T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 33701/2010

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'Atri, presso il cui studio, in Roma, via Paolo Emilio, 34, è elettivamente domiciliato;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI -, in persona del legale rappresentante pro-tempore e CONI SERVIZI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Cecinelli, presso il cui studio, in Roma, p.zza A. Mancini, 4, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

Ricostruzione normativa e retributiva del periodo di sospensione cautelare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CONI e di CONI SERVIZI S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori avv.to Roberto D'Atri per il ricorrente e per l'Amministrazione intimata l'avv.to Guido Cecinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 1.3.2007, il ricorrente dipendente del CONI sin dal gennaio 1974, chiede il pagamento delle differenze retributive dall’1.2.1989 al 31.1.1994, per un totale di € 74.295,54, oltre interessi e rivalutazione.

Riferisce che è stato oggetto di procedimento disciplinare e che, in data 24 gennaio 1989 veniva sospeso dal servizio. Con sentenza della Cassazione in data 18 febbraio 1999 è stato definito il giudizio penale per intervenuta prescrizione, così come già statuito dalla Corte di Appello.

In data 18 maggio 1995 a seguito di sentenza del TAR veniva riammesso in servizio, ancorché con un anno di ritardo rispetto alla statuizione del G.A. che stabiliva il 1° gennaio 1994.

In conseguenza della estinzione del procedimento disciplinare, il ricorrente aveva adito il G.O. chiedendo la ricostruzione della carriera, sia sotto il profilo giuridico - circoscrivendo la richiesta all’attribuzione dell’8^ qualifica a partire dal 1° luglio 1990 e la 9^ qualifica dal 1994 -, sia sotto il profilo economico, consistente nella differenza tra l’assegno alimentare corrispostogli (dal 24.1.1989) sino alla riammissione in servizio (1.6.1995), oltre alle differenze retributive inerenti il miglioramento della qualifica (dal 6^ al 7^ livello per il periodo 1.7.1985-23.1.1989), pari a euro due mila, oltre interessi e rivalutazione, poiché, malgrado avesse chiesto più volte la corresponsione di tali spettanze (ammontanti ad € 143.856.226, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali), il CONI non aveva provveduto.

Il predetto Giudice, con sentenza resa in data 7 febbraio 2002 dichiarava la propria giurisdizione e condannava il CONI al pagamento di 143.856.226, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso la citata sentenza il CONI proponeva appello, eccependo il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. La giurisdizione, infatti, fu declinata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 795 del 2001, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 119 del 2007, che respingeva il ricorso proposto dal ricorrente.

Ora, con il ricorso all’esame, il ricorrente ha adito questo Tribunale, invocando la remissione in termini per errore scusabile e chiedendo la ricostruzione giuridica ed economica del periodo di sospensione cautelare, con conseguente condanna del CONI e della Soc. CONI Servizi S.p.a. al pagamento delle differenze retributive.

Si sono costituiti il CONI ed il CONI Servizi S.p.a. i quali eccepiscono preliminarmente la irricevibilità e inammissibilità; nel merito concludono per l’infondatezza dello stesso.

All’Udienza del 7 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive dall’1.2.1989 al 31.1.1994, per un totale di € 74.295,54, oltre interessi e rivalutazione, relativo al periodo di sospensione cautelare dal servizio.

Va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalle Amministrazioni resistenti.

Come accennato in narrativa, con il ricorso all’esame, il signor OMISSIS ha richiesto il pagamento delle differenze retributive dall’1.2.1989 al 31.1.1994, con rivalutazione ed interessi.

Le domande riguardano il periodo di sospensione cautelare dal servizio, conseguente all’avvio di un procedimento disciplinare del 1989, attivato in ragione di un procedimento penale, il quale, dopo varie vicende, fu definito con sentenza della Corte di Cassazione del 1999 di estinzione del reato per prescrizione.

Ciò premesso, il Collegio rileva che dagli atti di causa risulta – non solo che le richieste del ricorrente, avanzate con il ricorso all’esame, erano state già proposte dinanzi al G.O., il quale le aveva accolte, ma a seguito di impugnativa da parte delle Amministrazioni resistenti, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., essendo competente il Giudice amministrativo - ma che questo Tribunale, sulle medesime domande, si era già pronunciato con la sentenza n. 2030 del 2000, negando il diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive per i periodi antecedenti alla decorrenza della riammissione in servizio. E ciò su una duplice considerazione: la prima, in quanto ha riaffermato la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, adottato dall’Amministrazione con decorrenza 24 novembre 1989, come peraltro già riconosciuto da questo Tribunale nel giudizio per la riassunzione in servizio del medesimo ricorrente e confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato; la seconda, ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 3 del 1957, che prevede la restituito in integrum soltanto per effetto di sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l’impiegato non lo ha commesso. Nella specie, di contro, il reato ascritto al ricorrente – come precisato sopra - è stato dichiarato estinto per prescrizione.

Su tale pronunciamento si è, pertanto, formato il giudicato, sicché, in applicazione del principio del ne bis in idem è precluso a questo giudice un pronunciamento su una questione già sottoposta al proprio esame.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Società C.O.N.I. Servizi S.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Donatella Scala, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2010

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