T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 4582/2014

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dalla soc. Asd OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Piacentino Lamesi, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Piacentino Lamesi in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 116;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Persichelli, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Stefano Persichelli in Roma, via Crescenzio,20;

per l'annullamento

delibera n. 59 del 15.03.13 con la quale la giunta nazionale del Coni, confermando il provvedimento della direzione territorio e sport n. 69/12, ha disposto la nullità dell'iscrizione della ricorrente al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche - atto di costituzione ex art. 10, d.PR. n. 1199/71

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;

Visto il ricorso, proposto – dapprima in sede straordinaria e successivamente, a seguito di opposizione del Coni, dinanzi a questo Tribunale – dalla ASD OMISSISavverso la delibera della Giunta Nazionale del Coni n. 59 del 15 marzo 2013, che ha rigettato il ricorso della stessa contro il provvedimento dirigenziale n. 69 del 6 dicembre 2012, che aveva disposto la nullità dell’iscrizione della medesima ASD OMISSIS al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche per non aver partecipato a manifestazioni sportive;

Viste le eccezioni sollevate dal Coni;

Ritenuta fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata osservanza del vincolo della pregiudiziale sportiva, non essendo stata la delibera della Giunta Nazionale del Coni n. 59 del 15 marzo 2013 impugnata dinanzi all’Alta Corte di giustizia sportiva;

Considerato che tale omissione si pone in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che obbligava parte ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall’ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado della giustizia sportiva (Tar Lazio, sez. III quater, 21 giugno 2013, n. 6258);

Considerato infatti che, ai sensi dell’art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo;

Considerato che il Legislatore ha poi distinto nel successivo art. 2 le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva, dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive che, seppur connesse con l’ordinamento sportivo, hanno rilevanza per l’ordinamento statale;

Considerato peraltro che, in relazione a tale ultimo caso, il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive (Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);

Considerato che la ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente in sede straordinaria (con ricorso poi trasposto dinanzi al giudice amministrativo) la delibera della Giunta Nazionale del Coni n. 59 del 15 marzo 2013;

Ritenuto peraltro, sebbene tale eccezione abbia carattere assorbente di ogni altra questione, di dover affermare la fondatezza anche dell’eccezione di tardività del ricorso, atteso che - come si evince dall’epigrafe del ricorso giurisdizionale notificato dalla stessa ASD OMISSIS al Coni il 18 maggio 2013 ma non depositato dinanzi al Tar Lazio - la delibera della Giunta Nazionale del Coni n. 59 del 15 marzo 2013 è stata da essa conosciuta il 20 marzo 2013, con la conseguenza che il ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato solo il 3 dicembre 2013, risulta essere stato proposto ben oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191;

Considerato che è inammissibile il ricorso proposto dinanzi al tribunale amministrativo regionale ove si rilevi la tardività del ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui l'impugnativa costituisce trasposizione (Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2858);

Ritenuto per tutti i motivi sopra esposti che il ricorso è improcedibile ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2014

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