T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4258/ 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Battini e Nicola Ceccuzzi e con questi elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale adito,

contro

la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo – F.I.T.D.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, è elettivamente domiciliata,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

del provvedimento n. CM/Pz53/11 dell’11 marzo 2011, adottato dal Consigliere Federale Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo – F.I.T.D.S., Rappresentante degli istruttori OMISSIS della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, avente ad oggetto “Corso di formazione nuovi istruttori di primo livello – F.I.T.D.S./SNaQ”, pubblicato sul sito federale www.fitds in data 11 marzo 2011, nella parte in cui il ricorrente non è stato ammesso a partecipare ai corsi di formazione di tecnico federale di primo livello F.I.T.D.S./SNaQ; dell’elenco tiratori accreditati al primo e al secondo corso istruttori di primo livello F.I.T.D.S./SNaQ dell’11 marzo 2011, nella parte in cui non figura l’interessato;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, e, in particolare,

dei verbali, di estremi ignoti, della Commissione nominata dalla F.I.T.D.S. ed aventi ad oggetto la valutazione della domanda di ammissione ai corsi di formazione di tecnico federale di primo livello F.I.T.D.S./SNaQ presentata, nella parte in cui non è stato ammesso a partecipare ai corsi stessi, nonché

per l’accertamento del diritto a partecipare ai corsi di formazione di tecnico federale di primo livello F.I.T.D.S./SNaQ.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo – F.I.T.D.S;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 aprile 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in date 28 aprile 2011 e depositato il successivo 4 maggio il sig. OMISSIS ha impugnato il provvedimento n. CM/Pz53/11 dell’11 marzo 2011, adottato dal Consigliere Federale Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo – F.I.T.D.S., Rappresentante degli istruttori OMISSIS della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, avente ad oggetto “Corso di formazione nuovi istruttori di primo livello – F.I.T.D.S./SNaQ”, pubblicato sul sito federale www.fitds in data 11 marzo 2011, nella parte in cui non è ammesso partecipare al corso di formazione di tecnico federale di primo livello F.I.T.D.S./SNaQ.

Espone, in fatto, di essere noto agonista di tiro dinamico sportivo con pistola calibro 40 sw nella categoria Standar-Master, già Campione Italiano e in ambito mondiale e europeo. In data 7 febbraio 2011 ha presentato domanda di ammissione al predetto corso di formazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando pubblicato dalla Federazione il 18 gennaio 2011, e in particolare di aver svolto attività agonistica nel tiro dinamico da tredici anni (dal 1998). Illegittimamente, con il provvedimento impugnato è stato escluso dal corso per mancato possesso dei requisiti.

2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione e/o falsa applicazione del bando per l’ammissione al corso di formazione di tecnico federale di primo livello F.I.T.D.S./SNaQ indetto dalla Federazione – Violazione e/o falsa applicazione art. 24 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione art. 3, l. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, difetto dei presupposti.

Il diniego di partecipare al corso è illegittimo perché il ricorrente è in possesso dell’unico requisito tecnico indicato nel bando avendo svolto attività agonistica da oltre dodici anni (dal 1998). Il provvedimento è illegittimo anche per carente istruttoria.

b) Violazione e/o falsa applicazione del bando per l’ammissione al corso di formazione di tecnico federale di primo livello F.I.T.D.S./SNaQ indetto dalla Federazione – Violazione del principio di trasparenza; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento.

Illegittimamente, e in palese violazione del bando, non sono stati comunicati i criteri che hanno condotto alla individuazione dei candidati ammessi al corso di formazione.

3. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo – F.I.T.D.S., che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per violazione della pregiudiziale sportiva, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.

Con la memoria depositata il 6 aprile 2013 la Federazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, non essendosi il sig. OMISSIS tesserato per l’anno 2013 e avendo la Questura di Massa – Carrara, in data 13 marzo 2013, dichiarato che lo stesso non è in possesso del porto d’armi.

4. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. non si è costituito in giudizio.

5. Alla Camera di consiglio dell’11 maggio 2011, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

6. All’udienza del 24 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con atto depositato il 18 aprile 2013 e notificato alle controparti il sig. OMISSIS ha dichiarato di “rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse” ed ha chiesto al Tribunale adito di voler “dichiarare improcedibile il ricorso strante la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso medesimo”.

Il Collegio rileva l’ambiguità della formulazione della citata nota in cui da un lato si dichiara di rinunciare al ricorso e, dall’altro, si chiede una declaratoria di improcedibilità dello stesso.

La notifica di tale manifestazione di volontà alle controparti fa peraltro propendere per la rinuncia al ricorso, con conseguente condanna alle spese e agli onorari del giudizio ai sensi del comma 2 dell’art. 84 c.p.a., non sussistendo i presupposti per la compensazione, anche in considerazione della circostanza che la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, alla pubblica udienza del 24 aprile 2013 ha dichiarato di non poter accettare la compensazione.

Peraltro la conclusione in ordine alla condanna alle spese non muterebbe ove il Collegio interpretasse la dichiarazione del 18 aprile 2013 come intesa a far dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.

Il ricorso è infatti manifestamente infondato.

2. Precisa preliminarmente il Collegio che dal bando per l’ammissione al corso di formazione per tecnici federali del 18 gennaio 2011 risulta che il corso per tecnici di Primo livello è “aperto a tutti gli iscritti alla Federazione” che siano in possesso dei requisiti prescritti. Ne consegue che nel contenzioso in esame i soggetti inclusi nell’elenco degli ammessi al corso non assumono la veste di controinteressati atteso che l’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe la partecipazione del ricorrente al corso senza che alcuno degli ammessi debba per questo essere escluso.

3. Nel costituirsi in giudizio la Federazione ha depositato copia del verbale di non ammissione al corso per istruttori di primo livello dal quale si evince che la mancata ammissione del ricorrente è dipesa dal fatto che “oltre alla mancanza oggettiva dei crediti necessari per l’ammissione al corso istruttori la commissione nutre serie perplessità sull’idoneità del richiedente in quanto lo stesso OMISSIS in passato, ha più volte evidenziato un comportamento non idoneo allo svolgimento del ruolo di istruttore federale. Vedasi allegato A, allegato B, allegato C e allegato D”. Gli allegati fanno riferimento ad una serie di comportamenti non corretti di cui il ricorrente sarebbe stato protagonista nonché ad una sanzione disciplinare comminata al sig. OMISSIS della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di cinque mesi (dal 12 ottobre 2005 al 2 marzo 2006) per comportamenti antisportivi durante una competizione.

Il bando per l’ammissione al corso di formazione per tecnici federali del 18 gennaio 2011, dopo aver elencato i “requisiti preferenziali” per l’ammissione al corso di formazione ha previsto espressamente che “La Federazione comunque si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere candidati che, pur possedendo i necessari requisiti tecnici, abbiano dimostrato di non possedere le necessarie doti psico-attitudinali per espletare, al meglio, il ruolo di tecnico federale ovvero siano incorsi, negli ultimi cinque anni, in sanzioni disciplinari”. In applicazione di tale espressa previsione del bando il Consiglio Federale, pur riconoscendo il possesso, da parte del sig. OMISSIS, di alcuni dei “requisiti preferenziali” prescritti, ha disposto di non ammetterlo al corso per mancanza delle doti psico-attitudinali.

Nell’atto introduttivo del giudizio il sig. OMISSIS si limita ad affermare (primo motivo) di essere in possesso del requisito tecnico necessario per partecipare al corso, di avere, in ogni caso, dimostrato di possedere una lunga esperienza sportiva e professionale nell’esercizio dell’attività di tiro e si dilunga a chiarire che non era necessario avere tutti i requisiti tecnici elencati nel bando.

Nulla però ha detto in ordine alla riserva, espressamente prevista dalla lex specialis, di escludere anche soggetti ritenuti non in possesso delle doti psico-attitudinali. Non solo tale clausola non è stata impugnata ma il ricorrente non ha neanche proposto motivi aggiunti avverso la motivazione della propria esclusione, conosciuta in data 9 maggio 2011. Cosicché resta incontestato – e ormai incontestabile – uno dei motivi che ha indotto il Consiglio federale ad escludere il sig. OMISSIS dal corso di formazione per istruttori di primo livello, e cioè la mancanza di doti psico-attitudinali dimostrata nel corso degli anni con una serie di episodi che lo hanno visto protagonista.

4. Sebbene tale rilievo sia sufficiente per la reiezione del ricorso, non avendo il sig. OMISSIScontestato nel merito alcuna delle ragioni (conosciute quanto meno dal 9 maggio 2011) che ha indotto il Consiglio federale a non ammetterlo al corso, il Collegio ritiene in ogni caso di dover affermare l’infondatezza anche del rilievo, contenuto nel primo motivo, secondo cui illegittimamente non sarebbe stata formata una graduatoria degli ammessi. A prescindere dal rilievo che la mancanza della graduatoria è fattore determinante, come si è detto sub 2, perché il Collegio possa aver ritenuto ammissibile il ricorso, il quale altrimenti avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei soggetti ammessi al corso, in qualità di controinteressati, è assorbente la considerazione che il corso non era a numero di accessi limitato, potendo parteciparvi tutti coloro che erano in possesso dei requisiti prescritti. Ne consegue l’inutilità di formare una graduatoria, essendo sufficiente un mero elenco degli ammessi.

Infondata è anche la censura di carenza di motivazione e di istruttoria, anch’essa dedotta con il primo motivo, atteso che dalla documentazione versata in atti dalla F.I.T.D.S., relativa al procedimento che ha condotto ad individuare i soggetti ammessi al corso, è facilmente intuibile la ragione (incontestata e ormai incontestabile) dell’esclusione e l’iter logico che ha condotta alla stessa.

5. Inammissibile per carenza di interesse è il secondo motivo di ricorso. Non avendo il Consiglio federale formato una graduatoria degli ammessi – per essere, come si è detto, il corso aperto a tutti – il sig. OMISSIS non ha interesse a censurare la mancata indicazione dei requisiti dei soggetti ammessi atteso che l’esclusione, per carenza di requisiti, di uno di essi non gli porterebbe il risultato di essere incluso tra gli ammessi.

6. Il Collegio dà dunque atto della rinuncia al ricorso ma la verificata sua manifesta infondatezza giustifica la condanna del ricorrente alle spese e agli onorari del giudizio, che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio a favore della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, che liquida in € 2.000,00 (due mila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2013

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