T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 911/2017

Pubblicato il 19/01/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovan Battista Santangelo in Roma, via Pinciana, 25;

contro

FIT - Federazione Italiana Tennis, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Ciro Pellegrino, Giorgio Leccisi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, 82;

per l'annullamento

della decisione del 16 maggio 2013, depositata il successivo 24 giugno 2013, del Collegio Arbitrale, nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri nel procedimento prot. n. 2791 del 15.10.2012;

della delibera n. 291 del Consiglio Federale FIT del 17/18 dicembre 2011 con la quale è stato deciso lo scioglimento del Comitato Regionale della Campania ai sensi dell’art. 28 lett. o) dello Statuto federale F.i.t.;

di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi comprese le decisioni della Corte Federale della F.I.T. n. 19 del 27 aprile 2012 e prot. n. 05171/CAF della Corte di Appello Federale F.I.T. del 17.9.2012;

nonché per il conseguente risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della FIT - Federazione Italiana Tennis e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno impugnato la decisione del 16 maggio 2013 del Collegio Arbitrale, nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, e la delibera del Consiglio Federale FIT del 17/18 dicembre 2011 con la quale è stato deciso lo scioglimento del Comitato Regionale della Campania ai sensi dell’art. 28 lett. o) dello Statuto federale F.I.T.

I ricorrenti hanno esposto che con tale ultimo atto il Consiglio Federale della FIT aveva deliberato il commissariamento del Comitato Regionale della Campania, ritenendo sussistenti gravi irregolarità nella gestione dello stesso, irregolarità emerse a seguito del sopralluogo effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 7 dicembre 2011, durante il quale era stato riscontrato un ammanco di cassa pari ad euro 106.630,34, nonché la giacenza di 5 assegni bancari insoluti per euro 11.796,00 risalenti all’anno 2009 ed un assegno non riscosso di euro 2.200,00.

I ricorrenti hanno dedotto, al riguardo, che l’art. 17 dello Statuto FIT annoverava, tra gli organi periferici, sia il Presidente del Comitato Regionale che il Comitato Regionale, composto dal Presidente e dai consiglieri; al Comitato era attribuita la gestione dell’attività federale nell’ambito territoriale di competenza, mentre il Presidente rappresentava la FIT nel territorio di competenza, convocava e presiedeva le riunioni del Comitato e, nei casi stabiliti, convocava l’Assemblea regionale.

Il commissariamento era stato disposto ritenendo sussistente la responsabilità del Presidente e del Comitato Regionale quantomeno sotto il profilo oggettivo per omissione dei dovuti controlli; di contro, la gestione contabile delle attività regionali era stata condotta dalla FIT Servizi s.r.l., incaricata dell’assistenza gestionale e dei servizi amministrativi delle strutture periferiche; infatti solo il conto anticipazioni, su cui venivano versati i contributi della Federazione, utilizzati per il funzionamento delle attività territoriali, era gestito dal Presidente del Comitato Regionale, mentre il conto entrate, contenente i proventi delle quote associative, oggetto degli ammanchi riscontrati, era gestito da dipendenti della FIT Servizi muniti di delega del Presidente del Comitato Regionale.

Avverso il provvedimento di scioglimento i ricorrenti avevano proposto reclamo alla Corte Federale della FIT nonché appello alla Corte di Appello Federale avverso la decisione di quest’ultima di inammissibilità per difetto di competenza; infine veniva proposto reclamo al Tribunale Nazionale di Arbitrato, che aveva respinto il gravame, ritenendo sussistente una responsabilità degli organi periferici per culpa in vigilando.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione del Regolamento di amministrazione degli organi periferici del 1993, sostituito nel 2010 – violazione del Regolamento di Amministrazione e contabilità, violazione del contratto FIT – FIT Servizi s.r.l. e della scrittura integrativa, difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria, in quanto il TNAS aveva fondato la propria decisione sul Regolamento di amministrazione degli organi periferici, sostituito nel 2010 e quindi non più in vigore all’epoca dei fatti.

Si sono costituiti il CONI e la FIT resistendo al ricorso ed eccependo, rispettivamente, il difetto assoluto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito di competenza autonoma del diritto sportivo, e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’impugnazione della decisione del TNAS.

Alla pubblica udienza del 21 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va preliminarmente essere esaminata l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.

Come noto il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce, all’art. 1, che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1, primo comma).

Il successivo art. 2, in applicazione di tale principio, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In tali materie i soggetti dell’ordinamento sportivo hanno l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

L’art. 3, infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela: una limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa"; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Da tale ripartizione si evince che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004 n. 5025).

In tale sistema le controversie, quale quella in esame, che concernono l’osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive rientrano nella sfera di autonomia riservata all’ordinamento sportivo, anche considerato che le federazioni sportive sono associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, come chiarito dal d.lgs. 242/99, e che nel governare le loro articolazioni territoriali interne esercitano facoltà privatistiche.

Ciò in quanto tali controversie non presentano rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento statale.

Allo stesso ambito appartiene la presente controversia, avente ad oggetto il provvedimento di commissariamento del Comitato regionale della Campania della F.I.T. e, quindi, un’articolazione periferica interna della Federazione stessa.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia nella parte impugnatoria che in quella risarcitoria, per difetto assoluto di giurisdizione.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge, per ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

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