T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 3370/ 2017

Pubblicato il 10/03/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Stella e Salvatore Trimboli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Sapienza in Roma, Via Sabotino n. 22;

contro

la Federazione Italiana Nuoto, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfiero Costantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via del Corso n.107;

il Tribunale Federale - I Sezione - della Federazione Italiana Nuoto, la Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Nuoto, la Procura Federale della Federazione Italiana Nuoto, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

RICORSO INTRODUTTIVO:

della riapertura del procedimento disciplinare già dichiarato nullo, della nuova richiesta di deferimento, nonché di fissazione d’udienza, nonché, ove occorra, della sentenza della Corte di Appello Federale, nella parte in cui rimette gli atti alla Procura Federale;

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

della decisione della Corte Federale di Appello n. 29/2016, con la quale si conferma la decisione n. 15/2016 del Tribunale Federale che ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei da ogni attività federale e sociale;

e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Nuoto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente è un atleta di pallanuoto.

Lo stesso, assumendo che l’ASD OMISSIS non gli avrebbe consentito lo svincolo del cartellino se non a seguito di esborso di denaro, ha proposto ricorso d’urgenza dinanzi al Tribunale civile di Catania (R.G. 17942/2015), per ottenere tale svincolo.

In sede monocratica, con provvedimento del 26.11.2015, è stato ordinato alla OMISSIS di restituire il cartellino al ricorrente.

Successivamente, in sede di conferma del provvedimento monocratico, detto ricorso è stato respinto con ordinanza del 5.1.2016, essendo “sfornita di prova la sussistenza del cd. vincolo di tesseramento in capo alla società resistente, nonché del rifiuto da parte della predetta società di restituire il relativo cartellino al fine di consentire al ricorrente di iscriversi al campionato di Pallanuoto serie A2 con altra società per la stagione 2015/2016”.

Con decisione n. 7/2016 del 31.5.2015 del Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto, nei confronti del Sig. OMISSIS è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi da ogni attività federale e sociale, per violazione degli artt. 6 e 29 dello Statuto Federale, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del R.O. e dell’art. 13 bis dello Statuto del C.O.N.I., in altre parole per violazione del vincolo di giustizia sportiva.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la quale, con decisione n. 18/2016 del 20.6.2016, ha dichiarato la nullità del provvedimento del Tribunale Federale, per violazione del termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Con provvedimento del 24.6.2016, la Procura federale ha nuovamente deferito l’odierno ricorrente per le medesime violazioni. Questi è stato convocato presso la sede federale il giorno 13.9.2016 per essere ascoltato e/o per la produzione di eventuale documentazione.

Avverso i citati atti del nuovo procedimento disciplinare è stato proposto il presente ricorso introduttivo, affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione del principio di “ne bis in idem” – violazione degli artt. 82 e 83 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Si sostiene che, una volta che, per violazione del termine procedimentale di 10 giorni tra la ricezione del ricorso e la fissazione della “udienza di convocazione” di cui all’art. 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, la sanzione è stata annullata, non sarebbe possibile la riedizione del procedimento disciplinare.

In proposito l’art. 82 del Regolamento di Giustizia Sportiva prescrive che “non è consentita la rimessione al primo giudice, salvi i casi di nullità del giudizio per omissione delle comunicazioni”.

Inoltre l’art. 83 del Regolamento di Giustizia Sportiva stabilisce che il procedimento di primo grado deve concludersi entro 90 giorni dalla proposizione dell’azione di deferimento, mentre l’udienza dinanzi al Tribunale federale in questo caso è stata fissata il 13.9.2016, perciò oltre 160 giorni da quando per la prima volta, in data 23.3.2016, è stata notificata l’azione di deferimento.

2) Violazione degli artt. 24 e 102 Cost..

Si contesta il fatto che solo per aver adito un giudice dello Stato italiano, quindi per aver voluto far valere i propri diritti, il ricorrente sia stato dapprima sanzionato e poi deferito dalla Procura federale, rilevandosi che il diritto di far valere i propri interessi dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato costituisce un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione.

3) Eccesso di potere per errore nel presupposto e per travisamento dei fatti – eccesso di potere per mancanza di attività istruttoria – difetto di motivazione.

Nessuna violazione dell’art. 29 dello Statuto federale vi sarebbe stata anche perché il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale di Catania, non sarebbe stato tesserato, così come risulta dalla comparsa di costituzione della OMISSISd inanzi a detto Tribunale, nonché dalla risposta fornita dalla A.S.D. OMISSISa lla richiesta di chiarimenti sulla sua posizione, da parte dell’atleta.

La clausola compromissoria contenente il vincolo di giustizia sportiva riguarda invece unicamente gli affiliati ed i tesserati.

Inoltre il ricorrente non avrebbe tenuto una condotta scorretta.

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Nuoto.

Essa ha prodotto una memoria difensiva, nella quale in primo luogo ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della OMISSIS, ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di sanzione disciplinare, la cui cognizione è riservata agli organi di giustizia sportiva, e comunque il mancato esperimento di tutti i gradi dinanzi agli organi di giustizia sportiva e, perciò, la violazione della pregiudiziale sportiva ed infine ha controdedotto nel merito alle censure di parte avversa.

Con ordinanza n. 4390 del 3.8.2016, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Successivamente la Corte Federale di Appello, con decisione n. 29/2016 del 7.11.2016, ha respinto il ricorso del Sig. OMISSIS, confermando la precedente decisione n. 15/2016 resa dal Tribunale Federale FIN, che aveva comminato nei suoi riguardi la sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei da ogni attività federale e sociale.

La decisione della Corte Federale di Appello su richiamata è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti, con il quale sono stati riproposti i vizi dedotti col gravame introduttivo.

È stato altresì richiesto il risarcimento del danno legato all’impossibilità, per il ricorrente, di praticare la pallanuoto.

Con ordinanza n. 8153 del 20.12.2016, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 7.2.2017, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Con il presente ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, il Sig. OMISSIS, atleta tesserato di pallanuoto, impugna, rispettivamente, gli atti introduttivi del procedimento disciplinare, disposto, a seguito di dichiarazione di nullità, ad opera della Corte d’Appello Federale, della sanzione disciplinare irrogata dal Tribunale con provvedimento in data 31.5.2015, in accoglimento del ricorso ivi proposto dall’odierno ricorrente, e la decisione della Corte d’Appello Federale n. 29/2016 del 7.11.2016, di successiva reiezione del ricorso stesso, e chiede altresì il risarcimento del danno.

2 - Preliminarmente va detto che non si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’A.S.D. OMISSIS, segnalata dalla Federazione Italiana Nuoto, tenuto conto che il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e, perciò, da respingere per le ragioni di seguito esposte.

3 - In primo luogo deve vagliarsi il petitum annullatorio, contenuto sia nel gravame introduttivo sia nei motivi aggiunti.

Si è visto in precedenza che esso concerne, rispettivamente, gli atti del nuovo procedimento disciplinare attivato dopo che la precedente sanzione disciplinare comminata nei riguardi del ricorrente era stata dichiarata nulla, in accoglimento del ricorso proposto dal medesimo avverso la decisione del Tribunale federale, e la nuova sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi da ogni attività federale e sociale, per violazione degli artt. 6 e 29 dello Statuto Federale, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del R.O. e dell’art. 13 bis dello Statuto del CONI, per mancato rispetto della clausola statutaria della FIN di cui all’art. 29, che prevede l’obbligo per i tesserati di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 della legge 280/2003.

3.1 - La prima questione che si pone è quella in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice amministrativo.

3.2 - In proposito, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

3.3 - Si tratta ora di accertare se la controversia in esame rientri tra quelle riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo o ne siano escluse.

3.4 - Occorre sul punto richiamare l’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.l. 19.8.2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.10.2003, n. 280, il quale recita così: “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

In particolare, nel presente giudizio viene in rilievo la fattispecie enucleata sub b), atteso che nessun dubbio può residuare in ordine all’inquadramento in tale fattispecie dell’oggetto della controversia in esame.

Il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo può essere rinvenuto nelle norme costituzionali di cui all’art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, ed all’art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo.

Sulla base di tali norme costituzionali, i soggetti, al momento della loro affiliazione e tesseramento, accettano la clausola compromissoria contenuta, per la Federazione Italiana Nuovo, nell’art. 29 dello Statuto, il quale impone appunto che gli stessi siano “tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280.”.

3.5 - Senonché la norma di cui al menzionato art. 2 del d.l. n. 220/2003 va letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo d.l., secondo la quale “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.

3.6 - Si è, perciò, posto il problema di individuare i casi in cui situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo avessero anche rilevanza per l’ordinamento sportivo statuale.

La giurisprudenza li ha rinvenuti ogniqualvolta fossero implicati interessi economici, come nel caso di sanzioni determinanti aventi appunto riflessi di tipo economico, ipotesi che nel caso in esame appare potersi escludere, in quanto è lo stesso ricorrente ad assumere che l’interesse e l’impegno profuso per la pallanuoto hanno valenza meramente sportiva.

3.7 - In ogni caso il sistema che riserva alla giustizia sportiva l’impugnativa di sanzioni disciplinari è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49/2011.

Il Giudice delle Leggi ha in primo luogo rilevato che il d.l. n. 220/2003 prevede tre forme di tutela: a) una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; b) una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2 in esame e non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della c.d. “giustizia associativa”; c) una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che, per un verso, non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – e, per altro verso, non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Al Giudice Amministrativo è preclusa la tutela impugnatoria dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, permanendo in suo capo una cognizione meramente incidentale in merito agli stessi, volta all’esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno a favore dei soggetti che ritengano di aver subito, per l’effetto, una lesione.

Secondo la Corte costituzionale, “non può certo affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo) venga a violare quanto previsto dall’art. 24 Cost.”.

Essa, infatti, nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 220/2003, nella parte in cui riserva al solo Giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del Giudice amministrativo, ha posto in rilievo che la riserva della cognizione della materia agli organi di giustizia sportiva non comporta una lesione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, stante comunque la tutela risarcitoria che può essere chiesta dinanzi al Giudice amministrativo, in presenza di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

3.8 - Alla luce di quanto sopra rilevato deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riferimento al petitum annullatorio, perciò all’unica domanda contenuta nel ricorso introduttivo e ad una delle due domande proposte con i motivi aggiunti.

Infatti il Sig.  OMISSIS, benché non tesserato al momento in cui ha adito il Tribunale di Catania (secondo quanto si desume dagli atti prodotti in giudizio), lo era certamente quando ha proposto il presente ricorso dinanzi a questo Tribunale e, pertanto, era assoggettato al vincolo di giustizia sportiva.

4 - Occorre poi rilevare che, quand’anche la domanda di annullamento proposta con la controversia in esame non fosse rientrata nell’ambito applicativo dell’art. 2 del d.l. n. 220/2003, essa sarebbe comunque inammissibile, non essendosi verificata la condizione di procedibilità di cui all’art. 3 del medesimo decreto-legge, vale a dire l’esperimento di tutti i gradi di giustizia sportiva.

Si osserva, infatti, al riguardo che il ricorrente non ha impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. la decisione della Corte Federale, di cui chiede l’annullamento in questa sede.

5 - Residua in capo a questo Giudice la cognizione della domanda risarcitoria.

5.1 - Deve in proposito preliminarmente evidenziarsi che l’azione risarcitoria di cui in causa è riconducibile entro lo statuto della responsabilità aquiliana della P.A..

Pertanto, occorre accertare se in concreto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., vale a dire in primis la prova di un danno da risarcire riconducibile ad un comportamento della P.A. qualificato contra jus, connotato altresì dall’elemento della colpa, così come individuato dalla giurisprudenza.

5.2 - Nella specie non risulta provato il danno.

Si lamenta unicamente un pregiudizio esistenziale legato alla “negata possibilità di praticare uno sport…dopo aver impegnato la propria vita agli allenamenti e abdicato alla vita sociale”.

Tuttavia si rileva che il danno “esistenziale” non costituisce un danno in re ipsa.

5.3 - Va invece considerato in contrario che al ricorrente non è stata preclusa in assoluto la possibilità di praticare lo sport della pallanuoto, ma solo di esercitare detto sport in qualità di tesserato, peraltro per una durata limitata, quindi non certamente in via definitiva.

Inoltre dalle risultanze della ricerca anagrafica prodotte in giudizio dalla Federazione Italiana Nuoto si evince che il ricorrente è stato tesserato per la stagione 2015/2016 con la Polisportiva “OMISSIS” e, per effetto dell’accoglimento della domanda cautelare, a far data dal 21.12.2016 risulta tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 con la OMISSISA  .S.D..

5.4 - Ne deriva che la domanda risarcitoria deve essere respinta, in quanto infondata.

6 - In conclusione il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e da rigettare.

7 - Per quanto concerne le spese di giudizio, in ragione della peculiarità della questione in esame, si ravvisano i motivi che giustificano l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta;

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017, con l’intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Referendario

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