento statale di situazione giuridiche connesse con l’ordinamento sportivo.

Gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive, dunque, sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l’ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale.

Le decisioni degli organi di giustizia federale, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n. 220 cit., all’ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 cost.

Cosicché, allorquando la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizione giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami della già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011.

4.3. Sulla responsabilità aquiliana degli organi federali.

Dall’asserita natura amministrativa degli organi delle federazioni sportive, allorquando l’attività dagli stessi espletata giunga ad investire posizioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale, discende la sottoposizione della loro responsabilità al paradigma della responsabilità aquiliana della P.A.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell’affermare che "non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, quando l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità" (Cons. St., sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3464; sez. V, 18 gennaio 2016, n. 125).

La riscontrata illegittimità dell'atto rappresenta tuttavia, nella normalità dei casi, l'indice della colpa dell'Amministrazione - indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l'illegittimità in cui l'apparato amministrativo sia incorso, spettando alla P.A. provare l'assenza di colpa, attraverso la dimostrazione, in ipotesi, della sussistenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 20 maggio 2016, n. 5967).

Quanto al regime della prova, la giurisprudenza ha chiarito che il rinvio al sistema delle presunzioni semplici, di cui agli artt. 2727 e 2729, c.c., induce a ritenere che l'illegittimità del provvedimento annullato costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'Amministrazione; e in virtù di tale configurazione, qualora si annulli un provvedimento illegittimo, grava su di essa l'onere di provare l'assenza di colpa, mediante la deduzione di circostanze integranti gli estremi dell'errore scusabile (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1356).

5. Nel caso di specie l’evento dannoso è consistito nell’impossibilità, per l’associazione, di poter utilizzare l’atleta  OMISSIS nelle competizioni ufficiali organizzate dalla Federazione nel periodo 16 gennaio 2014 – 26 giugno 2016, in particolare nel Campionato di serie A1 GAM della FGI dell’anno 2014.

Quanto all’elemento soggettivo, sulla base dei principi su richiamati in materia di responsabilità della P.A., la valutazione della sua sussistenza nella fattispecie de qua, non può che prendere le mosse da quanto statuito dal TNAS nella decisione che, in data 18 settembre 2014, ha annullato la prima sanzione disciplinare applicata allo  OMISSIS.

In tale decisione, il TNAS, correttamente applicando i principi e le norme di cui all’art. 2 e 27 del Regolamento di Giustizia della F.G.I., ha infatti affermato che “la proposizione da parte dell’istante dell’azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione. Nel caso di specie, infatti, per l’impugnazione di atti relativi ad elezioni federali appariva, nel contesto normativo pro tempore entro il cui orizzonte la valutazione va naturalmente compiuta, inoperante lo stesso vincolo di giustizia federale.

L’iniziativa giudiziaria promossa dall’istante dinanzi al Tar non può in quanto tale, in assenza di ogni definitivo accertamento di soccombenza tale da indurre sanzioni di temerarietà, rimanere esposta al sindacato ulteriore da parte della Giustizia associativa, non integrando infrazione delle relative prerogative né altra violazione di principi, né apparendo costituire alcun abuso. Si tratta, in sé, di un comportamento valutabile in quella sede dal giudice naturale”.

Ciò che lo stesso TNAS rileva, dunque, nella propria decisione, è l’applicazione non conforme al dettato legislativo e, prima ancora, costituzionale dell’art. 27, reg. cit.

L’art. 27 “Inosservanza della clausola compromissoria” (ora 26 del nuovo regolamento di Giustizia della F.G.I.), statuisce che:

1. La Società o i Tesserati, se ritengono che nell’ambito federale si siano verificate lesioni dei loro diritti od interessi che non siano tutelati in via esclusiva dall’ordinamento dello Stato, devono adire gli Organi di Giustizia della Federazione.

2. Le Società od i Tesserati che si rivolgono all’Autorità Giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all’attività federale, nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono puniti con sanzione inibitoria fino alla radiazione. Ove ricorrano circostanze che possano essere valutate a favore di chi si rende responsabile della violazione la sanzione applicabile non può essere inferiore ad un anno di sospensione.

La norma regolamentare, alla stregua delle stesse affermazioni del giudice sportivo di ultima istanza, deve considerarsi illegittimamente applicata dagli organi di giustizia federale perché:

- il vincolo di giustizia, codificato dal legislatore statale nella norma dell’art. 2, comma 2, l. n. 280/2003, che impone alle società e ai tesserati l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo e la cui ratio sta nell’esigenza di preservare il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, si applica nelle sole materie riservate all’ordinamento sportivo medesimo;

- laddove, come in specie, oggetto della tutela giudiziaria azionata dall’atleta  OMISSIS, in qualità di elettore, è stata l’impugnazione di atti relativi alle elezioni federali, rispetto al quale il giudice naturalmente competente è il giudice amministrativo, il vincolo di giustizia deve considerarsi “inoperante”;

- la proposizione di un’azione dinanzi al giudice amministrativo, in tal caso, rappresentando un’iniziativa legittima, oltre che espressione del fondamentale diritto di difesa garantito e tutelato dalla Costituzione, del tutto illegittimamente è stata ritenuta condotta disciplinarmente rilevante alla luce della clausola compromissoria di cui all’art. 27 cit., che non può giungere ad essere interpretata in modo da escludere la tutela giurisdizionale in caso di lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento generale e, come tali, tutelabili solo davanti il giudice statale.

L’illegittimità così accertata del provvedimento disciplinare, in uno con l’assenza della prova della mancanza di colpa, da parte degli organi federali, nell’aver applicato la norma regolamentare in modo non conforme alla legge e a diritti costituzionalmente garantiti, possono, dunque, essere considerati indici sufficienti a ritenere integrato l’elemento soggettivo della colpa.

Del pari, la sussistenza del nesso causale tra la sanzione della sospensione dall’attività agonistica applicata all’atleta  OMISSIS e i danni patrimoniali lamentati dall’associazione, non appare, sulla base della copiosa documentazione depositata, possa essere posta in discussione.

Può, dunque, ritenersi accertata la sussistenza di tutti i presupposti per l’affermazione della responsabilità in merito ai danni subiti dall’associazione, in conseguenza all’irrogazione della prima sanzione, in capo alla sola F.G.I., non essendo all’opposto ravvisabile alcun profilo di responsabilità del CONI, avendo il TNAS, in seno al CONI operante, annullato la sanzione illegittimamente irrogata dagli organi federali.

5.1. Quanto ai danni patrimoniali la ricorrente ha chiesto il risarcimento:

- del danno per perdita del main sponsor, ovvero del principale contratto di sponsorizzazione, pari ad € 100.000 annui, non rinnovato per l’anno 2014 dallo sponsor esclusivamente per l’avvenuta sospensione dell’atleta  OMISSIS;

- del danno da retrocessione alla categoria inferiore, quantificato in misura non inferiore ad € 50.000.

La ricorrente ha fornito idonea prova documentale: della sussistenza, per gli anni precedenti, del contratto di sponsorizzazione con la OMISSIS s.a.s., che per l’anno 2013 ammontava ad € 100.000 (come da contratti e fatture in atti); del fatto che la sospensione dell’atleta sia stata causa diretta ed immediata del mancato rinnovo del contratto stesso per l’anno 2014, come attestato dal fax inviato dalla società promo Security in data 22 gennaio 2014.

Il danno per perdita di sponsor, in quanto danno patrimoniale causato direttamente dalla sospensione dell’atleta va, dunque, risarcito, per l’intero ammontare del contratto, preventivato dalla società per l’anno 2014, per un importo pari ad € 100.000.

Il danno da retrocessione alla categoria inferiore, non risulta, invece, adeguatamente provato.

Trattasi, nella specie, di danno da perdita di chance.

La giurisprudenza riconosce la rilevanza della chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione economica e giuridica (così, Cass, Civ., 18 marzo 2003, n. 3999).

L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige, dunque, la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 4052/2009; 11353/2010; 22376/2012). “In particolare, la perdita di "chance" - in astratto configurabile nel caso concreto - costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne deriva che la "chance" è anch'essa un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance", intesa come attitudine attuale (Cass. 11322/2003; 12243/2007).” (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19604)

Dalla relazione peritale, allegata dalla ricorrente associazione al ricorso, e dalle successive memorie prodotte, corredate da copiosa documentazione, può ritenersi provato il nesso causale tra la mancata partecipazione dell’atleta al campionato A1 2014, svoltosi nei mesi di febbraio – aprile 2014, quando  OMISSIS scontava la sua sanzione, e la retrocessione della squadra in serie A2, attraverso l’analitica comparazione di tutti i punteggi conseguiti dall’associazione nei campionati 2011, 2012, 2013, grazie alla partecipazione dell’atleta  OMISSIS nella disciplina del volteggio, e i più bassi punteggi conseguiti nel 2014, potendosi così desumere, con ragionevole probabilità, che la mancata partecipazione dell’atleta abbia comportato la retrocessione della squadra in serie A2.

Pur tuttavia, non è stato in alcun modo provato dalla ricorrente società il pregiudizio economico subito, al di fuori della già intervenuta perdita del contratto di sponsorizzazione, in conseguenza della retrocessione della squadra nella serie inferiore.

La stessa relazione peritale, sul punto è carente, in quanto la tabella contenente l’analisi delle entrate commerciali per gli anni di interesse non è supportata da documentazione probatoria alcuna.

5.2. Quanto ai danni non patrimoniali, l’associazione ha chiesto il risarcimento del danno all’immagine quantificabile in misura non inferiore ad € 30.000.

Anche tale voce di danno non è risarcibile in quanto non può ritenersi provato il nesso causale tra la sospensione disciplinare dell’atleta per fatti dallo stesso posti in essere uti singulus (nella veste di elettore nella relativa assemblea) e il pregiudizio asseritamente subito dall’associazione alla propria immagine, allorquando dagli stessi articoli di stampa prodotti in giudizio viene, all’opposto, sottolineata la grave ingiustizia di cui l’atleta sarebbe stato vittima.

6. Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, la Federazione Ginnastica d’Italia deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente associazione e quantificato nella somma di 100.000 euro.

Sulla suddetta somma devono essere poi computati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale, sul credito rivalutato anno per anno, secondo i criteri costantemente applicati dalla giurisprudenza (da ultimo Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2016 n. 19987), dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

- condanna la FGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nei sensi di cui in motivazione, per l’importo di euro 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, computati sul credito rivalutato anno per anno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

- condanna la FGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori di legge;

- compensa le spese di lite nei confronti del CONI.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 luglio 2016 e 7 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

 

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