T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4881/ 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Contucci, con domicilio eletto presso Lorenzo Contucci in Roma, via Candia, 50;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n.2009000 205 emesso il 23.06.2009 e notificato il 15.7.2009 con il quale gli veniva fatto divieto al predetto, per anni tre, "...di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche. Il divieto è, altresì, esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito e alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo, e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Roma ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accedere per tre anni all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche. Il suddetto divieto è esteso "agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo", con specifiche indicazioni per quanto attiene le aree di Roma limitrofe allo stadio Olimpico ed allo stadio Flaminio.

Il provvedimento si fonda sull’informativa di reato redatta in data 8 giugno 2009 dalla D.I.G.O.S. di Roma secondo cui il ricorrente, il 5 giugno 2009, si è reso responsabile dell’utilizzo di un fumogeno acceso all’interno del settore Tribuna Tevere durante la partita amichevole “Roma-Francia”.

Il Questore, nel provvedimento impugnato, ha rilevato altresì che il ricorrente annovera precedenti per analoghi episodi tanto da far ritenere che il suo accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive possa ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione di legge ex art. 6 della L. 401/89 e dell’art. 2 bis della L. 377/01.

Sostiene il ricorrente che l’episodio non si sarebbe verificato durante un incontro di calcio ufficiale, organizzato da soggetti riconosciuti dal C.O.N.I., ma durante un incontro amichevole organizzato dal calciatore della Roma OMISSIS  per celebrare il suo addio al calcio.

Pertanto non sarebbe applicabile la disposizione recata dall’art. 6 della L. 401/89 che si riferisce alle sole manifestazioni sportive che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

2. Violazione di legge ex art. 6 della L. 401/89 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti.

Lamenta il ricorrente la mancata indicazione specifica delle partite alle quali è inibito l’ingresso e l’insufficiente determinazione dei luoghi interdetti.

3. Violazione di legge ex artt. 3 e 10 della L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradualità della sanzione.

Lamenta il ricorrente il difetto di motivazione in merito alla misura della sanzione sostenendo che la condotta tenuta non sarebbe stata violenta ma soltanto folkloristica; rileva, poi, che la durata del divieto sarebbe sproporzionata.

Insiste, quindi, per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 5126/09 la domanda cautelare è stata accolta nei limiti ivi indicati.

All’udienza pubblica del 14 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta la carenza della prescritta specificazione delle manifestazioni sportive a cui non deve accedere e l’insufficiente individuazione dei luoghi interessati dalla sosta, dal transito, dal trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni specificate e, dunque, denuncia la genericità e sproporzione delle limitazioni imposte.

Tale censura merita di essere condivisa.

Per quanto attiene al divieto di "accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche”, non risulta prefissato dall'Amministrazione un criterio certo ed univoco per individuare preventivamente le manifestazioni sportive oggetto del divieto e, pertanto, sussistono la genericità e l'indeterminatezza denunciate, chiaramente inaccettabili in quanto estremamente limitative della libertà di circolazione del ricorrente, costituzionalmente riconosciuta e garantita.

In relazione all'estensione del divieto, appare opportuno ricordare che, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989, il divieto disposto dal questore deve riguardare luoghi "interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni medesime" "specificamente indicati".

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto (diversi dagli impianti sportivi e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) risponde, dunque, ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ma anche di garanzia della stessa esigibilità del comando (cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 30 gennaio 2013, n. 1072; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13 settembre 2010, n. 17403; TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 19 maggio 2010, n. 1527; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 giugno 2009, n. 4022).

Nel caso di specie, tale obbligo risulta violato, tenuto conto della genericità che caratterizza l'individuazione dei luoghi interessati dall'estensione divieto, la quale - con l'unica eccezione dei riferimenti allo stadio Olimpico ed allo stadio Flaminio - è palesemente inidonea a delimitare in modo adeguatamente preciso i limiti spaziali del divieto stesso, con conseguente illegittimità della relativa prescrizione provvedimentale.

Non sussiste invece la violazione del principio della proporzionalità della sanzione, dato che l'irrogazione della sanzione per la durata di tre anni (la misura edittale va da un minimo di un anno ad un massimo di 5 , secondo l'art.6 c.5 della L. n. 401 del 1989) appare del tutto ragionevole e non illogica, tenuto conto dei precedenti del ricorrente, tanto più che a mente del medesimo articolo il divieto e la prescrizione di cui al comma 2 possono essere revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

Per quanto concerne, invece, l’inapplicabilità dell’art. 6 della L. 401/89 al caso di specie, è sufficiente rilevare che non risulta provata la natura esclusivamente “privata” dell’incontro di calcio durante il quale si è verificato l’episodio contestato al ricorrente.

Il conclusione, il ricorso deve essere accolto nei soli limiti indicati in motivazione.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2013

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