T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6193/ 2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale n. (…), proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Traviglia e Diego Sollecchia, con domicilio eletto presso l’avv. Diego Sollecchia in Roma, via Cola di Rienzo, n. 239;

contro

Fip - Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Valori in Roma, v.le delle Milizie, n. 106; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio;

nei confronti di

il sig. OMISSIS, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

della nota prot. 0002219 del 15.03.13, con la quale e' stata comunicata al ricorrente la sua non idoneita' in occasione della sezione d'esame per l'ammissione al 2° anno del corso di allenatore 2013

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fip - Federazione Italiana Pallacanestro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto che nell’esame delle diverse eccezioni dedotte dalla Federazione Italiana Pallacanestro il Collegio deve dare la priorità a quella relativa al proprio difetto di giurisdizione, e ciò in quanto le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere la controversia (Cons.Stato, IV Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180);

Ritenuto che la predetta eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, atteso che ai sensi del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 e dell’art. 133, comma 1, lett. z, c.p.a., i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo;

Considerato che tale criterio trova una deroga solo nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Considerato dunque che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons.Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025);

Considerato che nel caso all’esame del Collegio si controverte del mancato superamento, da parte del sig. OMISSIS, già allenatore di base (con possibilità di allenare ai campionati senior regionali e a tutte le categorie giovanili regionali, escluse quelle di eccellenza), delle prove tecniche del corso volto all’assegnazione della qualifica di allenatore delle squadre partecipanti ai campionari nazionali dilettantistici sino al campionato di Serie B e A2 femminili;

Considerato pertanto che la controversia attiene al mancato superamento – sulla base di un giudizio fondato esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dal ricorrente – di un corso di formazione e non di una procedura selettiva e che il sig.  OMISSIS può continuare a svolgere la sua attività come allenatore di base e riprovare, tra un anno, a superare gli esami del corso;

Considerato dunque che il gravame in esame, in cui si controverte della preparazione tecnica del sig.  OMISSIS, esula dalla giurisdizione di questo giudice, mancando il connotato della rilevanza esterna all’ordinamento sportivo degli effetti del provvedimento impugnato, che si esauriscono all’interno del predetto ordinamento non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento generale il giudizio di scarsa capacità tecnica resa nei confronti dell’allenatore (Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333; Tar Lazio, sez. III ter, 5 novembre 2007, n. 10911, relative all’inserimento, per ragioni di carattere tecnico-fisiche, di un arbitro nel ruolo degli Arbitri fuori quadro);

Considerato altresì che l’impugnata determinazione non incide neanche sullo status di tesserato, permanendo in capo al ricorrente il rapporto associativo;

Considerato altresì, e solo per completezza espositiva, che il ricorso sarebbe in ogni caso anche improcedibile, atteso che il ricorrente, tesserato Fip-Cna, non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbliga i soggetti ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia sportiva e solo a conclusione dei procedimenti interni rivolgersi al giudice dello Stato, e sempre che lo stesso abbia giurisdizione (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione ma che le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2013

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it