T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 29950/2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla Associazione Sportiva OMISSIS Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Orazio Castellana e Massimo Longarini, con domicilio eletto presso l’avv. Orazio Castellana in Roma, via Appiano, 8;

contro

Figc - Federazione Italiana Guioco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Angeletti, presso il cui studio in Roma, via G Pisanelli, 2;

e con l'intervento di

ad opponendum

Lega Italiana Calcio Professionistico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto, Maurizio Marino, con domicilio eletto presso l’avv. Bruno Biscotto in Roma, via G. Pisanelli, 40;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente avverso il parere contrario sulla richiesta di concessione della licenza nazionale 2010/2011 con conseguente non ammissione al campionato di prima divisione per la stagione sportiva 2010/2011..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Figc - Federazione Italiana Guioco Calcio e del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto l’intervento ad opponendum della Lega Italiana Calcio Professionistico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2010 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 9 L. 21 luglio 2000 n. 205, e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dal CONI, stante l’infondatezza del ricorso;

Ritenuto, invece, quanto all’eccezione sollevata dalla ricorrente in camera di consiglio in ordine all’asserita nullità della costituzione della F.I.G.C e del C.O.N.I., che il d.lgs. n. 28 del 2010 non si applica al caso in esame nel quale, peraltro, oggetto del gravame è un provvedimento di mancata ammissione al campionato, espressione dell’esercizio di potere autoritativo, con la conseguenza che la relativa controversia non è compromettibile in arbitrato;

Considerato che la ricorrente non ha mosso alcun rilievo avverso la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, che ha dichiarato tardivo il ricorso dinanzi ad essa proposto per essere stato proposto oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 21, comma 4, del Codice;

Considerato che il corretto esperimento dei rimedi della giustizia sportiva costituisce presupposto indefettibile per poter poi adire il giudice amministrativo, con conseguente improcedibilità del ricorso giurisdizionale ove i rimedi della giustizia sportiva non siano stati ritualmente esperiti;

Considerato che, ove pure si potesse prescindere dal precedente rilievo di carattere assorbente, in ogni caso il ricorso sarebbe infondato;

Considerato infatti che il parere negativo reso dalla Covisoc in ordine all’accoglimento del ricorso amministrativo proposto dall’Associazione Sportiva OMISSIS individua i molteplici addebiti a carico della stessa società;

Considerato che la ricorrente ha presentato solo nell’odierna camera di consiglio una bozza di fidejussione ma non bancaria, con la conseguenza che non è legittimata a censurare la natura perentoria attribuita al termine assegnato dalla F.I.G.C. per depositare la fidejussione “bancaria”, motivo che può essere proposto solo da chi l’ha prodotta e in sede amministrativa, seppure in ritardo;

Considerato che proprio in virtù del principio della pregiudizialità sportiva è inammissibile il motivo, dedotto solo in sede giurisdizionale, avverso le disposizioni introdotte dal C.U., n. 117/A;

Ritenuta non accoglibile la richiesta, avanzata in via gradata dalla ricorrente a questo giudice di essere autorizzata a presentare una regolare fidejussione in sostituzione di quella dalla stessa ricorrente ritenuta non valida al punto da farne oggetto di querela di falso;

Ritenuto infatti che il giudice adito non è autorizzato a sanare con propri interventi irregolarità commesse dalla ricorrente;

Ritenuto che la mancata ammissione della ricorrente al campionato si fonda su una pluralità di motivi, non tutti puntualmente censurati dalla stessa ricorrente;

Ritenuto pertanto che il ricorso appare infondato anche nel merito ma che, quanto alle spese di giudizio, possa disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/08/2010

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